Cassazione Civile sez II sentenza n. 15087 del 22/06/2010 Cartella esattoriale, circolazione stradale.termine per la notifica (2010-10-12)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 11 gennaio 2006, il Giudice di pace di (OMISSIS) rigettava l’opposizione proposta da O. G. avverso una cartella esattoriale relativa al pagamento della sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada di cui al verbale del 21 febbraio 2006, notificata in data 31 maggio 2005.

Il Giudice di pace, per quanto ancora qui rileva, rigettava il motivo di opposizione con il quale l’opponente faceva valere la mancata notificazione del verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, rilevando che, al contrario di quanto sostenuto dall’opponente, detto verbale era stato notificato; e tale circostanza faceva venire meno anche l’eccezione di prescrizione.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre O. G. sulla base di un motivo; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28.

La sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione quanto alla reiezione della eccezione di prescrizione, che avrebbe dovuto essere accolta ove si consideri che l’infrazione risaliva al 21 febbraio 1996, mentre la cartella esattoriale era stata notificata nel maggio 2005.

Il Giudice di pace ha invece ritenuto che l’amministrazione abbia correttamente proceduto alla formazione del ruolo, tenuto conto della mancata opposizione al verbale, che era così divenuto titolo esecutivo.

In realtà, osserva il ricorrente, le argomentazioni svolte dal Giudice di pace non appaiono affatto idonee a fondare il rigetto della eccezione di prescrizione, e risulterebbe altresì violato la L. n. 689 del 1981, art. 28, che, appunto, stabilisce in cinque anni il termine per la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative.

Il ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.

Occorre innanzitutto premettere che l’opponente ha dedotto dinnanzi al giudice di pace di non avere ricevuto la notificazione del verbale di contestazione, al quale si riferiva la cartella esattoriale opposta. Il ricorrente ha quindi proposto un’opposizione recuperatoria che correttamente è stata trattata e decisa dal Giudice di pace di (OMISSIS) con il rito di cui alla L. n. 689 del 1981.

Tale essendo la domanda proposta, si deve aggiungere che la circostanza che il Comune abbia dimostrato l’avvenuta notificazione del verbale e quindi la infondatezza della opposizione basata su tale motivo, non impediva al Giudice del merito di prendere in esame l’eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall’opponente.

Il Giudice di pace ha invece errato nel ritenere che l’avvenuta notificazione del verbale comportasse non solo il rigetto del relativo motivo di opposizione, ma anche il venire meno l’eccezione di prescrizione della cartella impugnata.

In realtà, posto che pacificamente la violazione era stata accertata il 21 febbraio 1996 e che la cartella esattoriale era stata notificata il 31 maggio 2005, il Giudice di pace, una volta accertato che il verbale era stato notificato non avrebbe potuto esimersi dal rilevare l’eccepita prescrizione. Infatti, poichè la notificazione del verbale, ove tempestivamente eseguita, avrebbe dovuto essere eseguita al più nel termine di 150 giorni dall’accertamento della violazione, risulta evidente che il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 639 del 1981, art. 28, alla data di notifica della cartella esattoriale, era ampiamente decorso.

Il ricorso va quindi accolto nei sensi ora indicati e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.

Poichè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione proposta e con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Quanto alle spese processuali, occorre rilevare che, non avendo l’opponente dedotto alcun vizio proprio della cartella esattoriale, non vi era necessità della evocazione della Banca concessionaria in giudizio; peraltro, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto tra ricorrente e concessionaria.

In applicazione del principio della soccombenza, invece, il Comune di (OMISSIS), deve essere condannato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 280,00 per diritti ed Euro 220,00 per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per entrambe le fasi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla la cartella esattoriale opposta (n. (OMISSIS));

condanna il Comune di (OMISSIS) al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 280,00 per diritti ed Euro 220,00 per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per entrambe le fasi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *