Cass. pen., sez. I 11-12-2008 (02-12-2008), n. 45775 Pluralità di condanne – Commissione di un nuovo reato dopo l’espiazione di una determinata pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Il 13.9.2007 il Pubblico ministero ordinava l’esecuzione delle pene concorrenti inflitte a C.P. con condanne diverse per complessivi 52 anni e 7 giorni di reclusione determinando la pena, in virtù degli artt. 73 e 80 c.p., in 30 anni a far data dal 6.12.1991 con scadenza al 6.12.2021, salva la detrazione dei periodi di liberazione anticipata.
Proponeva opposizione il detenuto censurando il cumulo giuridico effettuato nella parte in cui faceva decorrere la pena detentiva da espiare dal 6.12.1991 e non computava ai fini del contenimento della detenzione in trenta anni la custodia cautelare e la pena presofferta, dal 14.3.1987 al 26.12.1990 3 anni, 9 mesi e 13 giorni, per reato in relazione al quale era stato condannato con sentenza 3.2.1988 del Tribunale di Messina, definitiva il 21.6.1988, a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Osservava che in relazione a tale condanna l’espiazione della pena residua era iniziata il 14.3.1987 con fine pena 14.9.1992, portato al 21.11.1991 per 90 giorni di liberazione anticipata; che era stato scarcerato il 26.12.1990, essendogli stato concesso il condono di cui alla L. n. 340 del 1990 per la pena ancora da espiare di 10 mesi e 7 giorni di reclusione; che il condono era stato revocato con ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare di Messina il 2.8.2007; che il Pubblico ministero aveva dunque inglobato la condanna 3.2.1988 nel cumulo portato nel provvedimento del 19.3.2007, ma erroneamente aveva calcolato ai fini del contenimento in trenta anni della pena da espiare la sola parte di detenzione espianda (10 mesi e 7 giorni appunto) e non il presofferto in custodia cautelare.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione rilevando che il C., dopo la carcerazione sofferta dal 14.3.1987 al 26.12.1990 per la rapina aggravata dall’uso di armi, in relazione alla quale era stato condannato con sentenza 3.2.1988, irrevocabile il 21.6.1988, era stato nuovamente tratto in arresto il 6.12.1991 per violazione della legge armi, reato per il quale gli veniva applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione; a tale sentenza seguivano le altre condanne considerate nel cumulo, relative a reati consumati in epoca precedente. Sicchè esattamente il Pubblico ministero aveva computato la sola pena residua (effetto della revoca del condono) relativa al reato oggetto di condanna 3.2.1988.
Ricorre l’imputato a mezzo del difensore avvocato Salvatore Stroscio e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione degli artt. 78 e 657 c.p.p.. Osserva, rinnovando le censure già prospettate con l’opposizione, che erroneamente il provvedimento impugnato aveva ritenuto legittimo che confluisse nel cumulo la pena residua per un reato per il quale aveva parzialmente già espiato la pena, senza computare il presofferto per tale reato, che andava detratta solo dopo, e non prima, la applicazione del criterio moderatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione oggetto di ricorso è se, nella formazione del cumulo, la pena già presofferta, parte in custodia cautelare e parte come espiazione, ridotta per effetto di condono debba essere computata in quella da ridurre ex artt. 78 e 80 c.p. quando, per effetto della revoca del condono, la pena residua inflitta per quel medesimo reato viene computata nel cumulo e messa in esecuzione.
Osserva il Collegio che la ratio della previsione di cui all’art. 78 c.p. è, pacificamente, il temperamento dell’automatismo repressivo proprio del sistema del cumulo materiale in vista delle esigenze rieducative e trattamentali (così già Cass., sez. 1^, 22 marzo – 28 settembre 1982, Latinucci, riv. n. 155234), sicchè i criteri degli artt. 78 e 80 c.p. impongono di fare riferimento, nelle operazioni di riduzione del cumulo, alla pena concretamente eseguibile solo per essa operando dette esigenze.
L’espiato e il sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo (nonchè quanto dedotto per liberazione anticipata, stante la parificazione operata dall’art. 54 Ordinamento Penitenziario, u.c.) incidono però sulla pena concretamente eseguibile e vanno perciò detratti dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo giuridico ai sensi dell’art. 78 c.p. (tra molte Sez. 1, Sentenza n. 26270 del 23/04/2004 Di Bella).
Tali principi sono tuttavia riferibili solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione (Cass., Sez. 1, 2/30.3.1990, Santamaria; 8.10/2.12.1992, Tartaglia; 30.9/2.11.1993, Cozzani; 12.10/18.11.1998, Monopoli; 2.3/27.4.2004, Colafigli;
23.4/10.6.2004, Di Bella). Qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato occorre invece procedere a cumuli parziali: dapprima al cumulo comprendente le pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 c.p. e detrazione dal risultato del presofferto; quindi a nuovo cumulo comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione; e, se occorre, così via (Sez. 1, Sentenza n. 4940 del 12/10/1998 Monopoli).
Nel caso di specie detto criterio non risulta seguito giacchè il precedente cumulo non risulta scisso e dai dati, parziali e incompleti, riportati nel provvedimento di cumulo e nell’ordinanza impugnata non emergono clementi che possono far ritenere comunque esatto il risultato finale perseguito.
Il provvedimento di cumulo si riferisce infatti a:
– (a) sentenza di condanna 3.2.1988, per la quale v’era stata parziale espiazione di pena dal 14.3.1987 al 26.12.1990, senza indicazione del reato o dei reati per i quali era intervenuta la condanna e della data di loro commissione;
– (b) sentenze di condanna 20.6.1992, 26.1.1998, 27.9.2001, 18.1.2002, già oggetto di precedente cumulo, indicate come relative ai reati di cui agli artt. "416 bis e 575 c.p., violazione legge armi ed altro, commessi a (OMISSIS)" per complessivi "anni 51, mesi 2 di reclusione e 516,42 Euro di multa".
L’ordinanza impugnata giustifica la formazione di un unico cumulo comprensivo delle pene inflitte con le condanne sub b) e della sola residua pena della condanna sub a) facendo esclusivo riferimento alla commissione, dopo la scarcerazione di un reato di violazione alla legge armi per il quale l’imputato era stato arrestato il 6.12.1991 (data di inizio della esecuzione delle pene concorrenti portate nel cumulo oggetto d’esame) e aveva patteggiato la pena (non si dice con quale condanna) di un anno e otto mesi di reclusione. E afferma che il cumulo riguardava poi detta condanna e condanne per "fatti di sangue, rapine aggravate e… associazione mafiosa" definiti, del tutto genericamente, "consumati in epoca antecedente" (non si dice a cosa); risultando tuttavia dal certificato penale che l’omicidio è stato commesso nel (OMISSIS), precedentemente cioè alla pena espiata per il reato sub a).
Mentre il provvedimento del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina, con il quale è stato revocato l’indulto concesso in virtù del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 con la sentenza sub a) fa esclusivo riferimento, nel considerare a ragione della revoca i reati commessi successivamente (all’entrata in vigore del decreto), a quelli per i quali era intervenuta la condanna 14.2.2007 a tre anni di reclusione per fatti commessi il (OMISSIS): condanna non confluita nel cumulo perchè interamente condonata ex L. n. 241 del 2006.
Sicchè sembra evidente che se fosse esatto (cosa che spetta al Giudice di merito verificare sulla base delle date di commissione dei reati risultanti dalle sentenze di condanna) che dei 51 anni e 2 mesi di reclusione costituenti la somma aritmetica delle condanne sub b) solo 1 anno e 8 mesi si riferivano a reato commesso successivamente alla interruzione della esecuzione della pena per il reato sub a), occorreva procedere alla riformazione di cumuli parziali: il primo dei quali comprendente l’intera pena (comprensiva cioè del presofferto) inflitta con la condanna sub a), e le pene restanti inflitte con le condanne sub b), con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 e detrazione del presofferto; il secondo comprensivo della pena successivamente applicata e del residuo pena del precedente cumulo, con ulteriore applicazione, ove necessario, del criterio moderatore. Operazione questa che avrebbe portato a risultati parzialmente difformi da quelli adottati.
L’ordinanza impugnata deve per l’effetto annullata con rinvio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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