CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 8 marzo 2010, n.5564 DANNO MORALE E RUMORE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riferimento agli articoli 345 comma 3, 184 e 184 bis cod. proc. civ. (nella formulazione in vigore prima della legge del 1° marzo 2006); violazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), in riferimento che alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 659 cod. pen., alla luce degli artt. 651 e seguenti cod. proc. pen. e 162 e 162 bis cod. pen.

Si censura la decisione gravata che, nel condannare le ricorrenti al risarcimento del danno morale, aveva ritenuto che fosse configurabile il reato di cui all’art. 659 citato, facendo riferimento all’imputazione elevata alla rappresentante legale della società V: la circostanza relativa all’apertura di un procedimento penale, conclusosi con l’oblazione, era entrata nel processo per effetto della produzione tardiva, perché depositata in sede di appello; il decreto penale era stato depositato in primo grado in sede di precisazione delle conclusione oltre i termini di cui agli artt. 184 cod. proc. civ., nonostante che lo stesso si fosse già formato in epoca anteriore allo spirare dei termini assegnati ai sènsi della citata norma. Il giudizio di primo grado si era articolato intorno all’accertamento della sussistenza di immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità e all’individuazione delle misure necessarie alla riconduzione delle medesime nei limiti da ritenere accettabili alla luce dell’art. 844 cod. civ.; la domanda di risarcimento del danno, formulata originariamente dagli attori, si era fondata sull’allegato “danno alla salute” che le suddette immissioni avrebbero provocato; in sede di precisazione della domanda con la memoria depositata ex art. 183 cod. proc. civ. gli attori avevano precisato di agire per l’immediata cessazione delle immissioni rumorose: né in tale memoria né in quella istruttoria si faceva riferimento al danno morale né vi era alcun riferimento al procedimento penale svoltosi nei confronti solo del rappresentante legale della società V e non pure di quello della società A.

La sentenza non aveva motivato in ordine: alla tardività della produzione di cui si è detto, nonostante le eccezioni al riguardo formulate da esse convenute; alla rilevanza nel presente giudizio civile, instaurato nei confronti delle società, di una sentenza penale di estinzione del reato per oblazione emessa nei confronti della persona fisica rappresentate legale di una delle due convenute, tenuto conto dei presupposti in base ai quali l’art. 651 cod. proc. pen. conferisce autorità di giudicato in sede civile alla decisione emessa in sede penale: la pronuncia de qua era stata resa non all’esito di dibattimento e non era sfociata in un sentenza di condanna; i fatti posti a base dell’imputazione erano diversi da quelli oggetto del giudizio civile; le parti dei due procedimenti erano diverse.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 1 e 40 cod. pen., 25 Cost., 9 della legge n. 689 del 1981, 10 legge n. 447 del 1995 e 844 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), deducendo che la sentenza impugnata aveva ritenuto che i fatti accertati integrassero il reato di cui all’art. 659 cod. pen. che non era configurabile nei confronti delle ricorrenti ,non essendo tale ipotesi normativa applicabile nella presente controversia, in cui era in discussione esclusivamente l’osservanza o meno dei parametri stabiliti dall’art. 844 cod. civ.

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 345, 163 n. 3, 4, 5 cod. proc. civ., 111 Cost., 844 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), lamentando che la sentenza impugnata aveva accolto la domanda di risarcimento del danno morale proposta in grado di appello che era da dichiararsi inammissibile; censurano la decisione anche con riferimento alla prova della sussistenza del danno, alla sua quantificazione nonché alla responsabilità accertata nei confronti del proprietario dell’immobile per le immissioni provocate dall’attività gestita da altro soggetto.

In particolare, le ricorrenti deducono che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto ricompresa la relativa domanda nella locuzione “tutti i danni patiti patiendi” utilizzata dagli attori nelle conclusioni finali dell’atto di citazione, quando invece l’oggetto della domanda va determinato con riferimento al petitum e alla causa petendi in base ai fatti allegati, che nella specie erano soltanto l’intollerabilità delle immissioni ex art. 844 cod. civ., la perdita di valore del fondo e il danno alla salute, conseguenti alle modalità di svolgimento dell’attività esercitata nel fondo di proprietà A, sicché i danni patrimoniali e non potevano essere soltanto quelli che erano conseguenza di quelli allegati e provati. Solo con la sentenza di appello era stato introdotto nel giudizio un danno morale per violazione di un principio costituzionale che consisterebbe nel diritto alla tranquillità domestica che non trova fondamento nell’art. 2 Cost. richiamato dalla sentenza, atteso che tale norma tutela il cittadino dall’invadenza dello Stato.

Il danno morale era stata determinato senza che fossero indicati i criteri e i parametri di riferimento della relativa liquidazione: comunque non poteva essere posto a carico della società A che, in quanto proprietaria dell’immobile, non era responsabile per i comportamenti posti in essere dal gestore dell’attività svolta nell’immobile o dai suoi clienti.

