Cass. pen., sez. I 24-12-2008 (10-12-2008), n. 48139 Sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato – Ricorso per cassazione del P.M. – Deduzione di vizio di motivazione – Conversione del ricorso in appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. – Con sentenza, deliberata il 13 giugno 2008 e depositata il 21 luglio 2008, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, all’esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, ha assolto, perchè il fatto non sussiste, Q.O.S., imputato del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter per non aver ottemperato al provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso il 7 dicembre 2005 dal Questore Genova, protraendo la permanenza in Italia, siccome accertato in Genova il 11 dicembre 2008.
Il giudice a quo, pur avendo accertato la materialità della condotta e la inottemperanza del decreto della Autorità di Pubblica Sicurezza, è pervenuto all’epilogo assolutorio, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo, ritenuto illegittimo, per vizio di motivazione, in quanto il Questore non aveva congruamente dato conto della impossibilità di provvedere all’accompagnamento coattivo alla frontiera, allegando in proposito la ”mancanza di documento valido per l’espatrio", laddove lo stesso decreto di allontanamento documentava l’identificazione dello straniero mediante il suo passaporto.
2. – Ricorre per cassazione, ai termini dell’art. 569 c.p.p., comma 1, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante del 14 agosto 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, richiamando alcuni (non recenti arresti di questa Corte), sostiene, in diritto, che il provvedimento di allontanamento non necessita di motivazione; in punto di fatto – con implicita denunzia della contraddittorietà extra testuale rispetto ad altro atto del giudizio specificamente indicato – oppone, quindi, col corredo di citazione testuale del decreto del Questore di Genova, che l’Autorità amministrativa aveva compiutamente dato conto della impossibilità di procedere all’accompagnamento coattivo alla frontiera del giudicabile, motivando con riferimento alla "mancanza di vettore". 3. – Deve in limine rilevarsi che avverso la sentenza impugnata non poteva essere proposto ricorso per cassazione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 10 luglio 2007, n. 320 – dichiarativa della (parziale) illegittimità costituzionale dell’art. 443 c.p.p. (nel testo modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 2) nella parte in cui escludeva l’appello del Pubblico Ministero – la sentenza impugnata era appellabile già al tempo della proposizione della impugnazione.
Nè il ricorso esperito dal procuratore generale presso la Corte territoriale è, peraltro, riconducibile alla previsione del "ricorso immediato per cassazione, previsto dall’art. 569 c.p.p.; opera, infatti, la clausola espressa di esclusione, stabilita dal comma 3 del ridetto articolo, in quanto si tratta di ricorso proposto (anche) ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (pel quale non si applica la disposizione del ricorso immediato).
Il generale principio di diritto della osservanza dei gradi della giurisdizione (già, peraltro, oggetto di positiva disposizione contenuta nell’art. 211 c.p.p. 1930), tuttora operante nel vigente ordinamento (Cass., Sez. 6, 19 gennaio 1996, n. 3962, Pace, massima n. 204648) non consentiva, pertanto, l’esperimento della impugnazione dinnanzi a questa Corte di legittimità omisso medio e imponeva al procuratore generale impugnante di adire la Corte territoriale.
Il rilievo non comporta la inammissibilità della impugnazione.
Conseguono, bensì, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3, ultimo inciso, la conversione in appello del ricorso e, per l’effetto, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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