CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 16 giugno 2010, n.14582 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E STATO PASSIVO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

2.1 – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 209 l. fall., e deducono che i giudici del merito, pur avendo accertato che il credito degli obbligazionisti era stato ammesso, senza alcuna riserva, nello stato passivo predisposto dal Commissario dell’a.s. e depositato in cancelleria, non hanno tratto le dovute conseguenze dall’intangibilità dei crediti ammessi nel predetto stato passivo, “che non tollera più alcuna discussione in ordine all’esistenza, validità, invalidità, nullità, efficacia o quant’altro delle partite così consacrate”.

Si sarebbe formato, sull’ammissione, il “c.d. giudicato endofallimentare” sull’ammissione del prestito obbligazionario, restando irrilevanti le vicende concernenti il trasferimento delle obbligazioni al portatore.

Deducono che il credito ammesso allo stato passivo è quello degli obbligazionisti “relativamente al quale il fatto che il Commissario Straordinario non abbia indicato i nominativi dei possessori dei titoli obbligazionari (e i nomi dei ricorrenti gli risultavano) “non ha alcuna incidenza sul carattere di definitività dello stato passivo medesimo”.

L’irregolarità dell’emissione delle obbligazioni era nota al Commissario prima della formazione dello stato passivo.

2.2. – Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione della raccomandata ad essi inviata dal Commissario, contenente l’invito a presentare un’insinuazione tardiva, perché l’attivo realizzato consentiva il pagamento integrale dei creditori e affinché “i portatori di titoli obbligazionari, al fine di poter partecipare alla distribuzione della parte di attivo di loro pertinenza, provvedano nominativamente a presentare idonea istanza…”.

2.3. – Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. per avere escluso il diritto di vittime del reato di cui all’art. 18 d.l. n. 95/1974 al pagamento del loro credito.

2.4. – Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa.

3.1. – Con il primo motivo di ricorso incidentale il Commissario Straordinario controricorrente denuncia violazione degli artt. 183, 189 c.p.c. e 51-52 l. fall., in relazione all’inammissibilità delle nuove domande (di condanna) proposte dai ricorrenti.

3.2. – Con il secondo motivo il Commissario Straordinario controricorrente denuncia la violazione dell’art. 184 c.p.c. e deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe esaminato il merito della domanda di ammissione tardiva pur in presenza dell’eccezione di tardività della produzione degli originali dei titoli obbligazionari, le cui copie fotografiche erano state tempestivamente disconosciute.

3.3. – Con il terzo motivo il Commissario Straordinario controricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla disposta compensazione delle spese processuali, “neppure adeguatamente motivata”.

4. – I ricorsi – proposti contro la stessa sentenza – vanno riuniti.

Occorre premettere che di recente le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 25174 del 15/10/2008) hanno ribadito, in relazione al procedimento di cui all’art. 209 l. fall., “il carattere definitivo ed immutabile (salvo che a seguito di ricorso al giudice) dello stato passivo una volta depositato, trattandosi di una caratteristica che discende dalle esigenze proprie della procedura concorsuale e non è affatto incompatibile con la natura amministrativa di un atto che il legislatore vuole suscettibile di eventuale modifica solo per effetto di un successivo intervento giurisdizionale, entro i limiti e con le forme previste per tale intervento”.

Peraltro, è diverso – rispetto a quello disciplinato per la formazione del passivo fallimentare – “lo scenario in cui si attua la formazione del passivo nel procedimento di liquidazione coatta, al quale pacificamente è attribuita natura amministrativa (si vedano, tra le altre, Sez. un. n. 11216 del 1997, Cass. n. 17048 del 2007, Cass. n. 1817 del 2005 e Cass. n. 15102 del 2001; ma, prima ancora, Corte cost. n. 155 del 1980); scenario nel quale solo eventualmente, a seguito della proposizione di uno dei ricorsi ipotizzati dalla L. Fall., già citato art. 209, possono inserirsi momenti giurisdizionali, che però non valgono a modificare i caratteri schiettamente amministrativi delle operazioni di verifica dei crediti precedentemente svolte dal commissario liquidatore. Le quali, infatti, oltre ad essere affidate ad un soggetto estraneo alla giurisdizione, prescindono dalla necessità di domande di parte (destinate ad assolvere, se proposte, solo ad una funzione collaborativa) e non sono in alcun modo vincolate al contenuto di tali eventuali domande”.

