Cass. pen., sez. VI 21-01-2009 (08-01-2009), n. 2758 Difetto di querela – Improcedibilità dell’azione penale – Ragioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (cessione di una dose di eroina a F.D.) e art. 586 c.p., (procurate lesioni a F.D. consistite in overdose da oppiacei, quale effetto non voluto della suddetta cessione).
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto, senza valida motivazione, dalla Corte di Merito, la condotta in concreto perpetrata non è punibile, integrando chiaramente l’ipotesi di acquisto e detenzione per consumo personale di gruppo.
DIRITTO
Quanto assunto in ricorso è stato già confutato con logica e corretta motivazione nelle sentenze di merito, dalla cui congiunta lettura emerge una ricostruzione dei fatti nel senso che la droga procurata dal M. al F. fu richiesta e ricevuta da quest’ultimo, al quale soltanto era destinata, e che solo per una successiva e spontanea iniziativa dello stesso era stata poi offerta anche agli altri. Ciò chiarito, deve peraltro, in ordine al delitto ex art. 586 c.p., rilevarsi l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, non potendosi condividere la tesi della Corte di merito, secondo cui il richiamo fatto da tale norma all’art. 590 c.p. è solo "quoad poenam" (v. in argomento Cass. 20.10.1987, Porcelli).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 586 c.p., perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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