Cass. pen., sez. I 11-12-2008 (02-12-2008), n. 45776 Decisione che respinge l’istanza di riabilitazione speciale per i minorenni – Appellabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione minorenni, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da di B.G. avverso la sentenza 27.7.2007 con la quale il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di riabilitazione speciale (R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, ex art. 24) del B..
A ragione osservava che, in mancanza di previsione che abilitasse l’appello, la pronunzia era solamente ricorribile per Cassazione.
Ha proposto ricorso il B. con atto sottoscritto da lui e dal difensore Elio Cannizzaro, chiedendo l’annullamento della decisione d’inammissibilità e la concessione della riabilitazione speciale, in subordine l’annullamento con rinvio.
A sostegno il ricorrente espone dapprima "motivi in fatto", riportando le deduzioni articolate con l’atto d’appello ed evidenziando che in primo grado era stata positivamente valutata la personalità del B., che l’arma era un coltellino usato per la pesca, che la frequentazione con pregiudicati era relativa alla stessa vicenda, che l’avviso orale nei confronti del ricorrente era stato revocato.
Denunzia quindi la violazione del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24 e dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 568 c.p.p., censurando l’affermazione che il provvedimento di primo grado non era appellabile; osservando che doveva tenersi conto delle peculiarità del processo minorile, anche in grado d’appello quale giudizio di controllo sui provvedimenti di primo grado; lamentando che detto controllo era stato nel caso in esame negato con violazione dei principi del giusto processo; ribadendo che la riabilitazione speciale richiede la sola valutazione del comportamento del minore dalla sentenza di condanna sino alla data della domanda e a tal fine occorreva acquisire informazioni dalla scuola, dall’ambiente di lavoro, dai servizi sociali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che la doglianza relativa alla appellabilità della decisione di primo grado è preliminare ed è infondata.
La pronunzia che respinge la richiesta di riabilitazione speciale, non è infatti appellabile, non essendo tale mezzo d’impugnazione previsto nè dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24 nè da altra norma di tale decreto e successive sue modificazioni, che la riabilitazione speciale regola, nè infine dal D.P.R. n. 448 del 1988, che sul punto nulla ha innovato. E neppure consente un gravame di merito la disciplina del codice sulla riabilitazione ordinaria (la cui decisione è affidata al Tribunale di sorveglianza ex art. 683 c.p.p. ed è ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 678 c.p.p. comma 1 e art. 666 c.p.p., comma 6).
Non pertinente è dunque il richiamo agli artt. 568 e 591 c.p.p. che anzi, contrariamente a quanto pare assumere il ricorrente, danno forma al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.
E non appare sufficiente, per superare l’assenza di previsione che abiliti la parte a proporre appello avverso il provvedimento R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, ex art. 24, l’evocazione della specialità del procedimento minorile, teso a garantire l’interesse preminente del fanciullo assicurandone la rapida fuoriuscita dal circuito giudiziario penale. Tale finalità è nella disciplina vigente, profondamente innovativa rispetto a quella dell’epoca in cui la riabilitazione speciale è stata istituita, ampiamente assicurata nella fase preprocessuale e in quella processuale dagli specifici istituti della messa alla prova, della irrilevanza del fatto, del perdono. E sicuramente non interferisce sulle esigenze di considerazione preminente dell’interesse del minore e di rapida fuoriuscita dal circuito penale dello stesso la inappellabilità delle decisione sulla riabilitazione speciale del condannato che non abbia compiuto i 25 anni, giacchè appare al contrario ragionevole in tale sistema che la decisione sulla riabilitazione speciale, sempre in astratto riproponibile fino al suo venticinquesimo anno, sia impugnabile solo mediante ricorso per Cassazione, in applicazione della disciplina generale codicistica in materia di riabilitazione.
Non esiste conclusivamente, alcun estremo normativo per una applicazione estensiva o analogica capace di giustificare l’invocato secondo grado di giudizio di merito e nessuna ragione per dubitare della razionalità di tale scelta legislativa.
Correttamente la Corte di merito ha di conseguenza ritenuto inammissibile l’appello che non poteva e non può d’altro canto neppure essere qualificato alla stregua di ricorso, non avendone la forma nè, soprattutto, i contenuti (si trattava infatti di gravame esclusivamente di merito che invocava la rivalutazione dei fatti e una riforma del provvedimento impugnato).
Il ricorso non può dunque che essere rigettato.
Trattandosi di procedura relativa a minorenne il rigetto non comporta condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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