Cass. pen., sez. VI 16-12-2008 (09-12-2008), n. 46294 Mandato d’arresto europeo – Consegna verso l’estero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Nel procedimento in questione, la Corte distrettuale, all’udienza del 2 ottobre 2008 disponeva con ordinanza che fosse trasmessa – entro 30 giornila relazione sui fatti addebitati al B., con indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica. A tale richiesta non seguiva alcun adempimento da parte dell’Autorità straniera.
Successivamente, la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza 14 novembre 2008:
a) ha rilevato la presenza delle tre decisioni, concernenti il mandato di arresto europeo ed ha ritenuto, diversamente opinando rispetto alla ordinanza 2 ottobre 2008, la non necessità della relazione, essendo i fatti agevolmente deducibili dalla motivazione delle sentenze predette;
b) ha escluso la possibilità di concedere la consegna per ciò che attiene al primo fatto (sentenza 29 gennaio 2002 del Tribunale Distrettuale di Olkusz), non risultando soddisfatte le condizioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. i), (per n l’età della persona oggetto del m.a.e) e, comunque, perchè il reato risulta antecedente al 7/8/2002, ne risulta che sia stata applicata o sia applicabile la continuazione con gli altri due fatti non collegati temporalmente;
c) ha invece considerato la ricorrenza delle condizioni di legge, per i fatti di cui alle sentenze n. 2 e 3 del mandato di arresto europeo (sentenza del 23-3-2005 ed sentenza del 20-12-2005 del suddetto Tribunale polacca), provvedendo in conformità alla richiesta, non sussistendo elementi ostativi alla consegna stessa ed in presenza della condizione della doppia punibilità.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa del B. lamenta violazione di legge, nella disposizione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 4, dal momento che, non avendo l’Autorità giudiziaria dello stato membro dato corso alla richiesta indicata nel comma 5 dello stesso articolo, il provvedimento naturale e consentito alla Corte di appello era solo il rigetto.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che, essendo "unico" il mandato di arresto europeo, in forza di tre successive sentenze di condanna, per la prima delle quali la Corte di appello ha respinto la richiesta, non è dato comprendere, per difetto assoluto della motivazione, a quale delle tre decisioni la pena finale complessiva da scontare debba attribuirsi, tenuto conto che ciascuna delle tre decisioni irrogava una sanzione della durata di anni uno.
Con un terzo motivo il ricorso delinea ancora vizio di motivazione per carenza di motivazione:
– in ordine alla ritualità processuale delle vicende che si sono concluse quanto meno per le due sentenze per cui è stata disposta la consegna della persona ricercata;
– in ordine alle ragioni per le quali la Corte di appello ha ritenuto di escludere dalla continuazione i fatti-reato di cui alla 1^ sentenza in data 20 gennaio 2002.
Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento, comportando una decisione di annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, esclude l’esame degli altri.
Per conforme orientamento di questa sezione, l’omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona reclamata, secondo la previsione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), non costituisce teoricamente causa ostativa alla decisione di consegna, considerato che la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza (art. 17, comma 4) implica che l’Autorità giudiziaria italiana verifichi soltanto che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall’Autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato e che la medesima Autorità giudiziaria straniera abbia dato conto del provvedimento adottato, attraverso l’allegazione puntuale delle evidenze di fatto a carico della persona di cui si chiede la consegna (cfr. Cass. Penale sez. 6^, 25421/07, Iannuzzi; Cass. Sez. 6^, 28/4/2006 n. 14993).
In sostanza, la "relazione" è finalizzata a precisare e definire le coordinate spazio-temporali entro le quali le modalità del fatto storico si collocano, ad indicare le relative fonti di prova, in modo da offrire all’Autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione tutti gli elementi utili per esercitare il controllo, sufficiente e preliminare alla decisione di accoglimento o di rigetto della richiesta.
Apprezzata quindi la medesima finalità nelle previsioni di cui al comma 1, da un lato, e dei commi 3 e 4 del citato art. 6, dall’altro, è evidente che, se lo Stato richiedente offre comunque tutti gli elementi necessari di giudizio, non è di ostacolo alla consegna la mancata allegazione della "relazione", il cui contenuto sarebbe superfluamente ripetitivo di quanto già in altri atti precisato ed agevolmente desumibile.
Nella specie peraltro, siffatta evenienza non risulta essersi verificata, posto che le tre sentenze, in concreto acquisite, altro non sono che la mera enunciazione dell’ipotesi delittuosa, accompagnata dal dispositivo di condanna, senza nessun ulteriore passaggio argomentativo dal quale si possa, sia pure genericamente, indurre – di conseguenza e per derivazione logica – che il fatto contestato sussiste, che è stato commesso dalla persona condannata, sulla base di validi ed esplicitati elementi di prova, essenziali in ogni sistema giuridico per giustificare una decisione di responsabilità.
Da ciò l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con revoca delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria imposte al B. con provvedimento del 13 agosto 2008 ed ordine alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p., e di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e respinge la richiesta di consegna. Revoca le misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria imposte al B. con provvedimento del 13 agosto 2008. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p., e di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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