CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 9 novembre 2009, n.23691 RINUNCIA AL DIRITTO DI COMUNIONE SULL’IMMOBILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione:

1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 1104 c. civ. 1362 c.c. (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5) – per avere la corte d’appello, pur affermando che un caso specifico di rinunzia alla proprietà è quello del comproprietario al suo diritto di comunione ex art. 1104 c. civ. consentendo in tal modo al diritto dell’altro comproprietario di espandersi, erroneamente ritenuto inefficace la dichiarazione di rinuncia della S., di cui alla scrittura Y, disattendendo il tenore letterale del documento e individuando nella dichiarazione di rinuncia della S. e nell’obbligo della stessa di formalizzare surrettiziamente il trasferimento della quota oggetto della rinuncia, la controprestazione dovuta dalla medesima nell’ambito di un inesistente ed ipotizzabile contratto;

2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1364 c.c. in relazione all’art. 1104 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.): per avere la corte d’appello, nell’affermare che la proprietà non si perde per rinunzia ma solo per acquisto della medesima da parte di un terzo, ragione per cui la S. non si sarebbe limitata alla sola dichiarazione di rinunzia, facendosi carico di porre in essere gli atti necessari al trasferimento della proprietà (procura a vendere, vendita fittizia); e nel ritenere (la corte d’appello) che dalla pattuita contestualità dell’adempimento degli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, queste avrebbero inteso porre in relazione la dismissione del diritto di proprietà e la restituzione del denaro, erroneamente ritenuto inefficace la rinunzia della quota ad accrescere la proprietà del B., nonostante: A) essa quale negozio recettizio produca effetti per il solo fatto di venire a conoscenza del destinatario; B) l’accordo intercorso fra le parti circa la contestualità fra il rilascio della procura ed il rimborso del prestito non possa riferirsi alla rinuncia, i cui effetti si erano già verificati, essendo la procura a vendere solo uno strumento per consentire al B. di disporre della quota di proprietà rinunciata dalla S. e/o per opporre ai terzi l’acquisto, evitando gli oneri connessi alla formalizzazione di esso; C) l’accordo in ordine agli obblighi assunti reciprocamente fra le parti, ed alla loro contestualità, non possa ricondursi al concetto di “contratto”, in quanto il soddisfacimento del credito della S. era un atto dovuto in funzione di un diverso pregresso rapporto.

Entrambi i motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati.

Infatti, ai sensi dell’art. 1104 c. civ., la S., con la scrittura Y, mai contestata ed anzi dalla stessa espressamente riconosciuta, sia pure per farne derivare effetti in contrasto con il contenuto letterale della sua prima parte, ha rinunciato alla sua quota di comproprietà (pari al 50%) a favore di B. P. che, in forza dell’acquisto operato in precedenza con l’atto X, rogito Not. D. G., era titolare della restante quota dell’immobile oggetto di causa, in comunione pro indiviso con la stessa S..

Con la rinuncia, negozio di natura abdicativa, si è operato ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà, l’accrescimento della quota rinunciata a favore del compartecipe B. che, pertanto, data la proporzione delle rispettive quote, è divenuto proprietario dell’intero immobile, poi entrato a far parte della massa ereditaria del B., sulla quale concorre la figlia E. B., attuale ricorrente.

Erra, quindi, la corte d’appello nel negare l’avvenuto accrescimento della quota a favore del B. e nel collegare la rinuncia della S. agli altri obblighi dalla stessa assunti con la medesima scrittura Y, obblighi che fanno parte di una pattuizione autonoma sia pure contestuale e non vanificano la precedente dichiarazione negoziale.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla corte di appello di Roma che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione del principio esposto.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per spese, alla corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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