Cass. pen., sez. I 29-01-2009 (09-01-2009), n. 4195 Benefici penitenziari – Valutazione del PNA o del PDA sui collegamenti del condannato con la criminalità organizzata – Vincolo per il giudice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, decidendo sul reclamo proposto da C.A.D. avverso il provvedimento con cui il 23.1.2006 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione alla pena inflittagli con sentenza 4.10.2003 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha concesso al ricorrente il beneficio richiesto per il periodo intercorrente dal 6.12.2003 al 6.6.2005; ha confermato invece il rigetto dell’istanza per il periodo dal 6.6.2003 al 6.12.2003.
A ragione ha osservato che dalla comunicazione della D.D.A. inviata ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, u.c., dalla sentenza della Corte d’appello di Lecce (che pure aveva assolto il C. dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), nonchè dalla condanna per il reato di traffico di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, emergeva che il C. aveva avuto in passato contatti con esponenti di spicco della criminalità organizzata, sicchè la liberazione anticipata non poteva essere concessa per il primo periodo di detenzione, "assai vicino a quello della commissione (sino al (OMISSIS)) del reato oggetto della condanna del 4.10.2003".
Ricorre l’interessato a mezzo del suo difensore, che chiede l’annullamento del provvedimento.
Denunzia violazione di legge e vizi di motivazione osservando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente e apoditticamente fondato l’esclusione del beneficio su una nota del Procuratore distrettuale antimafia che parlava di collegamenti con la criminalità organizzata precedenti al periodo di espiazione pena in considerazione e travolta, quanto a fatti riferiti, dalle successive sentenze di assoluzione per fatti associativi; su una condanna per un fatto di traffico di stupefacenti non collegato ad un contesto associativo; sulla mera, in conclusione, vicinanza temporale tra il primo periodo di espiazione della pena e i fatti per i quali era intervenuta condanna. Omettendo con ciò di fornire congrua giustificazione degli elementi da cui effettivamente risultava, successivamente alla condanna, l’attualità di tali collegamenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
Secondo principi consolidati la preclusione istituita dall’art. 4 bis ord. pen., u.c. presuppone che l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, predicarsi sulla base di specifici elementi sintomatici una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare – a prescindere dalla entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purchè si tratti di delitto doloso – la sua sottrazione sia alle misure alternative che ai benefici penitenziari premiali. Sicchè neppure quella espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che pure deve fondarsi su dettagliati elementi, è valutazione vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo (cfr. Sez. 1, 13/1/94, Ricciardi, rv. 196.392) sia per quanto attiene all’apprezzamento dei dati fattuali esposti sia, a maggior ragione, per quel che concerne il giudizio di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato afferma che dalla nota della D.D.A., dalla sentenza di assoluzione per il reato associativo nonchè dalla sentenza di condanna alla pena in relazione alla quale veniva chiesta la liberazione anticipata, potevano trarsi argomenti per ritenere che il ricorrente avesse tenuto "in passato" collegamenti con la criminalità organizzata. Nella illustrazione delle fonti richiamate ha evidenziato che gli elementi indicativi di "collegamenti" (peraltro ritenuti infruttuosi dai giudici del merito) risalivano, al più, al mese di (OMISSIS) dell’anno (OMISSIS).
Ha rilevato quindi che il periodo dal (OMISSIS) era "assai vicino" alla commissione del fatto ("sino al (OMISSIS)") per il quale era intervenuta la condanna della cui esecuzione si discute.
E ha concluso che, per tale motivo (vicinanza della detenzione al fatto), la liberazione anticipata non poteva, per detto periodo, essere concessa.
L’illazione, implicita, che nel periodo in esame il ricorrente avesse mantenuto contatti con la criminalità organizzata è insomma sostenuta solo dalla ritenuta "vicinanza" temporale tra il reato in esecuzione e il periodo iniziale della esecuzione stessa, mentre il dato oggettivo, relativo a presunti collegamenti con la criminalità organizzata sino al (OMISSIS), resta in definitiva superato dalla non spiegata presunzione che alla data di commissione del reato della cui esecuzione si discute il ricorrente avesse (ancora) contatti con la criminalità organizzata, nonostante l’assenza di dati obiettivi sintomatici in tal senso.
Insomma, a sciogliere il discorso annodato dal Tribunale di sorveglianza sembra aversi: che il Tribunale ha ravvisato l’esistenza di contatti di un qualche tipo con personaggi legati alla criminalità organizzata sino al (OMISSIS); che poichè però il reato era stato commesso nel (OMISSIS) ha presunto che tali contatti fossero stati mantenuti sino a quella data; che ha poi ulteriormente presunto che dalla data di commissione del reato sino all’inizio della detenzione e per il primo periodo di questa (dal giugno al dicembre 2003), e cioè per circa un altro anno, i contatti non fossero cessati. Contraddittoriamente, per altro, lo stesso Tribunale dava atto del fatto che il ricorrente era stato ammesso agli inizi del mese di (OMISSIS) agli arresti domiciliari e che con riferimento a detto periodo era stata segnalata dagli organi competenti la correttezza del comportamento tenuto dal ricorrente e l’assenza di "rilievi" di sorta.
Il Tribunale ha fatto insomma ricorso a una doppia presunzione e ha omesso di verificare le conclusioni cui è pervenuto tramite siffatto procedimento induttivo alla luce dei risultati obiettivi tratti dall’osservazione del comportamento del ricorrente. E’ dunque venuto meno all’obbligo di fornire adeguata e coerente giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che effettivamente sussisteva la condizione ostativa indicata dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 3 bis.
Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi all’inizio enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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