CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 4 febbraio 2010, n.4912 NEL CONCORSO DI CAUSE SOLO UN EVENTO ANOMALO ED ECCEZIONALE INTERROMPE IL NESSO CAUSALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

A. C., F. V., M. G. sono stati rispettivamente condannati, con sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 28 gennaio 2005, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante contestata alle pene di mesi otto di reclusione (il primo) e mesi dieci di reclusione (gli altri due), in ordine al reato punito dall’articolo 589 comma 2 c.p. Gli imputati sono stati condannati, in solido, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento, pure in solido, di una provvisionale (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale) pari ad Euro 50.000,00, al cui pagamento è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Ad A. è stata sospesa la patente per la durata di tre mesi.

L’accusa mossa ai predetti era la seguente: “… per avere A. C., quale conducente dell’autobus targato omissis, F. V. in qualità di direttore di gara – come tale tenuto a garantire lo svolgimento ed il buon esito della manifestazione – della seconda prova motociclistica di “enduro”, campionato omissis e M. G., quale presidente del moto club omissis, organizzatore della gara suddetta, cagionato per colpa la morte di P. G., partecipante alla gara e conducente del motociclo…: nella specie l’A. nell’approssimarsi ad una intersezione con strada compresa nel percorso di gara e non opportunamente segnalata con la presenza di apposito personale – giuste le prescrizioni di cui all’ordinanza del Prefetto di Foggia del omissis con la quale veniva autorizzata la gara motociclistica a condizione, tra l’altro, che a cura dell’ente organizzatore fosse garantita lungo il percorso, la presenza di personale qualificato munito di bandierine di segnalazione – ometteva di fermarsi e dare la dovuta precedenza – secondo quanto stabilito dall’art. 145 del codice della strada – al motociclo condotto da P. che provenendo da destra e trovandosi improvvisamente – anche a causa della mancata segnalazione dell’incrocio… – di fronte al pesante mezzo condotto dall’A., rovinava al suolo finendo poi sotto le ruote di tale veicolo e riportando nell’occorso gravissime lesioni che ne cagionavano, immediatamente, il decesso. In omissis, località omissis, il omissis alle ore omissis circa”.

Ricostruì in fatto il primo giudice che verso le ore omissis del omissis un autobus che trasportava dei pellegrini, condotto da C. A., aveva omesso di fermarsi ad un incrocio e di dare la dovuta precedenza, ed aveva così travolto G. P. (che sopraggiungeva da destra essendo impegnato in una gara di enduro organizzata dal Moto Club omissis) che per le lesioni riportate veniva poi tratto a morte.

Il giudice ravvisò profili di colpa dell’A., che “ha candidamente ammesso di non essersi accorto per nulla del sopraggiungere della moto e che solo dopo avere superato l’incrocio sentì un botto laterale cui seguì la presa d’atto dell’investimento del motociclista”. Ravvisò altresì la colpa della persona offesa, stimata nella percentuale del 20%, per essere arrivata “lunga” all’incrocio e non aver potuto di conseguenza porre in essere una manovra impeditiva dell’urto.

Ritenne la responsabilità di G. M., presidente del Moto Club omissis ed organizzatore della gara, e di V. F., direttore di gara. Rilevò, in particolare, che “non può che ritenersi inadeguata ed inefficiente la segnalazione del percorso operata dall’organizzazione (quindi dal M.) che, pertanto deve ritenersi inosservate del citato art. 25 Reg., che nel disciplinare la segnaletica prescrive che “il percorso ufficiale deve essere segnalato adeguatamente dall’organizzazione”. Un deficit organizzativo rivelatosi fatale per il P. e tanto più grave se si considera che il M. non fece predisporre… quella segnaletica di sospensione della circolazione che dal Prefetto gli era stato prescritto di apprestare”.

