CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 28 giugno 2010, n.15385 RISARCIMENTO DEL DANNO DA INVALIDITÀ TOTALE TEMPORANEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c.

I giudici di appello, ad avviso del ricorrente, avrebbero confuso il diritto al risarcimento del danno con il risarcimento effettivo. In realtà, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno configura una diretta conseguenza della temporanea inabilità del lavoratore, derivata dall’infortunio ed è immediatamente azionabile dal danneggiato, anche nel caso in cui non vi sia stata perdita effettiva delle retribuzioni, regolarmente corrisposte dal datore di lavoro in forza di contratto collettivo o individuale.

Ad avviso del ricorrente, nessuna disposizione di legge impedisce – anche in questo caso – al lavoratore il diritto di richiedere direttamente al responsabile del sinistro il corrispettivo delle retribuzioni relative a tutto il periodo di inabilità temporanea, conseguente all’infortunio: e ciò, a prescindere dal fatto che queste siano state – o meno – erogate in concreto dal datore di lavoro.

Osserva il Collegio:

il ricorso è privo di fondamento.

Con accertamento insindacabile in questa sede, in quanto logicamente motivato, i giudici di appello hanno osservato che il F., sulla base del c.c.n.l. applicabile (dirigenti aziende industriali) aveva diritto all’integrale pagamento di tutte le retribuzioni per il periodo di malattia/infortunio. Nessun risarcimento di danno patrimoniale, pertanto, poteva essere posto a carico dei due convenuti. Qualsiasi condanna dei convenuti, a tale titolo, avrebbe configurato indebito arricchimento dell’originario attore.

Invero, come questa Corte Suprema ha affermato, nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che – rimasto infortunato per fatto illecito del terzo – abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre).

Coerentemente, sulla base delle risultanze processuali raccolte, la Corte territoriale ha concluso che mancando, nel caso di specie, un danno patrimoniale – derivato al F., in conseguenza del sinistro stradale – qualsiasi liquidazione operata dal giudice a tale titolo avrebbe costituito una “ingiustificata duplicazione del risarcimento”.

Avverso tale conclusione, il ricorrente si limita a dedurre che nessuna disposizione di legge avrebbe vietato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per le retribuzioni relative al periodo di inabilità temporanea.

Ma, nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso – alla radice – che vi sia stata una qualsiasi perdita di retribuzioni per tutto il periodo in questione. E contro tale accertamento non risulta essere stata proposta alcuna specifica censura.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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