Va esaminato innanzitutto il terzo motivo che ha priorità logico-giuridica rispetto ai primi due.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dagli attori, la decisione gravata ha accolto la domanda di risarcimento del danno morale, liquidato in euro 15.000,00 a favore di ciascuno degli attori, che il Tribunale aveva invece dichiarato inammissibile ritenendola tardiva. La sentenza impugnata, nel ritenere tempestivamente proposta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado la domanda relativa al danno morale, ha considerato che, avendo richiesto con formula onnicomprensiva il ristoro di tutti i danni derivanti dal comportamento delle convenute, gli attori avevano in tal modo inteso agire per la condanna al risarcimento di tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta delle predette e quindi anche del danno morale, che non poteva essere escluso in considerazione del riferimento all’art. 32 Cost. contenuto in citazione.

Il danno morale era quindi riconosciuto, non solo perché derivava da condotta costituente reato (nella sentenza si fa riferimento alla circostanza che a carico della legale rappresentante di V era stata elevata la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen.) ma anche perché lo stesso derivava dalla lesione del diritto alla tranquillità del proprio ambiente domestico che, secondo i giudici, è tutelato dall’art. 32 Cost.

Orbene, dall’esame dell’atto di citazione (consentito dalla natura di error in procedendo del vizio denunciato) è emerso che con la domanda gli attori avevano denunciato che le immissioni acustiche provenienti dall’immobile del vicino avevano superato, ai sensi dell’art. 844 cod. civ., la normale tollerabilità, lamentando la violazione dei limiti fissati dalla legge n. 447 del 1995 e dai D.P.C.M. attuativi del 18-9-1997, 14-11-1997 e del 1-3-1991, dei regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana nonché di tutela dall’inquinamento acustico, nonché dell’art. 32 Cost.; quindi era chiesta la condanna delle convenute: alla cessazione immediata delle immissioni, o, in via subordinata, all’adozione dei provvedimenti necessari a ridurle nei limiti della normale tollerabilità o, in via di ulteriore subordine, al pagamento di un equo indennizzo corrispondente alla perdita di valore del fondo; “in ogni caso, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi… derivanti dall’intollerabilità delle immissioni sonore ex art. 2043 e art. 32 Cost., anche con valutazione equitativa”.

Orbene, l’atto di citazione non faceva alcun riferimento né al danno morale né, soprattutto, a comportamenti in relazione ai quali potesse configurarsi quale conseguenza del fatto illecito il danno morale.

Al riguardo occorre premettere che: 1) il danno non patrimoniale, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovverosia della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen. (Cass. 14551/2009; S.U. 26972/2008);

2) se è vero che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, anche senza una specifica domanda della parte, le attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della sua domanda di risarcimento di danni, la quale – salva espressa specificazione – deve ritenersi comprensiva di tutti i danni e, quindi, anche di quelli morali, è evidentemente necessario che l’attore prospetti, a fondamento della domanda, un fatto illecito costituente reato (Cass. 13391/2007 vedi in motivazione).

Nella specie, come si è detto, nell’atto di citazione non era indicata una condotta che potesse configurare alcuna ipotesi di reato, dovendo in proposito osservarsi che il superamento dei limiti prescritti in tema di immissioni acustiche dalla legge n. 447 del 1995, di cui come si è detto era denunciala violazione, non integra di per sé il reato di cui all’art. 659 cod. pen., configurando un illecito amministrativo (Cass. pen. 2875/2006).

Né, d’altra parte, era stata dagli attori lamentata la lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, non essendo tale e non potendo trovare fondamento nella previsione dell’art. 2 Cost. il diritto alla tranquillità domestica.

L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei primi due, atteso che la domanda di risarcimento del danno morale, non essendo stata proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado, era da ritenersi inammissibile, così come era stato dichiarato dalla decisione di primo grado che i giudici del gravame hanno erroneamente riformato, accogliendo al riguardo l’impugnazione proposta dagli attori.

Con il quarto motivo le ricorrenti, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la sentenza impugnata che aveva riconosciuto a favore dello S. il danno biologico, senza che – alla stregua delle stesse affermazioni del consulente tecnico d’ufficio – dagli atti fosse emerso il nesso causale fra l’unico episodio di gastralgia accertato subito dall’attore e le immissioni acustiche propagatesi nel corso degli anni; del resto, lo stesso consulente aveva evidenziato la necessità e l’opportunità di un approfondimento di natura psicologica, per cui il giudice avrebbe dovuto incaricare un diverso specialista per una ulteriore consulenza medica.

Il motivo va disatteso.