Al direttore di gara V. F. imputò “la mancata vigilanza” e rilevò che “nel tratto di strada interessato dal sinistro mancavano ufficiali (o commissari) di gara o sbandieratori che, in prossimità di un crocevia pericoloso ed a raso quale era quello dove si è verificato l’incidente, ordinassero un rallentamento e, comunque, vigilassero sul transito dei mezzi estranei alla competizione agonistica in atto; un transito che doveva essere assolutamente interdetto, malgrado si trattasse di gare su percorsi “aperti al traffico”; ricordò che l’autorizzazione prefettizia allo svolgimento della gara prevedeva, tra l’altro, la “previa sospensione temporanea della circolazione di tutti gli automezzi non partecipanti alla gara e di tutti i veicoli nei tratti di strade interessati all’attraversamento delle moto, con onere per l’Ente Organizzatore di dislocare personale qualificato munito di bandierine di segnalazione a fini di tutela dell’incolumità pubblica e dei concorrenti lungo il percorso e in particolare nei tratti chiusi al traffico”.

Sui gravami degli imputati, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 2 febbraio 2007, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, dichiarò non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine al reato loro ascritto, perché estinto per prescrizione, e confermò le statuizioni civili della sentenza appellata. Ritenne che “nel merito la sentenza (impugnata) giunge a conclusioni corrette”.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, F. con atto a firma propria e del difensore, M. con atto sottoscritto personalmente, A. con atto sottoscritto dal difensore.

F. denuncia: a) vizi di violazione di legge e di motivazione. Assume che “non si comprende… in cosa si sarebbe concretizzata la posizione di garanzia del ricorrente con riferimento alla fase organizzativa della gara…”; rileva che con l’atto di appello “era stata sollevata la problematica relativa al ruolo del Direttore di Gara rilevando come lo stesso non vada oltre il mero controllo sulla regolarità della gara sotto il profilo sportivo… In definitiva il Direttore di gara altro non è che l’arbitro della competizione sportiva con funzioni meramente tecniche…” e “appare evidente che alla figura del Direttore di Gara non possano essere ascritte responsabilità per tutto ciò che attiene alla fase organizzativa, perché privo di compiti di controllo in tal senso…”; la sentenza impugnata violerebbe “anche l’art. 40 c.p., laddove ascrive al ricorrente responsabilità omissive in assenza di un preciso obbligo giuridico”; b) vizi di violazione di legge e di motivazione. La gravata decisione si fonderebbe “sulla errata interpretazione della ordinanza prefettizia” richiamata dai giudici del merito. La Corte territoriale – si sostiene – “non è stata… in grado di superare né di adeguatamente motivare in ordine alle palesi contraddizioni insite nell’ordinanza prefettizia…”, non tenendosi conto che “l’incidente che ha visto coinvolto il povero sig. P. è pacificamente avvenuto durante una tappa di trasferimento…, vale a dire allorquando, normalmente… il percorso di gara è aperto al traffico ed i motociclisti sono obbligatoriamente e consapevolmente… tenuti all’osservanza delle regole del codice della strada…” e “dalla lettura del predetto atto amministrativa appare evidente… che nelle intenzioni del Prefetto vi era quella di far svolgere una “gara di enduro” senza snaturarne la natura, tanto che il primo adempimento disposto era proprio quello di attenersi a quanto prescritto nel regolamento di gara…”; c) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., “in ordine alla responsabilità esclusiva dell’A. con rigetto, in ogni caso, delle domande risarcitorie”. Si rileva che il conducente dell’autobus aveva “violato le basilari regole che regolano la circolazione stradale ed in particolare l’obbligo di dare precedenza su di lui incombente…” l’agire dell’A. non è stato in alcun modo condizionato dall’evento gara, ma ha trovato nella gara solo l’occasione per la produzione dell’evento…”, sicché “la Corte territoriale ha del tutto eluso l’ineludibile principio di causalità…” e tanto configurerebbe “l’evidenza, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, delle ipotesi assolutorie di cui all’art. 129, co. 2, c.p.p.”. Si soggiunge che “nella denegata ipotesi (che) l’adita Corte non ritenesse sussistere il requisito della evidenza e, quindi, ritenesse prevalente la declaratoria di proscioglimento per intervenuta prescrizione,… (si) valuti, comunque, il motivo sotto il profilo delle statuizioni civili… ai sensi dell’art. 578 c.p.p….”; d) vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine al mancato esame della “responsabilità concorrente del P. con rigetto, in ogni caso, delle domande risarcitorie”; e) il vizio di motivazione, “con riferimento alla intervenuta prescrizione, del reato in primo grado, con conseguente revoca ovvero rigetto delle domande risarcitorie”.

