Cass. pen., sez. I 23-12-2008 (09-12-2008), n. 47781 Cittadino straniero – Diniego per ritenuta impossibilità di applicazione della libertà vigilata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l’istanza avanzata da B.A., volta ad ottenere la misura alternativa della liberazione condizionale osservando che il condannato era straniero e non aveva domicilio nel territorio per cui non poteva essere sottoposto agli obblighi della misura di sicurezza della libertà vigilata, obbligatoria in caso di applicazione della liberazione condizionale; osservava che mancando questa condizione era inutile verificare la sussistenza degli altri presupposti della misura.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato osservando violazione dell’art. 176 c.p. in quanto sussistevano tutte le condizioni per usufruire del beneficio, mentre tra i requisiti richiesti non c’era il domicilio in (OMISSIS), ben potendosi individuare in altro modo il collegamento tra il soggetto e il territorio ai fini dell’applicazione della libertà vigilata.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto. L’art. 230 c.p. afferma che a colui che è sottoposto alla misura della liberazione condizionale deve sempre essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, che però assume connotati diversi dal solito in quanto non ha limite di durata, corrispondendo alla pena da espiare, e in caso di violazione degli obblighi determina la revoca della liberazione condizionale (Sez. 128 gennaio 1991 n. 343, rv.
186669). Tale regime fa si che la misura di sicurezza possa assumere connotati diversi anche in relazione all’obbligo di residenza, ben potendo lo straniero collegarsi come territorio nazionale al luogo in cui si trova l’istituto penitenziario, visto che tra i requisiti per ottenere la liberazione condizionale non c’è la residenza (Sez. 1^ 5 dicembre 1985 n. 3079, rv. 171781; Sez. 1^ 15 ottobre 1986 n. 3342, rv. 174253).
In ogni caso la mancanza della residenza non può essere considerata condizione per escludere l’ammissione alla misura alternativa per un cittadino europeo, tenuto conto che con la L. 15 novembre 1973, n. 772, l’Italia ha ratificato la Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 che prevede la possibilità di richiedere agli altri paesi della Comunità Europea di vigilare per il rispetto delle condizioni imposte, adeguando le proprie misure di sorveglianza.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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