Il vizio di motivazione dedotto non sussiste posto che la sentenza ha indicato le ragioni per le quali era stato posto a carico delle convenute il risarcimento del danno per lesione del bene salute: i giudici, nell’aderire alle conclusioni del consulente, hanno spiegato che, in presenza della patologia di cui era sofferente comunque lo S. (gastrite), l’episodio verificatosi nel omissis era conseguente a una esacerbazione del disturbo su cui avevano inciso causalmente fattori scatenanti, fra i quali anche la rumorosità percepita dalla abitazione: il non avere disposto una nuova consulenza medica costituiva oggetto dell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità. In realtà, le doglianze, pur facendo riferimento a vizi di motivazione, da cui la sentenza è immune, si risolvono nella censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che è sottratta al controllo della Suprema Corte, non essendo compito della Cassazione procedere al riesame degli elementi probatori acquisiti, che è evidentemente oggetto dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Al riguardo, va sottolineato che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex artt. 360, 1° co. n. 5, cod. proc. civ. si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito. La sua deduzione con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 828/2007).

Con il quinto motivo le ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la decisione impugnata laddove aveva condannato la società A ad estendere le installazioni disposte dal Tribunale a tutte le finestre, rivolte verso l’immobile di proprietà degli attori, dei locali comunque adibiti a sede per banchetti, tenuto conto che dalle planimetrie dei luoghi era risultato che soltanto una sola facciata dell’edificio principale della società A era rivolta verso la proprietà S., essendo le altre facciate in posizione perpendicolare (due) o ubicate sul lato opposto (la terza), mentre nell’edificio costituente il corpo staccato dell’ex scuderia la facciata è unica e in continuo con quella della proprietà S. – F.: pertanto, non vi era necessità di ulteriori interventi. La sentenza era incomprensibile laddove si faceva riferimento a due facciate, posto che solo una delle quattro facciate è parallela alla proprietà degli attori. Senza compiere alcun accertamento in ordine alla loro effettiva necessità, la sentenza aveva imposto misure costose e problematiche – perché oltretutto dovevano essere eseguite su immobile di epoca settecentesca vincolato dalle Belle Arti – respingendo erroneamente l’eccezione con cui con l’impugnazione incidentale era stata dedotta la mancanza di interesse degli attori a chiedere l’adozione di tali misure, in assenza di prova della inidoneità di quelle disposte dal Tribunale non essendo state le stesse ancora ultimate; quindi, contraddittoriamente aveva disatteso le istanze istruttorie proposte dagli appellanti per provare l’asserita insufficienza o inadeguatezza degli interventi disposti dal Tribunale senza motivare analiticamente sulla erroneità della C.T.U. acustica svoltasi in primo grado e sulla base della quale il primo giudice li aveva disposti.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha correttamente ritenuto l’esistenza di un interesse ad impugnare la decisione di primo grado da parte degli attori in ordine alla denunciata inadeguatezza delle misure disposte dal Tribunale per ridurre in termini di accettabilità le immissioni acustiche provenienti dall’immobile A: al riguardo, va infatti considerato che i predetti, avendo con la domanda chiesto l’eliminazione ovvero la riduzione delle immissioni attraverso l’adozione di misure ritenute inidonee, avevano interesse a chiedere la riforma di quelle statuizioni che, secondo la loro valutazione, non avevano integralmente accolto le proprie richieste che erano dirette a rendere quanto meno tollerabili le immissioni provenienti dall’immobile in cui si svolgeva l’attività di ristorazione; pertanto, posto che l’interesse ad impugnare nasce dalla soccombenza (totale o parziale), il ricorso al giudice di gravame si rendeva necessario, dovendosi ritenere parzialmente soccombente la parte che non ha visto accogliere integralmente le proprie richieste. Il riferimento compiuto al riguardo dalle ricorrenti alla assenza di prova della asserita insufficienza od inidoneità delle misure disposte dal primo giudice ma non ancora ultimate non è pertinente in relazione al dedotto interesse ad agire, perché evidentemente concerne il merito ovvero la fondatezza o meno della pretesa (di cui si dirà infra).

Per quel che concerne l’errore compiuto dal giudice in ordine alla circostanza che una sola facciata della villa padronale è rivolta verso l’edificio degli attori e che le misure sarebbero state disposte senza alcun accertamento della insufficienza degli accorgimenti adottati dal Tribunale, la doglianza si risolve nella censura in ordine agli accertamenti di fatto che hanno portato i giudici a ritenere necessarie le anzidette misure per ridurre in termini di tollerabilità da parte della proprietà S. le immissioni acustiche provenienti dal vicino o nella denuncia di un travisamento delle risultanze processuali relative allo stato dei luoghi: senza ripetere quanto si è detto sopra in occasione dell’esame del quarto motivo, occorre considerare che trattasi di accertamenti riservati al giudice di merito e non suscettibili del sindacato di legittimità, dovendo qui sottolinearsi come la sentenza ha fornito adeguata motivazione circa la necessità degli accorgimenti di insonorizzazione, quale unica misura idonea ad impedire il continuo manifestarsi di eventi particolarmente e incontrollabilmente rumorosi che determinavano un disturbo particolarmente fastidioso per i vicini anche in orari notturni, evidenziando come tali circostanze erano dimostrate non solo dalle rilevazioni del consulente d’ufficio di cui pure si è detto ma anche dalle misurazioni dell’autorità sanitaria di cui alla produzione attorea.