Lamenta il ricorrente che i giudici dell’appello illegittimamente hanno ritenuto che “il giudice di prime cure non avrebbe concesso agli imputati le attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla contestata aggravante…”.

M., dal canto suo, denuncia: a) vizi di violazione di legge e di motivazione. Richiamato quanto argomentato dal primo giudice in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per la sottoposizione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità costituzionale, assume, in sostanza, che il reato si era già prescritto in primo grado per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata; b) vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di responsabilità. La Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che si trattava di una gara di regolarità, come accertato anche in sede peritale, “né può fondarsi la responsabilità del M. sull’assunto della mancata “inosservanza” (rectius: osservanza) dell’ordinanza prefettizia, la quale comunque richiede di attenersi a quanto previsto dal regolamento di gara…”; inoltre, “non valutavano i giudici di merito la condotta di guida del pilota, responsabile di se stesso e della sua sicurezza durante la tappa di trasferimento…”.

A., infine, denuncia: a) il vizio di violazione di legge: anch’egli propone la questione relativa alla intervenuta prescrizione del reato in primo grado; b) il vizio di motivazione, ancora “in riferimento alla prescrizione già intervenuta nel corso del giudizio di primo grado; c) il vizio di motivazione, “in riferimento alla conferma delle disposizioni civili della sentenza impugnata”; d) il vizio di motivazione, “in riferimento alla individuazione delle responsabilità”; in proposito lamenta che il giudice di appello abbia trascurato la circostanza, dedotta con i motivi di appello, che l’addebito di colpa per essere arrivato all’incrocio con velocità eccessiva non tiene conto del fatto che egli non era nelle condizioni di rendersi conto della presenza dell’incrocio; nonché del fatto che la stessa sentenza riconosce che se gli altri due imputati avessero adempiuto ai loro obblighi, ed in particolare a quello di segnalazione, l’incidente non si sarebbe verificato.

Le parti civili hanno prodotto una memoria, per mezzo del loro comune difensore, con la quale confutano le ragioni dei ricorsi, di cui chiedono il rigetto.

Motivi della decisione

I ricorsi non meritano accoglimento.

Tutti gli imputati deducono la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado. La censura non risulta fondata avendo entrambi i giudici di merito fatto buon governo delle norme in tema di prescrizione del reato. Ed invero il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale contestato agli imputati non poteva essere dichiarato prescritto in primo grado atteso che, essendo state da tale giudice concesse le attenuanti generiche con regime di equivalenza, la disciplina applicabile era quella di cui all’art. 157, co. 1, n. 3, cp che prevede un termine ordinario di prescrizione di 10 anni per i delitti puniti con pena massima non inferiore a 5 anni.

Né può fondatamente contestarsi che il giudice di primo grado, pur avendo nella parte iniziale della sentenza esaminato la questione della prescrizione anche con riguardo all’ipotesi della prevalenza delle generiche ed avendola comunque esclusa, abbia tuttavia espresso un chiaro giudizio di equivalenza delle circostanze. Ciò risulta infatti evidente nella parte finale della sentenza laddove il medesimo affronta il profilo sanzionatorio in maniera unitaria per tutti gli imputati dichiarando di ritenere legittima e rispondente ad equità l’applicazione a tutti delle circostante attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Giudizio ripreso e confermato dal dispositivo.

