Cass. pen., sez. I 24-12-2008 (03-12-2008), n. 48124 Sentenza emessa dopo la verifica della costituzione delle parti e dopo le conclusioni delle medesime – Proscioglimento per evidente innocenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 05.03.2007, resa ex art. 129 c.p.p., il Tribunale di Padova in composizione monocratica assolveva, per non aver commesso il fatto, P.M. dalla contravvenzione L. n. 1423 del 1956, ex art. 2, sul rilievo che il provvedimento amministrativo in questione era privo della sottoscrizione e dunque andava disapplicato in sede penale.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Procuratore Generale di Venezia che rilevava come non fosse rilevante la mancanza di firma nella copia notificata all’interessato, quando fossero certi la sottoscrizione dell’originale e la sua emanazione da parte dell’Autorità competente, così chiedendo riforma di condanna.
Con ordinanza 26.06.2008 la Corte d’appello di Venezia, ritenuto che la sentenza impugnata, in quanto pronunciata ex art. 469 c.p.p., potesse essere gravata solo di ricorso, in tal senso qualificato l’appello, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. E’ del tutto evidente l’erroneità dell’ordinanza 26.06.2008 con la quale la Corte d’appello di Venezia, ritenuto trattarsi di sentenza predibattimentale, qualificava l’impugnazione ricorso e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione. Ed invero risulta dal verbale dell’udienza tenuta in primo grado davanti al Tribunale di Padova che il giudice ebbe a procedere alla verifica delle parti, dichiarando la contumacia dell’imputato, quindi raccogliendo le conclusioni in ordine alla poi ritenuta sussistenza di causa evidente d’innocenza ex art. 129 c.p.p.. In siffatta situazione risulta per tabulas, pertanto, come non si sia trattato di sentenza predibattimentale pronunciata ex art. 469 c.p.p., bensì di sentenza dibattimentale, ancorchè emessa con pronuncia ancorata alla previsione di cui all’art. 129 c.p.p. (peraltro operante, come è noto, in ogni stato e grado del procedimento). Da ciò consegue ancora che la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 05.03.2007 ben poteva essere gravata con il mezzo dell’appello, come correttamente aveva fatto il Procuratore Generale di competenza. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza 26.06.2008 della Corte d’appello di Venezia, per violazione della legge processuale, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale perchè proceda al giudizio di secondo grado sulla proposta impugnazione, ben qualificata appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza in data 26.06.2008 della Corte d’appello di Venezia alla quale dispone trasmettersi gli atti per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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