Cass. pen., sez. I 22-12-2008 (02-12-2008), n. 47524 Estinzione – Effetto dell’espiazione della pena – Esclusione – Effetto dell’estinzione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l’appello presentato da Z.V. avverso l’ordinanza di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata emessa dal GIP del Tribunale della stessa città. Rilevava che all’imputato era stata comminata la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per traffico di sostanza stupefacente e che parte di quella pena era stata effettivamente espiata mentre la residua parte era stata condonata. La sentenza di condanna aveva irrogato anche la misura di sicurezza e detta misura era eseguibile, nonostante il condono, in quanto esso aveva coperto solo una parte della pena che quindi in parte era stata effettivamente espiata. Irrilevante era poi l’altra circostanza della riunione in continuazione di detta pena con altra condanna effettuata dal GUP di Bari, in quanto tale decisione non esplicava alcun effetto abolitivo sulla misura di sicurezza, mai revocata. L’attualità della pericolosità sociale risultava confermata dal fatto che la seconda condanna riunito in continuazione evidenziava l’appartenenza di Z. al sodalizio criminoso capeggiato dal padre.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto la riunione in continuazione della condanna in relazione alla quale era stata applicata la misura di sicurezza la poneva nel nulla, visto che in continuazione erano stati applicati solo mesi sei di reclusione e l’intera pena doveva considerarsi condonata; inoltre il GUP di Bari non aveva confermato la misura di sicurezza applicata dalla corte d’appello di Potenza. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato, in quanto l’art. 210 c.p. deve essere interpretato nel senso che solo nel caso in cui si sia verificata una causa estintitiva dell’intera pena comminata si estingue anche la misura di sicurezza, mentre se una parte è stata scontata tale effetto estintivo non può più verificarsi; infatti l’art. 211 c.p. prevede che le misure di sicurezza si eseguono dopo che la pena è stata scontata (Sez. 1 19 giugno 1986 n. 2744, rv.
173461; Sez. 1 11 marzo 2008 n. 13797, rv. 239799). L’ulteriore circostanza che la pena sia stata riunita in continuazione con altra comminata successivamente non può influire in alcun modo sulla misura di sicurezza, visto che l’art. 210 c.p.p. non richiama mai l’istituto della continuazione come causa di estinzione della misura.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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