Cass. pen., sez. I 23-12-2008 (09-12-2008), n. 47789 Durata dei rinvii – Discrezionalità del giudice del dibattimento – Sindacabilità nel giudizio di legittimità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza del 17.07.2008 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’appello proposto da P.A. per l’annullamento del provvedimento del Tribunale di Nola che, il precedente 27.5, aveva, a sua volta, respinto l’istanza diretta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere disposta, il 19.2.2007, dal G.I.P. presso il Tribunale napoletano, perchè decorso il termine di fase delle indagini preliminari pari ad anni uno senza che fosse stato emesso il decreto di citazione a giudizio. A sostegno della sua decisione il giudice territoriale rilevava che il decreto di cui all’art. 429 c.p.p. era stato adottato il 10.03.2008 e che, ai fini della decorrenza del termine di fase invocato dall’appellante, andava considerata la sospensione dei termini di custodia cautelare ordinata dal G.U.P., nel corso dell’udienza del 18.01.2008, per il rinvio a quella del 15.02.2008, a cagione dell’adesione dei difensori dell’indagato all’astensione proclamata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Ricorre per Cassazione avverso detta ordinanza il P., assistito da difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed assumendone l’illegittimità perchè viziata, secondo prospettazione della parte, da violazione di legge e difetto di motivazione. Denuncia sotto il primo profilo di censura il ricorrente la violazione degli artt. 303 e 477 c.p.p. e sotto il secondo profilo l’assenza di ragionevole motivazione, in ordine al rinvio dell’udienza preliminare, disposto dal giudice, dal 18.1.2008, data in cui si tenne l’astensione forense dalle udienze, al 15.02.2008, con sospensione dei termini di circa un mese, anzichè al 21.1.2008, come già programmato, data quest’ultima che avrebbe comportato la sospensione dei termini per soli tre giorni.
Sempre secondo avviso difensivo il rinvio in esame risulterebbe ingiustificato e comunque illegittimo giacchè lesivo dei diritti di libertà degli imputati, attesa la conseguenza giuridica della illegittima dilatazione dei termini massimi di custodia cautelare fissati dalla legge per la fase processuale in atto.
Il ricorso è infondato.
La vicenda processuale all’esame della Corte pone la questione giuridica se, ai fini di delibare la corretta applicazione dei termini di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3 (tale è l’ipotesi concreta dedotta in giudizio) la sospensione dei termini di custodia cautelare ordinata dal giudice del processo in seguito all’astensione dall’udienza del difensore in occasione di manifestazioni di categoria, sia vincolata o meno a rinvii di udienza predeterminati in base a precedente programmazione relativa allo svolgimento del processo stesso.
Ritiene la Corte che non sussista alcun vincolo processuale in capo al giudice del processo in relazione alla individuazione delle udienze di rinvio allorchè di esso sorga la necessità, nè vincoli processuali possano altresì individuarsi nella ipotesi in cui il giudice abbia preventivamente programmato eventuali udienze di rinvio, a nulla rilevando la circostanza che, in coerenza con siffatta programmazione, siano stati assunti dalla P.A. su impulso giudiziale consistenti impegni logistici ed organizzativi per la celebrazione delle udienze in giorni poi disattesi nei provvedimenti di rinvio.
E tanto si afferma sul rilievo che il rinvio di udienza va modulato in relazione alle singole evenienze processuali ed alle esigenze di ruolo, e la determinazione della sua durata attiene al potere ordinatorio del giudice di merito, che si sottrae al sindacato della Cassazione, a nulla potendo rilevare la durata più o meno breve dei rinvii, poichè sarebbe incongruo pretendere una cadenza fissa delle varie udienze. (In applicazione di analogo principio, la S.C.(Cass. pen. (Ord.), Sez. 2, 26/09/2007, n. 39784) ha ritenuto non ravvisabile alcun eccesso in un rinvio a sessanta giorni, con sospensione dei termini, massimi di custodia cautelare, disposto a seguito di adesione del difensore dell’imputato ad astensione collettiva forense dalle udienze.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto Penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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