Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza 23 Settembre 2010 , n. 20084 L’opposizione alle sanzioni amministrative 5 Ottobre 2010 Sanzioni pecuniarie: solo 60 giorni per il pagamento in misura ridotta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in diritto
V. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano, ha condiviso gli uni e l’altra.
Il ricorrente è tornato a soffermarsi sull’argomento della non conoscenza da parte dell’impresa del verbale del 30 novembre 1981 nonché del registro di contabilità e della sua estraneità al provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante.
Sennonché questi documenti sono stati menzionati dalla relazione esclusivamente per ribadire che al tempo in cui furono compilati l’impresa Mascia era già consapevole degli asseriti pregiudizi addebitati a comportamenti della stazione appaltante; ed era quindi insorto l’onere di iscrivere le relative riserve “immediatamente” (art. 53 r.d. 350 del 1895). Costituisce d’altra parte principio giurisprudenziale del tutto consolidato al riguardo che “che detto onere è subordinato dalla legge non alla disponibilità da parte dell’imprenditore del registro di contabilità ovvero all’invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obbiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi; con la conseguenza che non cessa neppure nell’ipotesi di momentanea indisponibilità del registro di contabilità dovendo in tal caso l’imprenditore iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, esemplificativamente individuati dalla giurisprudenza nei verbali di sospensione o di ripresa dei lavori, ovvero in quelli contenenti gli stati di avanzamento o ancora ordini di servizio, salvo poi a riversarla non appena possibile nel registro di contabilità” (Cass. fin da 8/1976 e da ultimo Cass.11852/2007).
VI. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna l’impresa ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero della Difesa in complessivi euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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