Cass. pen., sez. I 23-12-2008 (11-12-2008), n. 47794 Istanza di revisione di sentenza di patteggiamento – Asserita inconciliabilità con sentenza dibattimentale di assoluzione relativa ai coimputati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Termini Imerese, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7/6/2007 rigettava l’istanza avanzata da C.M. e D.C. di revoca della sentenza definitiva di quel Tribunale 11/12/2003, di applicazione della pena concordata di anni 1 e mesi 6 di reclusione per la prima e di anni 1 e mesi 11 di reclusione per il secondo per il reato di bancarotta fraudolenta.
Avvertiva il giudice dell’esecuzione che, pur potendosi condividere la pretesa degli istanti di applicazione analogica dell’art. 669 c.p.p., comma 8 in difetto di specifica disciplina legislativa del fenomeno, i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di patteggiamento non erano inconciliabili con quelli stabiliti nella sentenza dibattimentale, con la quale lo stesso tribunale aveva assolto gli altri coimputati rinviati a giudizio per il medesimo reato con la formula "per non aver commesso il fatto".
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati denunciando la violazione dell’art. 669 c.p.p., comma 8 e vizio motivazionale, sul rilievo della contraddittorietà fra le due sentenze, l’una di applicazione concordata di pena e l’altra assolutoria dei concorrenti nel medesimo reato, con riguardo ad elementi essenziali per la ricostruzione del fatto di bancarotta.
2.- Ritiene la Corte di dover rilevare pregiudizialmente l’inammissibilità dell’istanza avanzata dagli interessati al giudice dell’esecuzione ex art. 669 c.p.p., comma 8 di revoca della sentenza di patteggiamento e, di conseguenza, l’abnormità della correlata statuizione decisoria di quel giudice, poichè la specifica ipotesi dedotta dagli istanti, di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della prima sentenza con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile nei confronti dei coimputati del medesimo reato, è espressamente disciplinata tra i casi per i quali è prevista la procedura impugnatoria straordinaria della revisione, ai sensi dell’art. 629 c.p.p. e art. 630 c.p.p., lett. a), come modificati dalla L. n. 134 del 2003, art. 3, comma 1.
Risulta pertanto non più operante il rimedio, pure invocato in passato per la soluzione del problema e reperito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, 5/10/1996, Pettino, rv. 206604; Sez. 4, 22/11/2000, Pigoni, rv. 219113) nell’applicazione analogica dell’istituto della revoca della sentenza ex art. 669 c.p.p., comma 8, a fronte dell’evidente lacuna legislativa e dell’"insopprimibile esigenza di giustizia sostanziale". 3.- L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, non essendo neppure consentita la conversione del proposto incidente di esecuzione in domanda di revisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara inammissibile il proposto incidente di esecuzione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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