Cass. pen., sez. VI 13-01-2009 (07-01-2009), n. 1122 Convenzione europea di estradizione – Necessità di valutare l’efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali viene richiesta l’estradizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni richieste per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Albania;
che, ad avviso della Corte d’appello, lo Stato richiedente ha trasmesso, nel rispetto della Convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, regolarmente la domanda di estradizione nei confronti di H.A., allegando l’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore di Fier relativo alla sentenza 15 gennaio 2007 di condanna alla pena di tre anni di reclusione per furto pronunciata dal Tribunale di Fier, che è stata trasmessa la relazione espositiva dei fatti, con l’indicazione del luogo, dell’epoca in cui il delitto è stato commesso, delle disposizioni di legge violate e dell’inquadramento giuridico dei fatti;
che, in virtù delle disposizioni di convenzione, non ricorrono condizioni ostative all’estradizione, esistendo la doppia incriminabilità e l’attività di acquisizione probatoria svolta dimostra la compatibilità dei principi dell’ordinamento albanese con quello italiano;
che il ricorrente deduce la macroscopicità delle violazioni di legge da parte dello Stato richiedente per i quali vi è dubbio della validità della documentazione trasmessa a costituire titolo idoneo alla richiesta di estradizione;
la violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a), in quanto la sentenza è stata tradotta in lingua italiana non comprensibile e non pare rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento;
che il dispositivo della sentenza contiene nomi diversi degli imputati rispetto a quelli indicati nella motivazione e non si tratta di sentenza passata in giudicato poichè per l’ordinamento processuale albanese un sentenza, pronunciata in contumacia, diviene definitiva soltanto qualora non sia stata impugnata nel termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui l’imputato nè ha preso visione, e nella fattispecie concreta estradando rileva di non avere ancora preso visione di tale decisione;
che tale circostanza non è chiarita nell’ordine di esecuzione n. 77 del 2008 emesso dalla Procura generale albanese, nel quale risulta dapprima il passaggio in giudicato della sentenza per mancanza di impugnazione e poi si attesta che la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Valona e per tal motivo non vi è un titolo legittimo per l’esecuzione della pena inflitta;
che su tali deduzioni la Corte d’appello di molano non si è pronunciata, limitandosi a riportare le disposizioni della convenzione di estradizione senza verificarne l’idoneità della documentazione prodotta;
che tale è le sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
Considerato che la sentenza impugnata ha correttamente affermato la sussistenza delle condizioni richieste per concedere estradizione richiesta dal Governo della Repubblica di Albania;
che lo Stato richiedente ha trasmesso, come risulta accertato dal giudice di prima istanza, gli atti a corredo della domanda con tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni della Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall’Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300;
che le imprecisioni appaiono ictu oculi ascrivibili a errori materiali poichè l’irrevocabilità riferita al mancato appello è ribadita nella nota 1 luglio 2007 n. 3779/1 della Procura del distretto di Fier e le quattro righe riportate in conclusione della penultima pagine non possono che essere anch’esse frutto di una svista, tenuto conto del testo complessivo della decisione e degli specifici riferimenti alle ragioni di determinazione della pena inflitta poi correttamente indicata in dispositivo in misura eguale per entrambi gli imputati;
che eventuali irregolarità dei titoli esecutivi possono essere proposte alle autorità dello Stato richiedente;
che, peraltro, l’art. 705 c.p.p., comma 1, impone al giudice italiano la verifica dell’irrevocabilità della sentenza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente;
che la norma trova la sua ratio nel fatto che, in regime convenzionale, le relative disposizioni indicano i documenti da allegare ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente, in tal caso dovendosi compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti;
che questa Corte si espressa nel senso che, a fronte di una richiesta proposta da uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con L. 30 gennaio 1963, n. 300, l’autorità giudiziaria italiana, in forza dell’art. 12, comma 2, lett. a) di detta convenzione, non deve verificare l’efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta la estradizione, non trattandosi di requisito menzionato nella predetta disposizione (Sez. 6^, 16 febbraio 1999, Motger, rv 213911);
che, nello stesso dispositivo della sentenza, si chiarisce che per gli imputato contumace il termine di dieci giorni per impugnare la sentenza decorre dalla data di "presa visione" della stessa;
che il ricorso è, dunque, infondato e le censure sono prive pertinenza rispetto alle questioni richieste ed esaminate ai fini della sussistenza delle condizioni per l’estradizione e, come tali, inidonei a porre in discussione gli elementi richiamati in sentenza e risultanti dalla documentazione trasmessa;
che il ricorso va rigettato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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