CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 14 aprile 2010, n.8961 CONTRATTO DI FACTORING

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2914, c. 2, c.c. nonché 5-7 della l. n. 52/1991 e si censura la Corte d’appello in quanto ha rigettato la domanda ritenendo rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicabilità della legge sulla cessione dei crediti di impresa, omettendo tuttavia di considerare che, essendo i crediti ceduti non ancora venuti ad esistenza al momento della cessione, l’effetto traslativo si era verificato solo successivamente al richiamato atto di cessione per cui sarebbe stato necessario, per l’opponibilità della stessa al fallimento, la notificazione o l’accettazione delle singole cessioni o dei singoli effetti traslativi afferenti ai crediti man mano maturati.

La censura non è fondata.

La legge 21 febbraio 1991 n. 52, che attiene alla cessione dei crediti di impresa, non ha dettato una disciplina complessiva del contratto di factoring, che resta un contratto atipico (Cassazione civile, sez. I, 27 agosto 2004, n. 17116), ma solo alcune norme per tutelare, nei confronti dei terzi o delle situazioni di crisi che colpiscono una delle parti del rapporto di credito ceduto, la posizione del factor, la cui funzione è ritenuta importante per l’economia in generale in quanto favorisce il finanziamento delle imprese. In tale ottica, l’art. 5 detta per il cessionario del credito (il factor) una disciplina di favore per quanto attiene all’opponibilità della cessione nei confronti dei terzi (altri aventi causa, creditori o fallimento del cedente) disponendo che questa non debba derivare necessariamente dalle caratteristiche dell’atto con cui la cessione viene stipulata ma che l’opponibilità sussista per il solo fatto che abbia data certa il pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della cessione, salva la facoltà del cessionario del credito di rendere l’atto di trasferimento opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile. Per quanto concerne, in particolare, l’ipotesi del fallimento del cedente un temperamento alla disciplina di favore, che pure permane, è dato dalla disposizione secondo cui il solo pagamento avente data certa non è sufficiente a rendere opponibile la cessione se il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente nel momento in cui ha eseguito il pagamento e sempre che questo sia avvenuto nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

Giova precisare, in quanto sul punto, come si dirà, l’impugnata motivazione incorre in qualche imprecisione, che le disposizioni de quibus non attengono alla revocabilità delle cessioni ma all’opponibilità delle stesse ai terzi, e tra questi all’eventuale fallimento del cedente, che è questione ben diversa in quanto l’opponibilità consiste nell’efficacia dell’atto nei confronti di un soggetto che della sua esistenza deve dunque tenere conto mentre la revocabilità consiste nella possibilità di privare di efficacia un atto di cui non si contesta l’attitudine, in difetto di pronuncia giudiziale costitutiva, a produrre effetti nei confronti di un soggetto; in altri termini e in estrema sintesi: un atto inopponibile non deve essere necessariamente revocato mentre se è opponibile lo deve essere se lo si vuole privare di efficacia.

Diverso è invece l’oggetto della disposizione di cui all’art. 6 della citata normativa che, trattando della fattispecie del pagamento al cessionario da parte del debitore ceduto poi fallito non si occupa ovviamente dell’opponibilita dell’atto, la cui sussistenza è il presupposto dell’azione proposta dal curatore, ma, con norma di favore nei confronti degli operatori professionali, sposta il rischio della revocatoria da colui che ha ricevuto il pagamento (factor) sul soggetto che gli ha ceduto il credito soddisfatto che è in definitiva il beneficiario sostanziale dell’adempimento.

Tanto precisato in ordine alle condizioni per l’opponibilità poste dalla speciale legislazione applicabile alla fattispecie, deve, innanzitutto rilevarsi che non si pone la questione dell’opponibilità dell’atto 8 marzo 1996, non essendovi contestazione sul punto ed avendo comunque la Corte di merito rilevato in fatto che il medesimo era stato regolarmente notificato al debitore ceduto, così come deve osservarsi che, con ulteriore argomentazione, la Corte territoriale ha ritenuto l’atto altresì opponibile alla luce della speciale previsione derivante dal combinato disposto dell’art. 5 c. 1, lett. c) e 7, c. 1, l. n. 52/1991 per avere data certa il pagamento del corrispettivo della cessione e per essere lo stesso anteriore di oltre un anno al fallimento.

