Cass. pen., sez. I 24-12-2008 (16-12-2008), n. 48142 Fatto diverso rilevato dal giudice di primo grado – Obbligo di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 luglio 2008 il Tribunale di Crema, giudicando in esito a rito abbreviato, ha assolto ex art. 530 c.p.p. O. S., contumace nel processo, dal reato contestato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter "perchè, senza giustificato motivo, non ottemperava all’ordine emesso in data 13 giugno 2006 dal Questore di Lodi ed a lei notificato in pari data, che le intimava di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato. Accertato in (OMISSIS)", ritenendo che il fatto emerso nel giudizio, attraverso l’esame degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, fosse diverso da quello contestato, in quanto l’ordine del Questore, alla cui inottemperanza era collegata la consumazione del reato, non era stato emesso dal Questore di Lodi in data 13.6.2006 (essendo per contro quest’ultima la data del decreto prefettizio di espulsione), bensì dal Questore di Modena in data 11.8.2006. Stante la diversità del fatto il Tribunale ha ritenuto che il fatto di cui all’imputazione non fosse stato commesso dall’imputata e la ha assolta perchè il fatto non sussiste.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata; Ha all’uopo rilevato che, se nel giudizio emerge un fatto diverso, il giudice deve restituire gli atti al Pubblico Ministero, onde lasciare impregiudicata ogni ulteriore determinazione di quest’ultimo in merito alla esperibilità dell’azione penale per il fatto diverso risultante dagli atti, e non invece assolvere l’imputato per il fatto così come contestato, così creando i presupposti per la preclusione di giudicato nel quale incorrerebbe il successivo giudizio promosso da Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 521 c.p.p., comma 2 il giudice di primo grado, qualora rilevi che il fatto emerso nel giudizio sia diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ed il Pubblico Ministero non abbia provveduto alla modifica della imputazione, non può assolvere l’imputato bensì deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni dell’organo dell’accusa. Ed altrettanto deve fare il giudice della impugnazione qualora la mancanza di correlazione tra sentenza ed accusa contestata emerga nei successivi gradi di giudizio, previa rimozione della sentenza altrimenti suscettibile di passare in giudicato e di determinare una successiva preclusione (v. Cass. Sez. Un. 6 dicembre 1991, Paglini).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, per violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2 e gli atti devono essere restituiti al Pubblico Ministero per quanto di competenza.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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