Cass. pen., sez. VI 13-01-2009 (08-01-2009), n. 1125 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Decisione – Presupposti – Sottoscrizione da parte del giudice del provvedimento cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con sentenza in data 05.12.2008 la Corte di appello di Torino dichiarava l’accoglibilità della richiesta di consegna di S.P., destinatario di un M.A.E. dell’A.G. (OMISSIS), in relazione a un’accusa di truffa, commessa il (OMISSIS).
Propone ricorso il consegnando, deducendo in primo luogo che:
a)- la Corte d’appello non ha superato con idonea e pertinente motivazione l’eccezione di mancanza di sottoscrizione dei documenti trasmessi al Ministero dall’Autorità spagnola, essendosi limitata a rilevare la sufficienza della trasmissione degli stessi al Ministero da parte dell’autorità emittente;
b)- nella relazione sul fatto inviata dall’Autorità spagnola non è specificato il momento preciso in cui si sarebbe realizzata la condotta illecita.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la assoluta insufficienza degli elementi acquisiti ai fini dell’integrazione del grave quadro indiziario, e la illegittimità del rifiuto della Corte d’appello di acquisire la documentazione difensiva diretta a dimostrare che nel giorno del presunto reato lo S. si trovava a (OMISSIS).
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, l’eccezione di mancanza di sottoscrizione dei documenti trasmessi al Ministero dall’Autorità spagnola, va anzitutto precisato che la garanzia individuata dalla L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 non riguarda l’atto con cui si richiede allo Stato membro la consegna (ovvero il m.a.e. in senso stretto), ma si rivolge direttamente al provvedimento con cui si limita la libertà di una persona. Si tratta, cioè, di una garanzia sostanziale che ha ad oggetto il presupposto stesso del m.a.e., che deve avere natura giurisdizionale. In questa procedura la vera garanzia della libertà della persona non sta nel fatto che sia un’autorità giurisdizionale ad emettere il m.a.e., ma che il mandato trovi il suo fondamento in un provvedimento di un giudice.
Circa la concreta verifica di tale presupposto, peraltro, è stato sottolineato in giurisprudenza (Sez. un. n. 4614 del 30/01/2007- 5/02/2007, Ramoci) che non solo nessuna disposizione della L. n. 69 del 2005 prevede l’acquisizione degli atti provenienti dall’autorità estera in copia autentica (nella specie, del provvedimento cautelare), ma che nessuna questione sulla conformità della copia all’originale può sollevarsi una volta che sia accertato che la copia è stata trasmessa in via ufficiale dall’autorità giudiziaria emittente al Ministero della giustizia, organo deputato alla "ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa" (L. n. 69 del 2005, art. 4, comma 2). La garanzia della "autenticità" della copia così trasmessa comporta ovviamente anche la presunzione dell’esistenza di un originale e, quindi, dell’esclusione di vizi formali (quale, per riferirsi al motivo di ricorso in esame, la mancanza della sottoscrizione) che possano radicalmente invalidarlo.
Solo se sull’autenticità, in tal senso intesa, dei documenti trasmessi insorgano problemi specifici e concreti, dovrà procedersi agli ulteriori necessari accertamenti (cfr. sul punto Cass. n. 16542 del 8/5/2006-15/5/2006, Cusini). Non può integrare tale situazione il semplice rilievo che dalle copie ufficialmente trasmesse non risulti la sottoscrizione dell’A.G. richiedente, posto che in tal modo si andrebbe a rimettere in discussione proprio quella garanzia del fondamento della richiesta di consegna in un provvedimento giurisdizionale formalmente esistente, che il nuovo sistema, improntato a mutuo riconoscimento e libera circolazione delle decisioni tra le autorità giudiziarie dei paesi dell’Unione (sì da liberare i procedimenti da ogni inutile appesantimento burocratico), ha inteso affidare alla trasmissione in via ufficiale delle copie degli atti.
Per completezza deve peraltro rilevarsi che, nella specie, nella copia del provvedimento restrittivo posto a base del MAE vengono riferiti sia il nominativo che la sottoscrizione del magistrato emittente.
Quanto al rilievo che nella relazione sul fatto inviata dall’Autorità spagnola non è specificato il momento preciso in cui si sarebbe realizzata la condotta illecita, si osserva che la prescrizione della L. n. 69 del 2005, art. 6, secondo cui l’Autorità richiedente deve fra l’altro indicare il "momento" della commissione del reato, va ovviamente interpretata secondo buon senso e, quindi, con riferimento a un parametro temporale sufficientemente circoscritto, senza la pretesa di una precisione cronometrica (che potrebbe esulare dalle stesse informazioni dell’Autorità richiedente). Nella specie tale parametro è stato rispettato, emergendo dalle notizie fornite che il reato ascritto sarebbe stato commesso il (OMISSIS) e denunciato dalle presunte vittime (secondo quanto indicato nello stesso ricorso) alle ore 8,00 di tale giorno.
In ordine, infine, al motivo, con cui il ricorrente lamenta la assoluta insufficienza degli elementi acquisiti ai fini dell’integrazione del grave quadro indiziario, e la illegittimità del rifiuto della Corte d’appello di acquisire la documentazione difensiva diretta a dimostrare che nel giorno del presunto reato commesso in (OMISSIS) lo S. si trovava a Roma, deve osservarsi che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza, l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (Cass. Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007- 5/2/2007, Ramoci; Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005-14/9/2005, Hussain;
Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005-26/9/2005, Ilie; Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006-15/5/2006, Cusini; Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007-28/2/2007, Piaggio).
Una volta effettuata tale verifica, esula, quindi, dai poteri conferiti al giudice nazionale sia ogni valutazione diretta in ordine all’adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, sia l’effettuazione di ulteriori approfondimenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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