Sgomberato dunque il campo da ogni questione in ordine all’opponibilità al fallimento del contratto di cessione dei crediti di cui al citato atto 8 marzo 1996 deve essere esaminata la tesi della ricorrente secondo la quale, in presenza di una cessione di crediti futuri, sarebbe stata necessaria anche un’ulteriore attività volta a rendere opponibili gli ulteriori eventi connessi al venire ad esistenza dei crediti ceduti e del conseguente effetto traslativo. In base ai rilievi sopra svolti giova precisare che la questione deve essere affrontata alla luce dei principi generali in quanto il più volte richiamato atto del marzo 1996 è stato reso opponibile in base alla comune normativa civilistica e la circostanza che tale sia anche alla luce della normativa speciale non incide nella fattispecie posto che, si ribadisce, la particolare disciplina di favore di cui al richiamato primo comma dell’art. 5 della l. n. 52/1991 non muta il regime generale della cessione dei crediti ma introduce unicamente un’ulteriore ipotesi di opponibilità del contratto con cui gli stessi vengono ceduti nell’ambito dei rapporti oggetto della speciale normativa facendola derivare dalla sola certezza e quindi opponibilità della data dei pagamenti eseguiti in forza del contratto. Ciò posto, si osserva che, come ha già avuto modo di affermare la Corte, ai fini dell’efficacia della cessione di crediti “futuri” in pregiudizio del creditore pignorante (e dunque del fallimento del cedente), ex art. 2914, n. 2, c.c., è sufficiente che la notifica – o l’accettazione – della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 c.c.) anteriore al pignoramento (o al fallimento), giacché per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi del citato art. 2914, essendo, per contro, unicamente per i crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, che la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori ai pignoramento (o al fallimento), ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza (Cassazione civile, sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28300). Né vale il richiamo, operato dalla ricorrente, al precedente, apparentemente difforme, costituito dalla sentenza n. 9997/1996 posto che questa, come ricorda anche la decisione del 2005, è stata emessa in una particolare fattispecie in cui “la cessione dei crediti futuri s’era inserita in un’operazione di factoring perfezionatasi attraverso la sottoscrizione di un “contratto-quadro”, in attuazione del quale la parte cedente aveva proceduto alla “segnalazione” del debitore ceduto e a ulteriori cessioni. L’omessa specificazione, nell’originaria pretesa cessione, di tutti gli elementi necessari per l’individuazione del credito o dei crediti ceduti giustificava la successiva affermazione, che in casi come quello occorre tenere presente la ratio dell’art. 1265 (e dell’art. 2914 n. 2): questa disposizione, nel disciplinare l’opponibilità della cessione, al fine di risolvere i conflitti tra i terzi, richiede il requisito della certezza della data della notifica e dell’accettazione, per contemperare le esigenze di facile circolazione dei crediti con quella di tutela dei terzi. Entrambe le esigenze sarebbero del tutto frustrate se fosse seguita la tesi che, per accertare quali crediti siano venuti ad esistenza prima del pignoramento (o del fallimento), occorrerebbe affidarsi alla dichiarazione del debitore ceduto o alle scritture contabili del fallito, e, in caso di contestazione, all’accertamento giudiziario”.

Problema, quello dell’accertamento in ordine a quali crediti siano venuti ad esistenza prima del fallimento, che nella specie non si pone, avendo ritenuto la Corte di merito, con giudizio in fatto non censurabile, che i crediti ceduti fossero “certi, liquidi, seppure non ancora esigibili al momento della cessione, nonché determinati nel loro ammontare sin dalla cessione medesima”, tanto da far escludere al giudicante la qualifica degli stessi come “crediti futuri”, affermazione, quest’ultima, oltretutto non espressamente censurata.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 52/1991 lamentandosi che la Corte d’appello, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’opponibilità delle cessioni al fallimento, si sia riferita alla conoscenza della situazione di insolvenza del cedente in capo al debitore ceduto al momento del pagamento al cessionario, richiamando espressamente l’art. 6 della legge citata, che disciplina la revocatoria fallimentare in caso di fallimento del debitore ceduto, mentre la fattispecie è regolata dall’art. 7, trattandosi di fallimento del debitore cedente in cui viene in rilievo la situazione psicologica di consapevolezza dell’insolvenza in capo al cessionario.

Il motivo, che pure correttamente individua una certa confusione di concetti in cui è incorso il giudice a quo che ha ripetutamente richiamato l’art. 6 in luogo dell’art. 7, essendo la fallita S.A.I.N. S.p.a. il debitore cedente, e oltretutto ha errato nella lettura della prima norma che dà rilievo, ai fini della revocatoria, alla consapevolezza, in capo al cedente (e non al debitore ceduto) e al momento del pagamento al cessionario da parte del debitore ceduto dello stato di insolvenza di quest’ultimo, è inammissibile alla luce del rigetto del primo motivo dal momento che, non essendo in discussione l’opponibilità dell’atto originario di cessione dei crediti non si pone, sotto tale profilo, il problema dell’elemento soggettivo dei soggetti coinvolti nei successivi adempimenti.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. n. 52/1991 e 67, comma 1, l. fall., per avere la Corte d’appello escluso la revocabilità dell’atto di cessione dei crediti.

Anche questo motivo, che pur trova esca nella non perspicua motivazione del giudice del merito che intreccia non sempre a proposito rilievi attinenti all’opponibilità con quelli sulla revocabilità, è inammissibile.

Quanto alla prima ragione di censura, fondata sull’assunto della autonomia dei concetti di opponibilità e di revocabilità, non può che rilevarsi che la Corte d’appello ha esaminato la fattispecie sotto entrambi i profili e che in nessuna parte dell’impianto motivazionale si trova l’affermazione (che costituisce il presupposto della censura) secondo cui, una volta accertata la prima, non vi sarebbe spazio per la seconda.

Per quanto attiene, infine, alla sussistenza dei presupposti per la revocabilità della cessione per la sproporzione tra il valore dei crediti ceduti e il ricavato della cessione, la censura secondo cui avrebbe errato la Corte nel ritenerla insussistente è inammissibile in quanto l’accertamento in fatto secondo cui sussisterebbe solo un divario del 15% tra i due valori non è scalfito dal generico richiamo ad una contraria documentazione, mentre la valutazione della rilevanza del medesimo è giudizio che sfugge a censure in questa sede.

Il ricorso deve dunque essere respinto con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore di ciascuno dei resistenti delle spese che liquida in complessivi euro 13.200, di cui euro 13.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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