Cass. pen., sez. I 16-12-2008 (03-12-2008), n. 46277 Ricorso straordinario per errore di fatto – Ricorso proposto da imputato condannato solo agli effetti civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che la settima Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 26/6/2007 n. 33143, dichiarava inammissibile il ricorso di G.L. avverso la sentenza 28/9/2006 della Corte d’appello di Venezia, che aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di danneggiamento e lesioni personali perchè estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della parte civile, sul rilievo che il primo e il terzo motivo di gravame (mancata assunzione di prova decisiva ed applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p.) non erano stati devoluti con l’atto di appello, mentre il vizio motivazionale dedotto col secondo motivo di gravame era palesemente infondato avendo la Corte territoriale esaminato tutte le prove rilevanti ai fini del convincimento della responsabilità civile dell’imputato;
che il difensore del G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la citata ordinanza per errore di fatto, sul rilievo che le questioni dedotte con il primo e il terzo motivo di ricorso per Cassazione erano state debitamente sollevate con l’atto d’appello e che la censura di vizio motivazionale di cui al secondo motivo non era stata affatto presa in seria considerazione;
che il ricorso per Cassazione per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p. si configura come mezzo di impugnazione "straordinario", ammesso, in deroga al principio generale d’inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, solo "a favore del condannato", avverso il provvedimento irrevocabile pronunciato dalla Suprema Corte, per effetto del quale diviene definitiva una sentenza di condanna;
che, attesa la natura "straordinaria" dell’impugnazione, la definizione normativa del perimetro di esperibilità del ricorso ha carattere tassativo, non suscettibile d’interpretazione analogica;
che risulta pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione dell’istante, il ricorso straordinario proposto avverso un’ordinanza della Suprema Corte che abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso dell’imputato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per prescrizione del reato (Cass., Sez. 1, 27/3/2007 n. 14869, Cotronei, rv. 236166; Sez. 1, 20/5/2008 n. 23150, Vitolo, rv. 240202);
che, ad avviso del Collegio (ma v., in senso contrario, Cass., Sez. 1, 12/2/2003 n. 12720, Nosari, rv. 224026), deve pervenirsi al medesimo esito d’inammissibilità del ricorso straordinario pur quando, insieme con la declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, siano state, come nella specie, confermate dalla Corte d’appello o dalla Corte di Cassazione le statuizioni civili a favore della parte civile ex art. 578 c.p.p., sicchè l’imputalo risulti "condannato" per gli effetti civili;
che, invero, anche in tal caso non è dato ravvisare una pronuncia della Suprema Corte idonea a determinare il passaggio in giudicato di una decisione che renda incontrovertibile l’accertamento dei presupposti della potestà punitiva statuale, in termini di "applicazione di una sanzione penale" (affermazione, questa, pacifica nella giurisprudenza di legittimità), quindi di una condanna "agli effetti penali", come suggerisce l’interpretazione letterale e logicosistematica della norma di cui all’art. 625 bis c.p.p. (v., ad esempio, quanto alla non ricorribilità della mera pronuncia di condanna alle spese del giudizio, consequenziale al rigetto dell’impugnazione, Cass., Sez. 3, 28/1/2004 n. 6835, Mongiardo, rv.
228495);
che lo stesso principio è stato, d’altra parte, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, 15/04/1992 n. 1672, Bonaceto, rv. 190002; Sez. 6, 30/11/1992 n. 4231, Melis, rv. 193457; v. anche Sez. 5, 24/02/2004 n. 15973, Decio, rv.
228763) a proposito della tradizionale disciplina della revisione, anch’essa certamente di natura eccezionale, il cui contenuto è stato assunto dal legislatore del 2001 come "modello" per la configurazione delle caratteristiche strutturali del rimedio straordinario in esame (Cass., Sez. Un., 27/3/2002, De Lorenzo; Sez. Un., 27/3/2002, Basile);
che l’impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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