Cass. pen., sez. VI 23-12-2008 (12-12-2008), n. 48013 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Udienza per la decisione sulla richiesta d’esecuzione – Interessato che manifesti la volontà di essere ascoltato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze disponeva la consegna all’Autorità Giudiziaria della Repubblica di Ungheria di B.L., colpito da MAE emesso in data 14/6/06 dal Tribunale di Szeged in relazione ai reati di cui agli artt. 290 e 297 c.p. Ungherese, concernenti il prelevamento indebito di fondi di copertura, a garanzia del pagamento di debiti e la diminuzione del patrimonio societario in danno dei creditori nella fase prefallimentare.
Contro tale decisione ricorre per cassazione l’interessato a mezzo dei suoi due difensori con due ricorsi distinti.
Nel primo ricorso l’avv. Enrico Marzaduri denuncia con il primo motivo l’omessa motivazione in ordine al requisito della doppia punibilità e la violazione della L. n. 69 del 2005 cit., artt. 7 e 8, osservando che nella sentenza era assente qualsiasi apprezzamento della fattispecie concreta ai sensi di una disposizione incriminatrice nazionale, in particolare che la presunta sottrazione della garanzia prestata per la concessione di un finanziamento, sancita dall’art. 297 c.p. ungherese, comma 1 ungherese non poteva essere sussunta all’interno di alcuna disposizione penale nazionale, così come non era sussumibile in una norma penale nazionale il fatto ipotizzato dall’art. 290 c.p. Ungherese, comma 1, lett. a), in quanto non era spiegato in quale misura i pagamenti avessero inciso sullo stato di insolvenza e determinato un depauperamento del patrimonio complessivo dell’azienda a danno dei creditori o non piuttosto un evento avulso dal contesto, in cui venne realizzato. Con il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 6, comma 4, lett. a) e art. 18, lett. t), Legge cit. e il vizio di motivazione in riferimento alla correttezza e legittimità del provvedimento cautelare, che i giudici della Corte di merito avevano giustificato, richiamando la nota sentenza (OMISSIS) delle Sezioni Unite e male interpretandone il principio di diritto con essa affermato, che pone a carico dell’autorità richiedente l’onere di allegazione dei gravi indizi e delle relative fonti e all’autorità richiesta il controllo sulla gravità della consistenza indiziaria, tale da lasciar presumere la probabilità di una sentenza di condanna, laddove nel caso in esame il materiale trasmesso dall’estero era assolutamente privo dell’indicazione di un qualsiasi riferimento probatorio. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 1 e 2, Legge cit. in riferimento alla assenza nel provvedimento cautelare di qualsiasi indicazione a sostegno delle esigenze cautelari, ed in particolare del "periculum in mora", idonee a giustificare la restrizione della libertà personale, del tutto ignorata dalla corte distrettuale.
Il ricorso sottoscritto dall’avv. Giuseppe Brini contiene n. 7 motivi.
Con il primo motivo denunzia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. f) in riferimento all’art. 16, stessa Legge e l’omessa motivazione in ordine alla mancata verifica dell’entità della pena minima stabilita dalla legge dello Stato richiedente; con il secondo motivo la violazione del combinato disposto dell’art. 6, comma 4, lett. a) e dell’art. 6, comma 5, Legge cit. e l’omessa motivazione in ordine alla mancata richiesta di documentazione suppletiva allo Stato richiedente; il terzo e quarto motivo ripropongono sostanzialmente gli argomenti e i rilievi di cui al secondo motivo del ricorso del co-difensore, così come il quinto motivo, che ricalca il primo motivo di quel ricorso; con il sesto motivo denunzia la inosservanza dell’art. 19, comma 1, lett. e), censurando l’omissione della corte distrettuale, consistita nel non avere subordinato l’esecuzione del mandato alla condizione che la persona una volta ascoltata fosse rinviata nello stato richiesto per scontarvi la pena o altra misura privativa della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti; infine con il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 17, comma 1 in riferimento alla mancata audizione del B. all’udienza camerale, il quale aveva manifestato la sua volontà di essere presente in udienza e contestualmente il suo legittimo impedimento a comparire a causa di gravi problemi di salute, insorti durante un suo viaggio di lavoro in (OMISSIS).
L’ultimo motivo del ricorso dell’avv. Brini è fondato ed assorbe tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi.
Ed invero la decisione impugnata è stata emessa senza l’audizione del consegnando, il quale sia in sede di convalida dell’arresto si era riservato di rendere dichiarazioni nella sede più opportuna, sia all’udienza camerale aveva a mezzo dei suoi difensori manifestato la volontà di essere ascoltato e contestualmente rappresentato il suo impedimento a comparire per la data fissata. Lo stesso collegio aveva all’udienza del 22/10/08 disposto il rinvio per consentire la traduzione della documentazione sanitaria, redatta in lingua (OMISSIS) e valutarne il contenuto; tuttavia all’udienza successiva riteneva che la documentazione prodotta non dimostrasse l’assoluto impedimento a comparire, supportando tale decisione con una motivazione senza dubbio illogica, giacchè se è vero che l’impedimento deve essere assoluto e inderogabile per dar luogo al rinvio, è anche vero che tale inderogabilità non può essere esclusa, distinguendo, come sembra aver fatto la corte di merito, tra un ricovero ospedaliero, motivato da ragioni di urgenza, e un ricovero disposto, come nel caso in esame, allo scopo di esperire accertamenti su alcune neoformazioni al fegato. La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 1 dispone che la decisione sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna deve essere preceduta dall’audizione dei soggetti ivi indicati, compreso l’interessato, se compare. Nel caso in esame il B., secondo quanto sopra evidenziato, aveva manifestato la volontà di essere ascoltato in udienza e attraverso i suoi difensori rappresentato il suo legittimo impedimento a comparire, ingiustamente negato dalla corte territoriale.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla medesima Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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