Cass. civ., Sez. II, Sentenza 14 Ottobre 2010, n. 21233 Avvocati Inammissibile il ricorso straordinario verso decisioni sull’esistenza del diritto al compenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’Avv. B. G. ha presentato istanza di liquidazione ai sensi dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che venisse disposta la liquidazione delle spese, diritti ed onorari in suo favore nei confronti della ASL Napoli n. 5, in persona del Commissario liquidatore della ex Usl n. 36, in solido con la Regione Campania.
I convenuti sono rimasti contumaci.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata il 23 dicembre 2004, ha rigettato la domanda.
Il giudice adito ha rilevato, in sede di verifica preliminare dei presupposti di cui al procedimento ex legge n. 794 del 1942, la non sussistenza del diritto azionato in giudizio, non essendo stata dedotta né documentata l’avvenuta stipula del contratto nella forma scritta ad substantiam necessaria perché sorgesse in capo alla P.A. l’obbligazione di pagamento del corrispettivo, essendosi il ricorrente limitato a richiamare le delibere dell’amministrazione e le procure a margine degli atti di costituzione.
Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale l’Avv. G. ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., con atto ritualmente notificato, sulla base di due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.
La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, può essere proposta soltanto quando vi sia controversia tra l’avvocato ed il cliente sulla misura del compenso, ma non quando sia in discussione la sussistenza stessa del diritto al compenso. Ne consegue che ove il giudice, adito con ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge citata, pronunci ordinanza con la quale statuisca sulla spettanza del compenso, tale provvedimento ha natura di sentenza e deve, perciò, essere appellato e non impugnato con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass., Sez. II, 10 agosto 2007, n. 17622; Cass., Sez. III, 16 gennaio 2009, n. 960).
Nella specie la decisione impugnata, ancorché sia formalmente un’ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, perché investe i presupposti stessi del diritto al compenso (escluso, per non essere stato il contratto stipulato in forma scritta ad substantiam); essa, pertanto, era impugnabile con l’appello.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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