CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 24 novembre 2009, n.24711 APERTURA DELLA SUCCESSIONE: VALORE DEL DONATUM E LESIONE DI LEGITTIMA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 556 747 e 750 cc. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il fondo (omissis) per cui è causa, dopo la delibera del 29.11.1995 del Consiglio Comunale di (omissis) di approvazione di una variante urbanistica con la previsione del Piano per gli insediamenti Produttivi (P.I.P.) che ricomprendeva detto fondo, aveva acquisito un deciso incremento del valore di mercato.

A., premesso che in tema di reintegrazione della quota di legittima 1’accertamento della lesione deve essere effettuata procedendo alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, sostiene che il Giudice di Appello non si è attenuto a tale consolidato orientamento, non avendo considerato che all’epoca dell’apertura della successione di A.P, deceduto il 28.11.1995, 1’approvazione della suddetta variante non era ancora intervenuta, essendosi ciò verificato soltanto con la delibera della Giunta Regionale del 27.3.1996, che aveva quindi mutato in modo effettivo la destinazione d’uso del fondo in questione con conseguente lievitazione del suo valore di mercato; pertanto, al momento dell’apertura della successione “de quo”, non essendosi ancora perfezionato l"’iter" di approvazione della suddetta variante, difettavano i presupposi i per ritenere che il fondo sito in contrada "(omissis)" avesse perso la destinazione agricola per acquisire la destinazione industriale. La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha premesso che al tempo dell’apertura della successione di A.P. il Consiglio Comunale di (omissis) in data 29.11.1995 aveva già adottato il progetto di variante con la previsione del Piano per gli Insediamenti Produttivi che ricomprendeva anche il fondo per cui è causa, cosicché quest’ultimo, essendo mutata la sua destinazione da agricola ad industriale, aveva acquisito un notevole incremento del suo valore di mercato.

Il Giudice di Appello ha dato atto che tale progetto di variante era stato definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 23.3.1996, ma ha chiarito che gli articoli 556, 747 e 750 cc, allorché si richiamano al "valore dell’immobile al tempo dell’apertura successione", intendono riferirsi al valore effettivo in concreto e non ad un valore tecnico non più corrispondente ai prezzi di mercato.

Il convincimento espresso dalla Corte territoriale è corretto sotto il profilo logico -giuridico ed è quindi immune dalla censura sollevata dal ricorrente.

Premesso in punto di diritto il principio pacifico secondo cui ai fini della reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario (vedi "ex multis" Cass. 24.11.2003 n. 17878 ; Cass. 19.5.2005 n. 10564), occorre rilevare che 1’inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è già sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un determinato immobile compreso nell’area oggetto dello strumento urbanistico in formazione ; infatti 1’edificabilità di un’area è già desumibile dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale (o nella variante di esso) adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione, posto che la potenzialità edificatoria acquisita per effetto dell’adozione del piano regolatore generale da parte del comune determina una lievitazione del valore venale degli immobili compresi in quell’area, essendo quindi irrilevanti le vicende successive, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico adottato dal Comune.

Nella fattispecie, pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che all’epoca di apertura della successione di A.P. il valore di mercato del fondo in questione, per effetto della menzionata delibera comunale del 29.11.1995, si era notevolmente incrementato avendo mutato la sua destinazione agricola in quella industriale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 2.500,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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