Cass. pen., sez. I 22-12-2008 (02-12-2008), n. 47522 Affidamento in prova al servizio sociale – Diniego a tossicodipendente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava le istanze avanzate da G.M. volte ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Osservava che il condannato risultava aver riportato una condanna precedente a quella in esecuzione per violazione della legge sugli stupefacenti, che aveva un procedimento pendente per la stessa materia e che era tossicodipendente. La pericolosità sociale, derivante dal suo stato di tossicodipendente, non poteva essere salvaguardata con le misure richieste dovendosi preferire una misura contenitiva specifica, e cioè quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Riteneva che non sussistessero le condizioni per sospendere l’esecutività della ordinanza in quanto non vi erano nè errori di fatto nè travisamenti giuridici, visto che la pacifica sussistenza di problematiche di tossicodipendenza rendevano necessario il ricorso all’affidamento terapeutico per neutralizzare lo specifico fattore criminogeno.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva manifesta illogicità della motivazione in quanto non aveva più commesso reati dal (OMISSIS), per cui la sua pericolosità sociale era insussistente; chiedeva, inoltre, la sospensione dell’esecutività della ordinanza per impedire che entrasse in carcere perdendo il posto di lavoro.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto propone una rilettura delle stesse argomentazioni già prospettate al giudice di merito, senza aggiungere nulla sulle argomentazioni utilizzate nell’ordinanza. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il diniego dell’affidamento generico ad un tossicodipendente trova la sia ragione nella incompatibilità della misura ordinaria, caratterizzata da assoluta libertà di comportamento rispetto alla carenza di autocontrollo del tossicodipendente (Sez. 18 ottobre 1997 n. 5601, rv. 208922).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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