Può in proposito chiarirsi, trattandosi di questione che se pur non espressamente sollevata nei motivi di ricorso, può essere affrontata di ufficio in quanto attinente alla interpretazione della legge, che correttamente è stato contestato a tutti e tre gli imputati ed è stata ritenuta sussistente l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Pacifica ed evidente è la sussistenza di tale aggravante nei riguardi dell’A., ma altrettanto corretta deve ritenersi per F. e M.. Costoro, come organizzatore e direttore di una corsa motociclistica, per di più con percorso in parte costituito anche da strada normale, erano tenuti a garantire la sicurezza della circolazione su tali strade, secondo regole specifiche che, come meglio appresso si dirà, prevedevano l’obbligo di chiusura del tratto stradale impegnato dalla competizione e della segnalazione della stessa. Non può quindi dubitarsi che l’inosservanza di tali obblighi configuri nei loro confronti l’aggravante della violazione delle disposizione a tutela della sicurezza stradale.

Nel merito, la rispettiva responsabilità degli imputati è stata correttamente affermata dai giudici di merito.

Le posizioni di F. e M. possono essere esaminate congiuntamente; le contestazioni dai medesimi formulate sono sostanzialmente le stesse nella parte in cui attengono alla specifica situazione nella quale si è verificato l’incidente, e cioè durante lo svolgimento di una gara di enduro, e alle regole che sovrintendono la stessa, nonché laddove sostengono che sarebbe stato frainteso il contenuto dell’ordinanza prefettizia. Al riguardo può osservarsi che le sentenze di primo grado e di appello hanno chiarito la natura di tali gare ed in particolare di quella durante la quale si è verificato l’incidente, nel senso che si trattava di una competizione che si svolge in parte con prove speciali su percorsi riservati ed in parte con trasferimenti su percorsi stradali normali durante i quali i concorrenti sono tenuti a rispettare, oltre alle regole della gara, le prescrizioni del codice della strada; l’episodio in questione avvenne appunto durante una “tappa di trasferimento”; i giudici hanno puntualmente richiamato l’art. 9 del codice della strada che subordina l’effettuazione di competizioni sportive su strada ad apposita autorizzazione (quella in esame all’epoca di competenza del Prefetto) ed impone il rispetto delle prescrizioni in tal modo imposte; hanno altresì puntualmente e compiutamente esaminato la ordinanza prefettizia emessa nella specie, mettendo in luce come la stessa stabilisse, con chiarezza e senza le contraddizioni prospettate dai ricorrenti, la sospensione temporanea della circolazione da parte di tutti i veicoli non interessati alla gara e la dislocazione lungo tutto il percorso, ed in particolare nei tratti chiusi al traffico, di personale qualificato munito di bandierine di segnalazione, prescrizioni entrambe disattese. Le censure svolte al riguardo risultano inammissibili in quanto volte a contestare – sotto la pretesa deduzione di un difetto di motivazione o di un travisamento del contenuto della ordinanza – un accertamento in fatto che compete al giudice di merito. Hanno altresì puntualizzato, i giudici della Corte di appello, che l’organizzatore e il direttore di gara hanno specifiche posizioni di garanzia che derivano per il primo dal citato art. 9 cds, che individua l’organizzatore quale soggetto che deve attivarsi per tutto ciò che riguarda l’organizzazione appunto della gara e per la necessaria autorizzazione, e per il secondo dall’art. 40 del regolamento delle gare di enduro che stabilisce che il direttore di gara è il responsabile dello svolgimento e del buon esito della manifestazione. Quest’ultimo, come ha chiarito la sentenza di primo grado, è figura di uguale importanza dell’organizzatore, da cui è nominato e al quale subentra nel momento dell’inizio della gara, essendo colui che deve sovrintendere alla competizione curandone il regolare svolgimento. In tale funzione di sorveglianza e controllo, è evidentemente compreso un dovere di garanzia e controllo anche delle regole di sicurezza proprie dell’evento in considerazione, al fine di assicurare che l’evento stesso si possa svolgere senza incidenti e senza danni a persone o cose. È evidentemente compito primario del direttore di gara quello di garantire i partecipanti alla gara dell’assenza di situazioni pericolose che ne possano mettere in pericolo l’incolumità, non potendo le sue funzioni limitarsi al semplice controllo del rispetto delle regole tecniche.

Hanno altresì accertato i giudici di merito che non era stata disposta la sospensione temporanea della circolazione e non erano stati dislocati sul percorso gli sbandieratori, comportamenti imposti dall’ordinanza prefettizia e tali, ove posti in essere, da impedire l’evento, cui dovevano sovrintendere F. e M., la cui responsabilità è stata, per quanto sopra detto, correttamente accertata.

