Cass. pen., sez. I 28-01-2009 (13-01-2009), n. 3856 Affidamento in prova in casi particolari – Appartenenza al tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull’istituto di pena in cui si trova l’istante al momento della richiesta.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
con ordinanza del 10.6.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile le istanze proposte da G.E. volte alla fruizione delle misure alternative dell’affidamento in prova ai servizi sociali, della semilibertà e della detenzione domiciliare e rigettava quella volta alla sua ammissione alla misura di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94.
Ricorre per cassazione per l’annullamento di tale provvedimento il G., denunciandone l’illegittimità giacchè viziata la stessa, a suo avviso, da violazione di legge e questo sul rilievo che il giudice barese sarebbe incompetente per territorio a conoscere della sua domanda.
Deduce sul punto il ricorrente che il giudice a quo ha affermato la tesi contraria con l’argomento che, in relazione alle ipotesi per cui è causa, l’art. 656 c.p.p., comma 6, statuisce la competenza del tribunale di sorveglianza nel cui distretto ha sede il P.M. che ha disposto la sospensione dell’ordine di esecuzione di cui al precedente comma 5, della norma citata.
Ad avviso dell’impugnante il Tribunale barese errerebbe nel richiamo normativo, dappoichè al caso di specie troverebbe applicazione il principio generale di cui all’art. 677 c.p.p., comma 1, in forza dei quale la competenza territoriale della magistratura di sorveglianza va individuata con riferimento all’istituto di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, nella fattispecie concreta il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, posto che al momento in cui venne emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione unitamente al relativo decreto di sospensione, il ricorrente era detenuto presso la casa circondariale di (OMISSIS).
Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento perchè territorialmente incompetente il giudice a quo.
Il gravame appare fondato.
Va premesso che, trattandosi di procedura iniziata successivamente alle modifiche al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, introdotte con L. 21 febbraio 2006, n. 49, la competenza deve essere verificata alla stregua della normativa novellata.
Anteriormente alla riformata disciplina, l’art. 47 bis, legge citata rinviava, quanto alle formalità introduttive, al comma 4, del precedente art. 47 che, nel testo all’epoca vigente, prescriveva la presentazione della domanda “al Pubblico Ministero o a Pretore" competente per l’esecuzione; ciò, precisava l’art. 47 bis, comma 2, anche "dopo che l’ordine carcerazione è stato eseguito" (in tal caso, il P.M. o il Pretore disponevano la scarcerazione). La giurisprudenza ne aveva tratto la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza competente (cui dovevano essere trasmessi immediatamente gli atti) fosse necessariamente quello avente giurisdizione sulla sede dell’organo del P.M. investito dell’esecuzione. Tale speciale disciplina non è venuta meno con l’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988 – che ha regolato in via generale, con l’art. 677 c.p.p., la competenza nel procedimento di sorveglianza in riferimento al luogo di detenzione o, se l’interessato è libero, a quello di residenza – perchè l’art. 236, delle relative norme di coordinamento stabilisce: "nelle materie di competenza del Tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354", (salvo quelle di cui al titolo 2, capo 2 bis, nel quale non è compreso l’art. 47 bis). Nè alcuna innovazione in tema di competenza è stata introdotta dal sopravvenuto D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, che – nel testo originario qui applicabile "ratione temporis" – rimandava al precedente art. 91, commi 3 e 4, secondo i quali l’istanza introduttiva doveva essere, come in precedenza, presentata al P.M. competente per l’esecuzione il quale (provveduto alla scarcerazione se il richiedente era detenuto) la trasmetteva immediatamente al Tribunale di sorveglianza. La giurisprudenza è perciò rimasta ferma nell’affermazione che la competenza in tema di affidamento terapeutico era sempre attribuita – libero o detenuto che fosse l’interessato – al Tribunale di sorveglianza individuato con riferimento alla sede del P.M. investito dell’esecuzione (organo quest’ultimo cui spettavano i preliminari e provvisori provvedimenti in ordine allo "status libertatis") (cfr., Cass., Sez. 1^, 3.5/9.6.2000, confl., comp. in proc. Cifrane; Cass., Sez. 1^, 6.10.2004, n. 41732, rv. 229817; Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2006, rv. 234888).
Tale quadro giurisprudenziale e normativo deve però tenere conto che, allo stato, con D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49, l’affidamento in prova in casi particolari contemplato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è stato nuovamente modificato e diversamente formulato. il comma 6, della norma novellata infatti statuisce che, per l’applicazione della disciplina ivi contenuta, trova applicazione quella prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, con la conseguenza, sui piano processuale, che, attraverso il meccanismo di riferimenti normativi di cui all’art. 236 disp. att. c.p.p., in tema di competenza torna ad applicarsi il principio generale di cui all’art. 677 c.p.p., comma 1.
Tanto premesso può affermarsi il seguente principio: in tema di affidamento in prova in casi articolari, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, la competenza a provvedere appartiene, in ipotesi di concessione di misura alternativa alla detenzione richiesta da persona detenuta a seguito di sospensione dell’esecuzione, al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, dappoichè nella fattispecie trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 677 c.p.p., in luogo di quella speciale di cui all’art. 656 c.p.p..
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al giudice competente per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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