Cass. pen., sez. VI 23-12-2008 (03-12-2008), n. 48008 Deliberazione relativa ad imputato minorenne – Competenza funzionale della sezione per i minorenni della Corte di appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Ritenuto che V.G., cittadino rumeno, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in data 29 gennaio 2007 della Corte di appello di Firenze che dichiarava sussistenti le condizioni per la sua estradizione verso la Repubblica di Romania, in relazione a condanne inflitte al medesimo con sentenze del Tribunale di Iasi in data 28 febbraio 2004 e 7 ottobre 2005 per i reati di danneggiamento e furto aggravato, commessi quando il V. era minorenne;
che la Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, investita dal ricorso, all’esito della udienza del 14 maggio 2007, ha ritenuto pregiudiziale la questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 Cost., degli artt. 701 e 704 c.p.p., nella parte in cui attribuiscono alla Corte di appello e non alla Sezione per i minorenni della Corte di appello la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni, e, con ordinanza in pari data, depositata il 12 luglio 2007, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della suddetta questione di costituzionalità.
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa n. 310 del 30 luglio 2008, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità, ha affermato che in base all’art. 58 dell’ordinamento giudiziario, le disposizioni censurate devono essere intese nel senso che il procedimento in materia di estradizione passiva è devoluto alla competenza della sezione per i minorenni della corte di appello se il soggetto di cui è chiesta l’estradizione era minorenne al momento del fatto;
che in detta pronuncia la Corte costituzionale ha richiamato analoga conclusione interpretativa espressa da questa Corte, Sesta sezione penale, con la sentenza c.c. 22 maggio 2008, ric. Sardaru, con la quale si è affermato che la speciale competenza del giudice specializzato minorile è imposta, anche nella materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere (compresa la procedura di estradizione passiva), dalla previsione dell’art. 58 ord. giud., che demanda alla sezione per i minorenni della corte di appello (composta, oltre che dai magistrati togati, da due esperti laici) "tutte le funzioni previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni";
che pertanto la sentenza impugnata, viziata da incompetenza funzionale, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla sezione per i minorenni della Corte di appello di Firenze, che dovrà procedere alla delibazione della domanda di estradizione, a norma degli artt. 703 e 704 c.p.p.;
che la Cancelleria dovrà curare gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Sezione per i minorenni della Corte di appello di Firenze, per l’ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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