Cass. pen., sez. I 28-01-2009 (13-01-2009), n. 3842 Applicabilità ai fatti pregressi.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione T.V. avverso la sentenza emessa il 07.01.2008 dalla Corte di Appello di Napoli, la quale, in riforma, quanto alla pena, di quella resa in data 21.02.2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, ha confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, e ridotto, nel contempo, la pena inflitta a mesi 8 di arresto. Ha dedotto il ricorrente col suo gravame di legittimità violazione di legge, inosservanza di norme processuali e mancanza di motivazione, denunciando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato in suo danno la recidiva contestatagli, nonostante la condanna inflitta riguardasse un reato di natura contravvenzionale, di guisa che risulterebbe violato l’art. 99 c.p. che al primo comma contempla l’aumento a titolo di recidiva esclusivamente nelle ipotesi di successive condanne per delitti non colposi.
Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente dichiarare l’ammissibilità del ricorso, posto che il motivo di censura appena indicato non risulta denunciato col gravame di merito. Cionondimeno propende il Collegio per la sua ammissibilità sul rilievo che la sentenza di secondo grado ha modificato la pena inflitta in prime cure, con ciò applicando le disposizioni delle quali in questa sede si denuncia l’errata considerazione.
Venendo ora al merito della questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio, giova osservare che la L. 5 dicembre 2005, n. 251 con la disciplina novellatrice di cui all’art. 4 (c.d. L. ex Cirielli) ha modificato il testo dell’art. 99 c.p., comma 1, consentendo di applicare l’aumento di un terzo previsto per la recidiva nel solo caso in cui, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, il soggetto commetta un altro delitto di analoga natura, non punito cioè a titolo di colpa.
La nuova norma ha quindi sostituito, non senza polemiche, la disposizione precedente, che prevedeva l’aumento per la recidiva nei confronti di "chi, dopo essere stato condannato per un reato (ndr. delitto o contravvenzione), ne commette(va) un altro".
Il nuovo quadro normativo in materia ha pertanto espunto dai sistema penale la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi, di guisa che è venuta meno la possibilità di un aumento di pena quando, dopo la commissione di un delitto non colposo, viene commesso, come nel caso in esame, un reato contravvenzionale.
Trattandosi di norma di diritto penale di natura sostanziale, essa è di immediata applicazione, con la conseguenza che l’aumento di un terzo quantificato nel caso in esame in due mesi, va dunque eliminato, ancorchè consumato il reato in epoca anteriore all’entrata in vigore della novella (il 31.3.2005) (in termini:
Cass., Sez. feriale, 25.7.2006, n. 26556).
Alla stregua degli affermati principi la sentenza di condanna va annullata, senza rinvio, limitatamente al disposto aumento di pena di mesi tre di arresto per la recidiva contestata, con la conseguente rideterminazione della pena in mesi sei di arresto (pena base indicata in sentenza mesi nove con la riduzione per il rito).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena per la recidiva, che elimina, e per l’effetto ridetermina la pena in mesi sei di arresto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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