Cass. pen., sez. VI 16-12-2008 (11-12-2008), n. 46297 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Irretrattabilità dell’avvenuta consegna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6, ha respinto la richiesta di consegna di C.F. avanzata dall’autorità giudiziaria olandese sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura di Rotterdam il 29 gennaio 2008, in quanto l’autorità straniera non aveva dato corso, nel termine prescritto, alla richiesta di notizie integrative, ritenute necessarie dai giudici italiani a causa della insufficienza della documentazione trasmessa.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d’appello di Firenze. Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione perchè intervenuta in violazione del principio stabilito dall’art. 649 c.p.p., applicabile in questa materia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 39, in quanto il C. risultava essere stato già consegnato all’autorità olandese il 17 giugno 2008 con sentenza della Corte d’appello di Roma del 29 maggio 2008, in seguito all’arresto avvenuto a Tivoli in data 29 febbraio 2008 ad opera della polizia giudiziaria ex art. 11 legge cit..
Risulta in atti che, effettivamente, al momento della pronuncia della sentenza della Corte d’appello di Firenze la domanda di consegna del C. era già stata accolta dalla Corte d’appello di Roma, competente in seguito all’avvenuto arresto dell’imputato.
Tuttavia, deve escludersi che, nella specie, possa trovare applicazione l’art. 649 c.p.p..
La preclusione derivante dalla precedente sentenza è stata dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione e in questo caso la Corte dovrebbe ordinare l’esecuzione della sentenza più favorevole all’imputato, annullando senza rinvio l’altra decisione. Ma nel caso in esame, in cui si tratta di una sentenza che ha disposto la consegna della persona richiesta in base al mandato di arresto europeo, una tale evenienza risulta in pratica irrealizzabile, in quanto l’avvenuta consegna è da considerare una situazione ormai "irretrattabile".
Ne deriva che il procuratore generale non ha alcun concreto interesse al ricorso, che conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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