Cass. pen., sez. I 16-12-2008 (04-12-2008), n. 46289 Indulto concesso con legge n. 241 del 2006 – Revoca per delitto doloso commesso nel quinquennio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 4.7.2008 il Tribunale per i Minorenni di Roma, provvedendo quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata dal Pubblico Ministero, nelle forme dell’incidente di esecuzione, di revoca dell’indulto concesso ai sensi della L. n. 241 del 2006 a J.N. in relazione alla pena di mesi otto e giorni undici di reclusione di cui al provvedimento di cumulo 14.9.2007 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ritenendo che le pene inflitte alla J. non superassero i limiti di concedibilità del beneficio.
Ha presentato ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma rilevando che la revoca dell’indulto era stata richiesta e doveva essere concessa poichè la J. aveva riportato condanna alla pena di due anni di reclusione ed Euro 400 di multa con sentenza del Tribunale di Roma in data 5.8.2006, irrevocabile il 2.10.2006, per il delitto doloso di furto in abitazione commesso il (OMISSIS) e quindi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del beneficio.
Il Procuratore Generale preso questa Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è in effetti fondato.
La commissione di un delitto doloso per cui la J. ha riportato condanna a pena non inferiore a due anni di reclusione, commesso il (OMISSIS) e cioè entro cinque anni dalla entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, che è appunto entrata in vigore il 1 agosto 2006 e cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31 luglio 2006, determinava infatti la revoca dell’indulto concesso in virtù di tale normativa, dovendosi ritenere che la legge sia entrata in vigore all’inizio del giorno (OMISSIS) e cioè prima della commissione del reato da parte della J..
In accoglimento del ricorso deve essere pertanto annullata la ordinanza impugnata. L’annullamento può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l, potendo questa Corte dare direttamente i provvedimenti necessari attraverso la revoca dell’indulto già concesso con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 3.3.2008.
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la revoca dell’indulto concesso a J.N. con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 3.3.2008.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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