Cass. pen., sez. VI 16-12-2008 (12-12-2008), n. 46299 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Rinvio della consegna – Estensione in via interpretativa anche allo straniero residente nello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell’Aquila disponeva la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica Ceca di C.R., cittadino ceco, nei cui confronti in data 20 giugno 2008 era stato emesso mandato di arresto europeo (MAE) dal Tribunale distrettuale di Prerov in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile in data 20 febbraio 2007 del Tribunale Provinciale di Ostrava alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in ordine al reato di maltrattamenti in danno delle due figlie minori, di atti sessuali compiuti davanti alle medesime e di percosse e lesioni personali in danno di altre persone (dal (OMISSIS)).
Rilevato che il predetto risultava sottoposto a procedimento penale in Italia per reati in materia di stupefacenti, la Corte, con la medesima sentenza, disponeva il rinvio della consegna a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 24, comma 1.
Ricorre per cassazione di persona il C., che denuncia:
1. Inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a), in quanto la sentenza di condanna è stata emessa in contumacia senza garanzie da parte da parte dell’ordinamento ceco della possibilità per il condannato di richiedere la ripetizione del processo.
2. Inosservanza dell’art. 19, comma 1, lett. c), della medesima legge, posto che egli ha stabile residenza in (OMISSIS), e precisamente in (OMISSIS), dove ha anche una stabile attività lavorativa.
3. Inosservanza dell’art. 18, comma 1, lett. r), della medesima legge, in relazione all’art. 4 della decisione – quadro n. 584/2002/GAI del Consiglio dell’U.E, e agli artt. 10 e 117 Cost., dovendosi ritenere, in forza del valore preminente della decisionequadro, equiparabile alle direttive comunitarie, che anche il soggetto residente, oltre al cittadino, abbia la garanzia di potere scontare la pena in Italia.
4. Vizio di motivazione in ordine alla limitazione del rinvio della consegna con riferimento alla definizione del solo procedimento penale n. 3531/07 RGNR della Procura della Repubblica di Chieti, quando era stato lo stesso difensore a rappresentare non solo l’esistenza di tale pendenza ma anche di quella relativa al distinto procedimento n. 10144/2007 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
Iniziando dal primo motivo, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto, l’ordinamento ceco, come espressamente e dettagliatamente precisato nel MAE in atti, contiene la previsione che il condannato in contumacia possa richiedere la riapertura del procedimento a suo carico entro un dato termine dalla conoscenza della decisione (p. 306a c.p. ceco), con ciò rispettandosi pienamente e anticipatamente l’esigenza di garanzia prevista dalla lett. a) del citato art. 19.
Trattandosi di consegna disposta per l’esecuzione di una pena, non trova poi applicazione la previsione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c), che si riferisce al caso di consegna disposta sulla base di un MAE "processuale", estranea, dunque, alla presente fattispecie.
D’altra parte, il particolare regime previsto dalla L. n. 69 de 2005, art. 18, comma 1, lett. r), evocato nel terzo motivo, si applica al solo cittadino italiano (Sez. 6^, 31 maggio 2007, Kabrine) e non può estendersi in via interpretava allo straniero che dimori o risieda sul territorio italiano, in quanto la decisione – quadro 2002/584/GAI da facoltà agli Stati membri dell’Unione europea di estendere le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri residenti sul loro territorio (Sez. F, 4 settembre 2007, Dobos; Sez. 6^, 16 aprile 2008, Badilas; Sez. 6^, 25 giugno 2008, Vizitiu;
nonchè, da ultimo, Sez. F, 2 settembre 2008, Zvenca, con la quale si è avuto cura di precisare che nella limitazione del rifiuto al solo cittadino italiano non si pone in contrasto con i principi della decisione-quadro 2002/584/GAI, posto che quest’ultima enuncia ipotesi di rifiuto facoltative la cui trasposizione in una specifica disposizione interna è affidata all’autodeterminazione decisoria dei singoli legislatori nazionali"; trattandosi, "dunque, di una scelta di politica criminale rispondente ad esigenze del proprio ordinamento ed a canoni di valutazione discrezionale immuni da possibili censure di irragionevolezza, sulla quale nessuna incidenza può′ esercitare la recente sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, C- 66/08, Kozlowsky, che si è limitata ad offrire l’interpretazione uniforme della nozione di residenza richiamata nel su citato art. 4, punto 6, senza esprimersi in via generale sulla correttezza o meno delle normative nazionali attuative della decisione-quadro in tema di rifiuto della consegna").
Anche l’ultimo motivo non può essere accolto.
Il ricorrente si duole che la Corte abbia disposto il rinvio della consegna con riferimento alla pendenza del solo procedimento n. 3531/07 RGNR della Procura della Repubblica di Chieti e non anche con riferimento al procedimento n. 10144/2007 RGNR della Procura della Repubblica di Pescara.
In realtà dagli atti sembra che il procedimento di Chieti sia uno sviluppo di quello Pescara, dato che entrambi fanno riferimento a una perquisizione e a un sequestro di sostanza stupefacente avvenuti il (OMISSIS), Ma a prescindere da ciò, deve in via di principio affermarsi che il consegnando non ha di norma titolo per dolersi per la mancata adozione di una clausola di rinvio della consegna, perchè questo provvedimento, meramente interinale, è adottato in vista del soddisfacimento di esigenze di giustizia italiana alle quali detto soggetto soggiace, e la relativa decisione rientra nella ampia valutazione discrezionale della Corte di appello, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. 6^, 24 ottobre 2007, Bulibasa; Id., 3 giugno 2008, Viscuso).
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22 comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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