Cass. pen., sez. VI 30-12-2008 (19-12-2008), n. 48498 Misura della custodia cautelare in carcere – Applicabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
A seguito di segnalazione del 7 ottobre 2008 dell’Interpol di Roma, relativa all’inserimento in S.D.I. di B.H.R., nei cui confronti era stato emesso mandato di arresto in data 14 marzo 2008 dal Tribunale di Rijeka (Fiume-Croazia) concernente un traffico di sostanze stupefacenti condotto in concorso con altri tra il (OMISSIS), e in atto ristretta presso la Casa circondariale di Lecce per fatti interessanti la giurisdizione italiana, il Presidente della Corte di appello di Lecce, con la ordinanza in epigrafe, ritenuto il pericolo di fuga, in relazione alla eventualità di una scarcerazione in relazione al titolo custodiale italiano, applicava alla medesima la misura della custodia cautelare in carcere.
Ricorre per Cassazione di persona la B., che, con un primo motivo denuncia l’inosservanza della legge processuale in tema di applicazione di misure coercitive nell’ambito di un procedimento di estradizione per l’estero, rilevando, in primo luogo, che essa, già in stato di detenzione per un procedimento pendente in Italia, a seguito della nota Interpol del 7 ottobre 2008, che faceva riferimento a un mandato di cattura internazionale del Tribunale di Rijeka, veniva condotta il giorno 3 novembre per essere interrogata dal Presidente della Corte di appello di Lecce quale "persona arrestata in esecuzione di mandato di arresto in ambito europeo", locuzione non aderente al caso di specie, dato che lo Stato richiedente l’eventuale estradizione era la Croazia, non aderente all’Unione europea. In secondo luogo, ove anche la procedura in questione dovesse intendersi come riferita a quella di estradizione, mancava sia un provvedimento di arresto, ex art. 716 c.p.p., sia, ai fini della legittima applicazione provvisoria di una misura coercitiva, ai sensi dell’art. 715 c.p.p., comma 1, una richiesta motivata del Ministro della giustizia. In terzo luogo, la misura era stata applicata, su irrituale richiesta del Procuratore generale presente alla udienza (apparentemente fissata per la identificazione della persona da estradare, ex art. 717 c.p.p.), da un organo funzionalmente incompetente, quale il Presidente della Corte di appello, e non dalla Corte di appello, come invece previsto dall’art. 715 c.p.p., comma 1.
Con un secondo subordinato motivo si denuncia la violazione dell’art. 715 c.p.p., comma 2: quanto alla lettera a), mancando qualsiasi documentazione circa l’adozione da parte della Croazia di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di una sentenza di condanna a pena detentiva,- quanto alla lettera b), mancando la documentazione circa la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per la identificazione della persona; quanto alla lettera c), mancando elementi per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga.
Osserva la Corte che l’adozione di una misura cautelare in ambito estradizionale, non preceduta, come in questo caso, da un arresto a norma dell’art. 716 c.p.p., trova la sua esclusiva disciplina nell’art. 715 c.p.p., che pone come presupposto di legittimità una richiesta motivata del Ministro della giustizia (comma 1).
Nella specie, come risulta dalla nota in data 16 dicembre 2008 (in cui si precisa che le autorità croate non hanno allo stato presentato domanda di estradizione), nonchè dalla precedente nota in data 20 ottobre 2008, il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Ufficio 2, ha comunicato di non ritenere necessario procedere ai sensi dell’art. 715 c.p.p., in considerazione del fatto che la B. era detenuta per fatti inerenti alla giurisdizione italiana con fine pena al 25 novembre 2010.
In assenza della richiesta ministeriale, l’adozione della misura cautelare in questione deve ritenersi illegittima (v. per tutte Cass., sez. 6, 28 marzo 1995, Askin), dal che consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e l’immediata liberazione della B., salvi diversi titoli di detenzione.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata liberazione di B.H.R. se non detenuta per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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