Cass. pen., sez. VI 21-01-2009 (20-01-2009), n. 2728 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Rinvio della consegna – Partecipazione a procedimento di riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto la consegna di M.D. all’autorità francese, in relazione al mandato di arresto europeo emesso per i reati di associazione a delinquere, importazione illecita, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e contrabbando in banda organizzata, commessi in territorio (OMISSIS) e, segnatamente, il (OMISSIS).
Ricorre personalmente il M., lamentando col primo motivo la violazione dell’art. 709 c.p.p., in relazione alla mancata sospensione della consegna al fine di consentire al ricorrente di partecipare al procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro.
Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 16 e 18 e della manifesta illogicità della motivazione, in riferimento al rigetto della richiesta di integrazione documentale e alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga e di gravi indizi di colpevolezza.
Col terzo motivo viene dedotta la violazione di legge, in relazione alla mancata indicazione del termine massimo di carcerazione preventiva applicabile al ricorrente in caso di concessa estradizione.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Deve premettersi che la norma di riferimento non è l’art. 709 c.p.p., dettato in tema di estradizione, ma la norma speciale prevista in materia del mandato di arresto europeo dalla L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1, il quale stabilisce che "con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato di arresto europeo la Corte di Appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia …".
Orbene, il tenore letterale della disposizione in esame rende evidente che il rinvio della consegna (peraltro non obbligatorio, ma rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito) non può essere disposto in relazione a procedimenti diversi da quelli che vedono il soggetto interessato coinvolto nella veste di imputato o indagato. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha escluso l’operatività della norma in parola in relazione all’esigenza, rappresentata dal ricorrente, di partecipare in Italia ad un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.
2) Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, richiesto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4, l’autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all’estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall’autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Cass. Sez. 6, 8-5-2006 n. 16542; Cass. Sez. 6, 3-3-2006 n. 7915; Cass. Sez. 6, 16-4-2008 n. 16362).
Nel caso di specie, dalla descrizione fattuale contenuta nel mandato di arresto europeo – il cui esame è consentito a questa Corte, che nella procedura di consegna è anche giudice di merito -, risulta che, nell’ambito di indagini inerenti a traffici di stupefacenti, il M. è stato identificato come il motociclista che il (OMISSIS), in occasione del sequestro di una trentina di chili di cocaina e del contestuale arresto di alcune persone che stavano procedendo alla relativa transazione, si era allontanato a tutta velocità, sfuggendo all’arresto; persona che, secondo quanto emerso dalle indagini, era giunta sul luogo per portare i soldi della partita di droga.
Tanto è sufficiente, alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, per ritenere integrato il requisito dei gravi indizi di colpevolezza richiesto dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, esulando dai poteri conferiti al giudice dello Stato membro richiesto della consegna qualsiasi apprezzamento in ordine alla adeguatezza del materiale indiziario posto a base del provvedimento cautelare emesso dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente, la cui effettiva efficacia dimostrativa potrà costituire oggetto delle difese dell’indagato dinanzi a tale autorità.
Quanto al dedotto difetto di motivazione in ordine al pericolo di fuga, si osserva che nessuna specifica previsione della L. n. 69 del 2005 richiede che nel MAE o nel provvedimento cautelare sul quale questo si fonda siano indicate le esigenze cautelari (Cass. Sez. 6, 13.3.2007 n. 11598), nè che di queste si dia conto nella pronuncia di consegna. Non appaiono illogiche, comunque, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, che ha desunto il pericolo di fuga dal comportamento tenuto dal M., il quale, successivamente alla commissione del reato, si è reso latitante.
Le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla incompletezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto sono del tutto generiche.
3) Si rivelano infondate, infine, anche le censure mosse nel ricorso in ordine alla mancata indicazione del termine massimo di carcerazione preventiva applicabile al M. in caso di consegna.
Come è stato evidenziato da questa Corte, infatti, l’ordinamento francese (art. 145 c.p.p.) prevede una serie di limiti massimi alla detenzione provvisoria, che per i reati più gravi possono arrivare ad anni 2 e 4 mesi (Cass. Sez. 6, 12-7-2006 n. 24705; Cass. Sez. 6, 19-12-2006 n. 41758). Ciò porta ad escludere la configurabilità, nella specie, dell’ipotesi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), che prevede quale causa di rifiuto della consegna la mancata previsione dei limiti massimi della carcerazione preventiva nella legislazione dello Stato membro di emissione.
4) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Riserva la motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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