Cass. pen., sez. VI 30-12-2008 (12-12-2008), n. 48494 Soggetti legittimati – Parte offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da D. G. nei confronti del magistrato addetto all’ufficio G.i.p. del Tribunale di Lecce, Dr. A.E., con la quale il D. aveva chiesto la ricusazione di quest’ultimo nel procedimento di archiviazione della denuncia nei confronti della dottoressa S. dell’Ospedale (OMISSIS) (per una falsa TAC), del dottor M.E., Procuratore della Repubblica di Bari di altri due suoi sostituti e del G.i.p. del Tribunale di Bari, dottori D.M.E. e De.Gi., nonchè del G.i.p. del Tribunale di Bari dottoressa C.C..
Rilevava che il dott. A. non si era affatto già pronunciato sullo stesso fatto, come sostenuto dal ricusante, in precedente procedimento di archiviazione da lui emesso nei confronti del dottor M. per la denuncia nei confronti della dottoressa S., ma anche che non poteva ravvisarsi alcuna inimicizia grave tra il ricusante e il dottor A. (denunciato dal D. alla Procura della Repubblica di Potenza per la precedente archiviazione) perchè non sussisteva alcuna ipotesi di inimicizia grave per tale solo fatto che riguardava una vicenda strettamente endoprocessuale.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il D. il quale dopo un excursus in fatto delle denunce da lui prodotte contro magistrati baresi, deduce in diritto che, a seguito della denuncia presso la Procura della Repubblica di Potenza (dopo il primo provvedimento di archiviazione da lui emesso), vi sarebbe stata "automatica apertura del procedimento disciplinare contro il dott. A.E.". Nel procedimento di archiviazione in cui era stata proposta l’istanza di ricusazione, il magistrato (ai sensi dell’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. a), sottoposto a procedimento disciplinare, sarebbe stato condizionato nell’esercizio della attività giurisdizionale, essendo portato a decidere nello stesso senso del precedente procedimento – che insiste a definire per lo stesso fatto – sfavorevole al ricusante. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la istanza di ricusazione era basata sulla "inimicizia grave" (derivante dalla denuncia contro il dottor A. proposta), perchè in realtà la ricusazione era stata proposta perchè il G.i.p. che doveva decidere sulla istanza di ricusazione aveva "interesse" nel procedimento.
Osserva la Corte che va confermata la inammissibilità della istanza di ricusazione seppure con motivazione diversa e pregiudiziale rispetto alle questioni affrontate dalla Corte d’appello di Lecce.
Preliminarmente a ogni altra argomentazione deve qui essere ribadito che la persona offesa – come ha rilevato il P.g. in sede – non è legittimata a proporre istanza di ricusazione del giudice del procedimento di archiviazione, dato che lo strumento può essere utilizzato solo dalla parti del processo (art. 37 c.p.p., comma 1, primo periodo) tra le quali non è ricompresa la persona offesa (Cass., sez. 6, 5 luglio 2005 – 24 ottobre 2005, n. 39203 CED 232516).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *