CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – 5 ottobre 2010, n. 20674 – Pres. Oddo – est. Bursese. In materia di transazione novativa.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c. nonché l’insufficiente e inadeguata motivazione. Deduce che la corte di merito ha erroneamente ritenuto valida la transazione de qua, che in realtà era affetta da nullità (e dunque rilevabile anche d’ufficio) in quanto mancava il requisito delle “reciproche concessioni”: in realtà la P. non aveva fatto alcuna concessione ma aveva solo lucrato indebitamente vantaggi da tale accordo.

La doglianza non ha pregio ed è priva di autosufficienza non essendo stato riportato il testo della transazione.

Va comunque osservato a proposito delle “reciproche concessioni”, come elemento essenziale del contratto de quo, che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., i requisiti dell’“aliquid datum” e dell’“aliquid retentum”, non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni, e pertanto non è necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni come pretende la ricorrente (Cass. Sez. 3, n. 7548 del 15/05/2003); va comunque rilevato che nella fattispecie in realtà vi erano state reciproche concessioni da entrambe le parti, anche quindi da parte della P. che difatti si era impegnata all’immediata consegna degli stampi ed a quella dei residui cataloghi entro il 30 aprile 1998.

Con il secondo motivo del ricorso, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1230, 1231, 1976 e 1457 c.c.; omessa motivazione in quanto il giudice di 2° grado aveva omesso di motivare il carattere novativo dell’accordo, basandosi sulla sola denominazione fornita dalle parti; in ogni caso, al fine di paralizzare l’eccezione di cessazione della materia del contendere, era stata eccepita la nullità dell’accordo e già in primo grado, la sua risoluzione di diritto per mancata osservanza del termine essenziale e ribadita la richiesta di risoluzione per inadempimento di contratto originario.

La doglianza non ha pregio, ed anche in questo caso difetta di autosufficienza perché non riporta il testo della transazione. Comunque si osserva che la risoluzione per inosservanza del termine essenziale è pur sempre una risoluzione per inadempimento non consentita dall’art. 1976 c.c. in caso di transazione novativa. A questo riguardo si rileva – come ha puntualizzato questa S.C. – che la transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l’estinzione in quanto, al di fuori dell’ipotesi di un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso (pure presente nella fattispecie in esame), l’eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti – quello preesistente e quello nuovo – vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica, coerente e completa (n. 7830 del 19/05/2003; Cass. n. 27448 del 13.12.2005; Cass. n. 1946 del 10.02.2003; Cass. 13717 del 14.06.2006; Cass. n. 421 del 12.01.2006).

Con il 3° motivo del ricorso, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.; omesso esame di prove documentali contenenti allegate dalla R. in 1° grado, contenenti scritture autografe dell’autista Corso; violazione artt. 1457, 1455, 1175, 1176 c.c., nonché l’insufficiente e inadeguata motivazione, sulla questione della mancata consegna dei cataloghi entro il termine essenziale.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello non ha tenuto conto del documento da cui risulterebbe che l’autista Corso avrebbe ritirato 20 bancali alle ore 16,45 presso la sede di Sinigallia in Villamarzana, dando invece credito alla deposizione del teste in cui il medesimo aveva dichiarato “di essere arrivato presso la R. ad Abano Terme alle ore 16,45-17”.

In altre parole l’autotreno era arrivato presso lo stabilimento della R. dopo l’orario di chiusura.

La doglianza non ha pregio, trattandosi di censure di fatto su valutazioni delle risultanze istruttorie logicamente ed adeguatamente motivate. La Corte ha ritenuto che tale documento era contraddetto da altre risultanze istruttorie, spiegando inoltre perché dava maggior credito a certi testi (teste l’autista Corso Donato), rispetto ad altri (Facchin, già dipendente della R.) ed ha stabilito che l’offerta di consegna della merce “avvenuta tramite il vettore – e comunque reiterata il 4.5.1998, primo giorno lavorativo utile, dopo il periodo di chiusura per il ponte del 1° Maggio – nell’ambito del normale orario lavorativo, costituisce tempestivo adempimento, alla luce del dovere delle parti di comportarsi secondo le regole della correttezza, a mente dell’art. 1175 c.c. e di attenersi nell’esecuzione del contratto al principio della buona fede…, non potendo la soc. R. addossare alla controparte le conseguenze derivanti dalle particolari modalità organizzative interne all’azienda (ossia la circostanza che quel giorno il magazzino fosse di fatto ormai chiuso), avendo ammesso che la fabbrica restava di regola aperta fino alle ore 18”.

Passando all’esame del 4° motivo del ricorso, con esso l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1457, 1455, e 1656 c.c. nonché l’insufficiente e inadeguata motivazione in ordine alla questione sull’inadempimento all’accordo per l’avvenuto subappalto alla ditta Sinigaglia, ciò che costituiva violazione del relativo divieto previsto nel contratto e inosservanza del termine essenziale per la consegna di tutti i cataloghi. La censura investe il punto della sentenza in cui è stata ritenuta non grave tale inadempienza, affermazione questa che sarebbe anche contraddittoria perché costituente un’implicita negazione dell’essenzialità del termine previsto per l’adempimento.

La doglianza è infondata, non sussistendo alcuno dei denunciati vizi.

Ha infatti rilevato la Corte territoriale che la limitata attività di confezionamento delle copertine di cataloghi affidata dalla Peruzzi ad altra impresa (la Cartotecnica Sinigaglia) era cosa ben distinta dalla lavorazione a stampa e che vi era al riguardo quantomeno l’esplicito consenso della committente desumibile da fatti concludenti ad avvalersi di un subappaltatore in deroga a quanto disposto dall’art. 1656 c.c. In ogni caso – ha sottolineato la stessa corte di merito – “per mera compiutezza di motivazione (stante il carattere decisivo di quanto appena evidenziato), …la marginale opera svolta dalla subappaltatrice si rileva di per sé insignificante e comunque non certo tale da giustificare il rifiuto del materiale, avuto riguardo alla regola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto”. Peraltro – giusto il rilievo della controricorrente – non è stato dedotto alcun danno da parte della ricorrente per l’asserita violazione del divieto di subappalto.

Con il 5° motivo infine la R. lamenta “come eccessiva e immotivata o non motivata adeguatamente” la condanna alle spese a suo carico. La doglianza è inammissibile stante la sua genericità, in quanto non contiene alcuna specifica censura in punto liquidazione delle spese per cui non consente di controllare la legittimità della stessa liquidazione (v. Cass. n. 356 del 24.03.2000).

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.2000,00, di cui euro 4.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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