Cass. pen., sez. III 27-01-2009 (09-01-2009), n. 3580 Revoca del consenso prestato prima della ratifica dell’accordo – Ammissibilità – Ragioni.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava la pena di quattro anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ad A. S., imputato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis perchè, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 deteneva, per cederli a terzi verso un corrispettivo, 46 ovuli contenenti grammi 658,70 di cocaina (avente un principio attivo corrispondente a 331, 75 grammi così modificata l’originaria imputazione, (per fatto accertato in (OMISSIS)).
Con la stessa sentenza il G.I.P. applicava all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la confisca della sostanza stupefacente in sequestro.
Ha proposto ricorso per cassazione l’A..
Tanto premesso il Collegio rileva che, con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) con riferimento agli artt. 444 e 458 c.p.p..
Deduce l’imputato che in seguito all’emissione del decreto di giudizio immediato la difesa aveva chiesto il rito alternativo ai sensi dell’art. 458 c.p.p. ed il GIP, acquisito il consenso del PM, aveva fissato l’udienza del 10 luglio 2008.
In tale udienza il PM aveva revocato il consenso ed aveva riformulato il capo di imputazione contestando una maggiore quantità di principio attivo presente nello stupefacente.
Alla luce della nuova contestazione esso imputato aveva proposto una nuova ipotesi di applicazione della pena che aveva trovato il consenso del pubblico ministero e, sulla base di tale accordo, il GIP aveva deliberato ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Deduce il ricorrente che vi era stata violazione dell’art. 444 c.p.p. e art. 458 c.p.p. in quanto una volta che il pubblico ministero aveva dato il primo consenso ad un rito alternativo sulla base della prima ipotesi accusatoria non avrebbe potuto revocarlo.
Il GIP avrebbe quindi dovuto limitarsi a valutare la congruità e la correttezza dell’accordo ma non consentire la ritrattazione del consenso da parte del Pubblico Ministero e la riformulazione del capo di imputazione con un nuovo patteggiamento.
Il motivo è infondato.
Soltanto quando il Giudice per le indagini preliminari ha ratificato l’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non è infatti più consentito alle stesse modificare i termini dell’accordo.
Nel caso in esame prima di tale ratifica del GIP il pubblico ministero ha rilevato che l’originaria contestazione era inesatta con riferimento alla quantità di sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato ed ha riformulato una nuova contestazione.
L’imputato ha aderito a tale nuova contestazione e sulla base di essa ha prospettato un’ipotesi di applicazione della pena, sulla quale il pubblico ministero ha prestato consenso e che è stata ratificata dal GIP con la sentenza.
Tale ratifica impedisce all’imputato di mettere in discussione l’accordo con riferimento alla pregressa situazione, ormai superata dall’intervenuto patteggiamento.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata era carente di motivazione in ordine alla mancata determinazione della sanzione con riferimento all’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Rileva il Collegio che il motivo è palesemente infondato, atteso che la richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 73 c.p.p., comma 5 non è stata ricompresa nella richiesta di patteggiamento, sicchè la sua esclusione non avrebbe dovuto essere oggetto di specifica motivazione.
E’ comunque assorbente il rilievo che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 5^ sent. 28 ottobre 1999, n. 5210) "in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla applicazione delle circostanze ed alla entità e conversione della pena che non siano illegali".
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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