Con il sesto motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 844 cod. civ., censurano la sentenza impugnata che, nel misurare il cd. differenziale acustico, aveva erroneamente considerato come rumore residuo la situazione in cui vi è totale assenza di attività di ristorazione: come era stato dedotto con l’appello incidentale, dagli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio era emerso come il superamento delle soglie previste per le immissioni acustiche nella zona non erano affatto continue, essendosi verificate assai sporadicamente. In effetti, ciò che appariva rilevante nella consulenza era la differenza fra rumorosità ambientale e quella residua, cioè la rumorosità dell’ambiente senza l’attività di ristorazione; tale metodo non era corretto, posto che l’art. 844 cod. civ. è basato sul contemperamento delle esigenze produttive con quelle della proprietà, dovendo il proprietario subire le immissioni che non superino la normale tollerabilità, per cui la valutazione delle immissioni acustiche non poteva essere compiuta prendendo come base di confronto la situazione in cui l’attività sia totalmente assente e considerandola di per sé illegittima ma andava rilevato il rumore di fondo generato dall’attività stessa, dovendo i parametri delle misurazioni fonometriche leggersi alla luce dei criteri di cui all’art. 844 cod. civ.

Il motivo è infondato.

La disciplina delle immissioni di cui all’art. 844 cod. civ., nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenendo eventualmente conto della priorità di un determinato uso, deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute e dell’ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dall’art. 844 cod. civ., dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita. Sono, peraltro, da ritenersi senz’altro illecite quelle attività produttive – come nel caso delle immissioni acustiche – qualora le stesse superano i limiti di tollerabilità che le leggi e i regolamenti fissano nel pubblico interesse: in tal caso, il giudice deve senz’altro ritenere non tollerabili le immissioni, potendo il contemperamento delle esigenze della produzione assumere rilevanza soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l’esercizio dell’attività nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità.

Al fine di stabilire la tollerabilità delle immissioni occorre fare riferimento alla condizione del fondo che subisce le immissioni e non certo al fondo che le emette: una volta accertato il superamento della soglia consentita, ogni altra valutazione in ordine al cd. valore differenziale è assorbita, dovendo qui peraltro osservarsi che non potrebbe certo adottarsi quale parametro per determinare il valore del rumore residuo quello risultante dall’attività che è la fonte dell’inquinamento.

Nella specie, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione di tali principi, avendo accertato che, a stregua dei rilevamenti compiuti da consulente tecnico d’ufficio in due misurazioni avvenute ad ore diverse della stessa giornata, i limiti posti dal citato decreto P.C.M. 14 novembre 1997 erano stati superati, escludendo che, come sostenuto dalle attuali ricorrenti, si fosse trattato di episodi isolati di rumorosità imputabili a scoppi di giubilo e di allegria limitati a particolari fasi delle riunioni conviviali: la sentenza ha ritenuto più coerente e logico considerare che il rumore si fosse mantenuto costante durante l’intero arco del giornata: trattasi di accertamento di fatto, che è insindacabile in sede di legittimità, essendo immune da vizi di motivazione.

Pertanto, va accolto il terzo motivo del ricorso assorbiti i primi due, mentre vanno rigettati gli altri; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e con riferimento alla statuizione di condanna delle convenute al pagamento di euro 15.000,00 a favore di ciascuno degli attori: non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. dovendo – secondo quanto rilevato sopra a pag. 13 – essere rigettato l’appello proposto dagli attori relativamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno morale correttamente pronunciata dal Tribunale.

In considerazione della parziale soccombenza reciproca, conseguente alla parziale riforma della sentenza impugnata, le spese processuali relative al giudizio di merito (nell’importo liquidato per l’intero dalla sentenza impugnata) e alla presente fase vanno compensate per 1/5; i residui 4/5 sono da porre a carico delle ricorrenti, in considerazione della prevalente soccombenza di quest’ultime tenuto conto dell’esito complessivo della lite.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti i primi due, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dallo S. e dalla F. relativamente alla domanda di risarcimento del danno morale.

Condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti dei 4/5 delle spese processuali relative al giudizio di merito, che determina per l’intero nell’importo liquidato dalla sentenza impugnata, e delle spese relative alla presente fase che liquida per l’intero in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa fra le parti il residuo 1/5 delle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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