Il deposito dello stato passivo costituisce “il momento a partire dal quale può aprirsi, nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, una di quelle fasi giurisdizionali cui sopra s’è fatto cenno: giacché gli interessati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, nelle forme dell’opposizione richiamate in detto articolo, al fine di ottenere l’accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle pretese restitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine di contestare l’ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui. Il deposito dello stato passivo nella cancelleria del tribunale, con funzione di pubblicità, non può invece certamente avere la virtù di far acquistare intrinseca natura giurisdizionale all’atto conclusivo di un procedimento di carattere amministrativo – qual è quello di verificazione del passivo nella liquidazione coatta -, posto in essere dal soggetto al quale compete dar corso a quel procedimento e di portarlo in tal modo a conclusione”.

4.1. – Svolta la necessaria premessa in ordine alla natura del procedimento di cui all’art. 209 l. fall. ed evidenziato, ancora, che è dedotta la violazione di tale ultima norma processuale, va rilevato, conformemente a quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, che l’immutabilità dello stato passivo depositato dal Commissario Straordinario ha riguardato, nella concreta fattispecie, l’ammissione al passivo dell’intero prestito obbligazionario.

Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. – al quale il Collegio intende dare continuità – qualora occorra accertare se si sia formato il giudicato nell’ambito dello stesso processo – e tale deve essere ritenuto l’unitario procedimento di accertamento del passivo nell’amministrazione straordinaria, anche nella fase giurisdizionale – la corte di cassazione non è vincolata dall’interpretazione degli atti processuali compiuta dai giudici del merito, ma ha il potere dovere di valutare direttamente tali atti, al fine di stabilire se rispetto alla questione, si è formato il giudicato, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11322 del 21/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 19918 del 18/07/2008).

Ciò premesso, va rilevato che il portatore di un titolo obbligazionario, il quale abbia, ai sensi degli artt. 2419 cod. civ. e 208 l. fall., presentato istanza individuale di ammissione, qualora sia mancata – come nella concreta fattispecie, tale circostanza essendo indiscussa tra le parti – anche un’istanza ai sensi della predetta norma e dell’art. 2418, comma 2, cod. civ. del rappresentante comune degli obbligazionisti, non ha alcun onere di insinuarsi al passivo mediante presentazione di una domanda tardiva, anche se sollecitato in tal senso dal Commissario. Dagli atti prodotti dalle parti – specificamente richiamati nel ricorso – si evince che in data 3.7.1991 sono state trasmesse al Commissario Straordinario – il quale fa riferimento a tale corrispondenza nella propria raccomandata del 25.6.1997 – le domande di ammissione di numerosi obbligazionisti, tra i quali il ricorrente X e il dante causa (circostanza non smentita dalla resistente) della Y.

Tali domande, dunque, corrispondono a quelle che i creditori e i terzi possono presentare ai sensi dell’art. 208 l. fall.

In data 10.7.1992, il Commissario dell’a.s. ha depositato in cancelleria lo stato passivo ai sensi dell’art. 209 l. fall., ammettendo l’intero prestito obbligazionario.

La circostanza (valorizzata dalla Corte di appello) che non risultino nominativamente indicati i singoli obbligazionisti è affatto irrilevante, una volta accertato che la domanda ex artt. 2419 cod. civ. e 208 l. fall., è stata effettivamente presentata, che non risulta comunicata l’esclusione del credito (anzi ammesso per l’intero importo del prestito) e tenuto conto che lo stato passivo non può essere letto prescindendo dalle domande dei creditori.

Il primo motivo del ricorso principale, dunque, è fondato.

I restanti motivi e il ricorso incidentale restano assorbiti.

5. – Da quanto innanzi esposto discende che la domanda di insinuazione al passivo proposta dai ricorrenti, in quanto riferita allo stesso credito per il quale era stata presentata domanda di insinuazione tempestiva, regolarmente ammessa, era inammissibile. Tanto avrebbe dovuto dichiarare il giudice del merito.

La cassazione della sentenza impugnata, dunque, va pronunciata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c. perché la domanda era improponibile.

L’esito complessivo del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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