Cass. pen., sez. I 27-01-2009 (15-01-2009), n. 3737 Remissione del debito – Comparazione tra situazione economica del richiedente ed entità del debito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di remissione del debito presentata da L.M., affermando che "dalle informazioni acquisite" risultava che il richiedente non si trovava in "disagiate condizioni economiche". 2. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore del richiedente, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Sostiene che il Magistrato di sorveglianza, se avesse richiesto le necessarie informazioni, avrebbe dovuto necessariamente rimettere il debito per le spese del processo, trovandosi il L. in disagiate condizioni economiche ed avendo il medesimo tenuto una regolare condotta in libertà.
Dal (OMISSIS) – spiega il difensore – L. è un collaboratore di giustizia, ammesso al programma provvisorio di protezione.
Sia perchè si trova agli arresti domiciliari, sia per motivi di sicurezza non esercita alcuna attività lavorativa retribuita.
Per tali ragioni il richiedente ed il suo nucleo familiare usufruiscono di misure di assistenza economica ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 13, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata "con riferimento al citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 ".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso merita accoglimento.
L’ordinanza è nulla perchè mancante della motivazione.
Formule come quella sopra trascritta non danno conto dell’iter logico seguito dal giudicante e non sono, pertanto, verificabili da parte del giudice sovraordinato.
Non è stata effettuata, in particolare, la comparazione tra l’effettiva situazione economica del richiedente (tanto più che – come osservato dal Procuratore generale presso questa Corte – le informative in atti si contraddicono con riguardo alle proprietà immobiliari del L.) e l’entità del debito di cui si era chiesta la remissione.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Magistrato di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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