CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 10 luglio 2009, n.28443 DETENZIONE DI MONETE FALSE E RICETTAZIONE: NON SUSSISTE CONCORSO FORMALE DI REATI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 9 luglio 2008, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha applicato, su richiesta delle parti, a B. C. la pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed euro 240,00 di multa e a B. P. la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 240,00 di multa, per i delitti di cui agli artt. 453 e 648 c.p..

Ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandolo a un solo motivo. Con esso rileva essere stato erratamente ritenuto il concorso fra la detenzione di monete false, in concerto col contraffattore, e la ricettazione: il che non poteva essere, stante l’incompatibilità delle due ipotesi criminose.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’illecito descritto dall’art. 453 n. 3 c.p., riguardante la condotta di chi, senza essere concorso nella contraffazione, detenga monete contraffatte di concerto con l’autore di essa o con un intermediario, già reca nel novero dei suoi elementi costitutivi quelli propri del delitto di ricettazione, quali la ricezione di cose di provenienza delittuosa e la consapevolezza di tale illecita provenienza da parte del detentore. La fattispecie di cui all’art. 648 c.p. rimane conseguentemente assorbita in virtù del principio di specialità e non può essere assoggettata ad autonoma sanzione (neppure in applicazione della continuazione), non ricorrendo un’ipotesi di concorso formale di reati.

L’errore giuridico posto a base del trattamento sanzionatorio vizia l’intero accordo ex art. 444 c.p. e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Palmi per un nuovo giudizio, nell’ambito del quale sarà ancora possibile sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo, conforme a legge.

La statuizione estende i suoi effetti alla coimputata – nello stesso reato -non ricorrente B. C., ai sensi dell’art. 587 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti della coimputata non ricorrente C. B..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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