Cass. pen., sez. I 24-12-2008 (04-12-2008), n. 48126 Erronea qualificazione come sentenza predibattimentale – Impugnazione esperibile – Sottoscrizione autografa del questore sulla copia comunicata all’interessato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’11 settembre 2007 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, assolveva D.B.L. dal reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 – a lui contestato per essersi reso inottemperante al provvedimento del Questore di Padova del 5 dicembre 2002 (notificato in pari data) di rientro, senza preventiva autorizzazione, nel territorio del (OMISSIS) per il periodo di tre anni – ritenendo illegittimo, in quanto privo della sottoscrizione, l’ordine del Questore, acquisito in copia autentica all’originale, costituente il presupposto del reato.
2. La Corte d’appello di Venezia, investita dell’impugnazione del Procuratore generale della Repubblica, con ordinanza del 7 luglio 2008 qualificava l’appello proposto come ricorso per cassazione e disponeva pertanto la trasmissione degli atti a questa Corte, osservando che la sentenza doveva considerarsi pronunciata ex art. 469 c.p.p. fuori dalle ipotesi previste da tale norma, trattandosi di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p..
OSSERVA IN DIRITTO
1. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un. 25 gennaio 2002, Angelucci), con una decisione condivisa dal Collegio, hanno affermato che l’art. 129 c.p.p. implica un giudizio di merito che postula l’instaurazione e lo svolgimento effettivo del dibattimento;
la clausola di salvezza racchiusa nell’art. 469 c.p.p., vale, dunque, ad escluderne l’operatività nella fase predibattimentale, ove non vi è spazio per un proscioglimento di tal genere.
L’ordinanza della Corte d’appello di Venezia in data 7 luglio 2008, che ha qualificato come ricorso per cassazione l’impugnazione proposta dal Procuratore generale ritenendo che la pronuncia del Tribunale di Padova fosse intervenuta nella fase pre-dibattimentale, non è conforme a tali principi, considerato che si tratta di un’assoluzione ampia nel merito, intervenuta all’esito della discussione, come risulta del resto dal verbale d’udienza. Contro la stessa, quindi, correttamente era stato interposto appello dal Procuratore generale.
Di conseguenza l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia del 7 luglio 2008 deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Venezia per la celebrazione del giudizio di secondo grado, essendo fondata l’impugnazione del Procuratore generale, come di seguito precisato.
2. In tema di legittimità dell’atto amministrativo – quale risulta essere l’ordine impartito dal Questore ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 2 – per giurisprudenza costante sia di questa Corte (cfr.
Cass., Sez. 1^ civile, 12 luglio 2001, n. 9441 in tema di violazione alla disciplina sull’immigrazione) che del Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. 4^, 24 maggio 1983, n. 325) la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità solo dell’originale dell’atto e non delle copie autentiche. E’, infatti, sufficiente che nella copia notificata si faccia menzione dell’esistenza, nell’originale, della firma del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell’atto ovvero che ricavatale aliunde la riferibilità dell’atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo.
Principi analoghi sono stati affermati dalla giurisprudenza in tema di nullità delle notificazioni nel rito penale, laddove si è argomentato che la mancanza o l’indecifrabilità della firma dell’autore dell’atto nella copia da notificare non è causa di nullità, in quanto la sua autenticità è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l’organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia all’atto originale che la sua provenienza dall’organo competente ad emetterlo (cfr. Cass., Sez. 4^, 5 novembre 1985, Goffi).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte osserva che illegittimamente il giudice del merito ha disapplicato l’atto amministrativo, presupposto dell’esistenza del reato L. n. 1423 del 1956, ex art. 2, risultando dalla copia acquisita la piena conformità della stessa all’originale, recante la sottoscrizione dell’autorità competente all’adozione del provvedimento stesso.
Alla luce di quanto si qui esposto s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza della Corte d’appello di Venezia in data 7 luglio 2008 e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Venezia per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia in data 7 luglio 2008 e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Venezia per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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