CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 11 giugno 2010, n.22578 ESPORRE UNA FOTOCOPIA IN BIANCO E NERO DEL PERMESSO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI NON COSTITUISCE REATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA

F. Carlo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 29.5.09 che, derubricata l’originaria contestazione di contraffazione di un permesso di parcheggio per invalidi in quella di uso di permesso falso, confermava l’affermazione di responsabilità pronunciata in suo danno da quel Tribunale. L’imputato aveva parcheggiato la sua auto nello spazio riservato alle auto degli invalidi esponendo una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio rilasciato al padre deceduto, scaduto peraltro da tempo.

Deduce il ricorrente errore per violazione della legge penale, non potendo tecnicamente ritenersi falsa una fotocopia di un atto che falso non era, e vizio di motivazione, consistente nel mero riferimento per relationem alla già inadeguata motivazione del primo grado. Il ricorso è fondato.

Il caso di specie infatti presenta delle peculiarità che lo differenziano dalle ipotesi esaminate ripetutamente da questa Corte (tra le tante Sez. V n. 5401 del 2.2.2004 Rv. 231171; Sez. V n. 14308 del 19.3.2008 Rv. 239490), in cui la fotocopia costituiva la riproduzione, fedele anche nei colori, dell’originale, ed era preparata proprio perché apparisse come originale, di modo che la condotta contraffattrice era all’evidenza connotata dalla intenzionalità della immutatio veri.

Viceversa nel caso di specie la fotocopia era stata realizzata in bianco e nero, pertanto non poteva simulare l’originale in quanto palesava chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica, di modo che non era possibile ritenere la sussistenza del dolo generico che caratterizza il reato.

Pertanto non di atto "falso" si trattava, ma di mera fotocopia di un atto vero, che come tale non ha natura né di contraffazione né di falsificazione dell’atto vero, il cui uso pertanto non può costituire il reato sanzionato dall’art. 489 c.p. per la sua evidente inidoneità a simulare sostitutivamente l’atto originale.

Nel caso di specie infatti l’attenzione del vigile urbano che aveva rilevato il fatto, era stata attirata proprio dalla singolarità dell’uso, in luogo dell’originale, di una fotocopia che palesemente si mostrava come tale.

Conclusivamente, l’allestimento di una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio per invalidi, che mostri palesemente la sua natura di fotocopia, ed il suo uso per l’occupazione di una parcheggio riservato da parte di soggetto non legittimato, non costituisce il reato di uso di atto falso.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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