CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 13 luglio 2010, n.16349 CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE E NATURA DELLE SUE FUNZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1 – Il primo motivo denuncia violazione degli arti. 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni; illegittima riapertura del procedimento disciplinare: violazione dell’art. 50 RD 1578/33; violazione dell’art. 328 c.p.c.; prescrizione e decadenza degli addebiti; incompetenza; eccesso di potere; omessa motivazione.

La pluralità delle censure, ontologicamente e strutturalmente diverse, incide negativamente sul necessario carattere di specificità che ciascun motivo del ricorso per cassazione deve presentare.

Inoltre non è stato rispettato il principio, secondo cui il ricorso per cassazione richiede, per ogni motivo di ricorso, oltre alla rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – anche l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.

Invece il motivo in esame si sostanzia in una serie di affermazioni apodittiche che trattano i molteplici argomenti enunciati senza addurre argomentazioni dimostrative e senza contrastare la motivazione della decisione impugnata. Tuttavia, per ragioni di completezza, si osserva che (vedi Cass. S.U. n. 9097 del 2005) i Consigli territoriali sono organi associativi che, anche quando operano in materia disciplinare, esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello; ne consegue che la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che s’instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta e immediata protezione di tali fini e soltanto di essi.

Il Consiglio Nazionale Forense, allorché pronunzia in materia disciplinare, ha natura giurisdizionale, in quanto giudice speciale istituito con l’art. 21 del D.L.L. 23.11.44 n. 382 e tuttora legittimamente operante, giusta la previsione della 6ª disposizione transitoria della Costituzione, nonostante non si sia provveduto alla revisione legislativa dell’istituto prevista dalla stessa norma transitoria, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà del termine quinquennale indicatovi.

La sua indipendenza non può essere posta in discussione, in quanto l’indipendenza del giudice consiste nell’autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza; sul requisito in esame non può influire la circostanza che i componenti del Consiglio Nazionale Forense appartengano all’ordine di professionisti nei confronti dei quali il detto organo deve esercitare le sue funzioni, poiché il tratto caratteristico della c.d. giurisdizione professionale è dato proprio dalla vasta partecipazione – anche indiretta tramite il sistema elettivo, garanzia di per se stesso della democraticità del sistema e costituzionalmente legittimo (cfr. art. 106, sec. co., Cost.) – dei medesimi soggetti appartenenti alla categoria interessata, partecipazione che è giustificata dalla specifica idoneità dei singoli componenti il Collegio a pronunziarsi nella materia disciplinare, attinente, in sostanza, alle regole di deontologia professionale che l’Ordine ha ritenuto di dare a se stesso ed ai propri appartenenti riconoscendone la validità e la conformità alla communis opinio in un determinato momento storico ed in un determinato contesto sociale. Le medesime considerazioni valgono a dimostrarne il carattere di terzietà (al riguardo appare consentito il paragone con l’istituto intrinsecamente affine del procedimento disciplinare nei confronti dei Magistrati).

Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.

2 – Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione; violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione degli artt. 38 e 39 R.D. 1578/33; violazione del Codice deontologico forense; violazione della decisione del C.N.F. 24.11.2005 n. 132; violazione dell’art. 112 c.p.c. o comunque del principio del chiesto e pronunciato; incompetenza; eccesso di potere; omessa motivazione.

Questa censura presenta le medesime caratteristiche negative della precedente. Generica e aspecifica, la doglianza non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e ripropone tesi non collegate alla motivazione della decisione.

D’altra parte è agevole rilevare: a) le espressioni “arrecare nocumento al prestigio della classe forense” e avere commesso “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale” rappresentano modalità diverse di esprimere il medesimo concetto; b) il comportamento sanzionato non è riferibile ad un privato cittadino, ma è stato tenuto nella qualità di avvocato; c) il CNF ha congruamente motivato le ragioni della decisione.

3 – Pertanto il ricorso risulta manifestamente infondato. Non luogo a provvedere in ordine alle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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