Cass. pen., sez. I 24-12-2008 (16-12-2008), n. 48214 Indulto – Opposizione al provvedimento del giudice – Trattazione – Procedimento contenzioso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con provvedimento in data 28 giugno 2008 il GIP del Tribunale di Catania, decidendo "de plano" ha rigettato la opposizione proposta da A.F. contro il provvedimento dello stesso GIP che aveva respinto la richiesta di applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 in relazione alla sentenza del GUP del Tribunale di Catania in data 7.12.2002 per cui aveva riportato condanna per associazione di tipo mafioso e per altri reati aggravati ai sensi della legge del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
Il GIP ha all’uopo ritenuto che sussistessero le cause ostative previste dalla legge citata art. 1, comma 2, n. 11 e dal citato articolo, lettera d), ed ha escluso in proposito la rilevanza della concessione delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’ A. lamentando:
violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 3, in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., poichè il giudice dell’esecuzione, a seguito della rituale opposizione, avrebbe dovuto procedere in camera di consiglio partecipata; erroneamente il provvedimento impugnato aveva ritenuto sussistente la aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, nella specie mai contestata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ preliminare ed assorbente l’esame della questione, proposta dal ricorrente, di nullità del procedimento di esecuzione per avere il giudice deciso "de plano" – senza dare avviso alle parti e fissare la udienza per la loro comparizione – sulla opposizione contro il provvedimento adottato in merito alla istanza di applicazione dell’indulto, presentata a norma dell’art. 672 c.p.p., comma 1, sulla quale si deve procedere con le forme di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4, e cioè con ordinanza emessa immediatamente senza formalità ma che deve essere poi comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’interessato onde consentire la opposizione in contraddittorio.
Si tratta quindi di verificare se il giudice dell’esecuzione, nel decidere la opposizione presentata contro il diniego di applicazione dell’indulto, potesse o meno procedere de plano, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 2.
Il richiamo operato in via generale dall’art. 676 c.p.p., comma 2, al precedente art. 667 c.p.p., comma 4, che a sua volta richiama le forme di cui all’art. 666 c.p.p., sembrerebbe non escludere in via di principio la possibilità di procedere anche "de plano" a norma del cit. articolo, comma 2.
Tuttavia appare connaturato al procedimento di opposizione il contraddittorio fra le parti, poichè le situazioni di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge ovvero di riproposizione della stessa istanza già avrebbero potuto e dovuto essere rilevate nella prima fase informale del procedimento, che invece, se ha avuto il proprio sbocco in un provvedimento, sia pure emesso de plano, che ha deciso il merito, appare ontologicamente e giuridicamente inconciliabile con una pronuncia di inammissibilità che non dia poi corso, nel contraddittorio fra le parti, all’esame delle doglianze proposte dall’opponente.
In tal caso appaiono riservati alla pronuncia di inammissibilità "de plano" soltanto gli eventuali vizi formali attinenti alle condizioni di legge, da intendersi come requisiti direttamente imposti dalla legge (ad esempio il mancato rispetto dei termini o delle forme per presentare la opposizione) e non implicanti valutazioni discrezionali di merito. Poichè la ratio del provvedimento " de plano" consiste infatti nella rilevabilità ictu oculi della mancanza di fondamento dell’istanza, ne consegue che già in via generale, qualora si pongano problemi di valutazione imponenti l’uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum, è dovuta l’instaurazione del contraddittorio con il rito camerale previsto dall’art. 666 c.p.p., comma 3 e ss. (v. Cass. n. 34960 del 2007, rv.
237712; Cass. N. 24164 del 2004, rv. 228996); e ciò vale a maggior ragione nel caso in cui – in considerazione della particolarità degli interessi – la disposizione processuale prevede, come eccezione per la fase esecutiva, un doppio provvedimento di merito ed uno specifico rito per la opposizione.
Ne discende che il provvedimento impugnato, in quanto adottato "de plano" in un caso in cui era prevista la procedura camerale partecipata ordinaria, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, perchè attinente alla partecipazione del difensore (art. 178 c.p.p., lett. c) che non è stato posto in grado di intervenire all’udienza. Gli altri motivi di ricorso restano ovviamente assorbiti.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio allo stesso giudice affinchè provveda sul merito della opposizione, con piena libertà di giudizio, a seguito di procedura camerale partecipata.
P.Q.M.
La Corte, Sezione Prima Penale, annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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