Quanto all’A., guidatore dell’autobus che ha cagionato l’incidente, la sentenza della Corte di appello ha messo in rilievo come egli abbia tenuto, a prescindere dalla non visibilità e mancata segnalazione dell’incrocio (circostanze ammesse in sentenza), una condotta di guida non prudente e non adeguata tenuto conto che guidava un mezzo particolarmente ingombrante e pericoloso su una carreggiata ristretta e a doppio senso di circolazione dove vi erano precedenti incroci con strade secondarie; aveva dunque l’obbligo di tenere una velocità bassissima tanto più che la vegetazione impediva la piena visibilità della strada. L’accertamento della colpa in tal modo compiuto è corretto e non censurabile.

Deve da ultimo esaminarsi il problema relativo al concorso delle responsabilità dei tre imputati, evocato dalla difesa di tutti i ricorrenti, oltre che quello, eccepito dal solo F., della mancata considerazione del concorso di colpa dell’infortunato.

La questione in sostanza attiene al rapporto di causalità, posto che, una volta stabilita la presenza di colpa nel comportamento dei singoli imputati, occorre stabilire se il comportamento di uno di essi (o meglio quello di uno l’., e quello degli altri due F. e M., ai fini di che trattasi fungibili) possa costituire causa da sola sufficiente a cagionare l’evento. I principi desumibili dagli art. 40 e 41 c.p. portano a dare al quesito una risposta negativa.

In primo luogo deve osservarsi che in base alle predette disposizioni vale nel nostro ordinamento il principio della equivalenza delle cause o della conditio sine qua non, e cioè il principio per cui qualunque comportamento che ha influito sul verificarsi dell’evento (qualunque fattore che ha concorso al suo verificarsi) ne costituisce causa, indipendentemente dal concorso di altre circostanze, anche consistenti nel comportamento colposo di altri (art. 41 co. 3), che possano avere avuto incidenza causale dell’evento. Il principio è temperato dalla previsione del secondo comma dell’art. 41 cp, a norma del quale “le cause sopravvenute escludono il nesso di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.

Così chiarito il regime normativo, risulta evidente che A. non può invocare a proprio vantaggio il precedente comportamento colposo dell’organizzatore e del direttore di gara, dal momento che è la norma stessa che impedisce a chi è in colpa di addurre a sua giustificazione, per elidere il nesso di causalità, il precedente comportamento anche colpevole di altri.

Resta da verificare se, viceversa, la condotta di A. sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento, ciò che ad avviso del Collegio deve sicuramente escludersi. Infatti per aversi un tale effetto interruttivo è necessario che la causa sopravvenuta sia rappresentata da un processo causale del tutto autonomo (nel quale caso, in realtà, come si è precisato, all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause di cui all’articolo 41, comma primo, cod. pen., anche a prescindere dal comma 2 del medesimo articolo), ovvero da un processo non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Ora, nella specie, non può certo riconoscersi natura di fattore eccezionale e imprevedibile al comportamento colposo posto in essere dal guidatore dell’autobus (come pure a quello dello stesso infortunato) dal momento che i due imputati, nella situazione considerata, erano garanti, sia nei confronti dei partecipanti alla gara che degli utenti della strada, della sicurezza della circolazione stradale; settore in cui le regole sono ispirate al massimo rigore e prudenza al fine di tutelare tutti gli utenti della strada dai sempre possibili e prevedibili comportamenti colposi di ogni interessato. Non è pertanto sostenibile in alcun modo la tesi secondo cui la colpa del guidatore dell’autobus avrebbe fatto venire meno quella dell’organizzatore e del direttore di gara, atteso il contenuto specifico dell’obbligo di garanzia che essi avevano, che imponeva di farsi carico anche di comportamenti colposi dei destinatari dell’obbligo.

Per la stessa ragione è corretta la mancata considerazione nei loro confronti di un concorso di colpa della vittima. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che ne hanno fatto richiesta, spese liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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