Cass. pen., sez. IV 28-11-2008 (05-11-2008), n. 44558 Compenso del custode – Liquidazione – Autorità giudiziaria competente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, con provvedimento in data 7.1.2005 reso nel procedimento R.Gip 340/04, ha declinato la propria competenza a decidere in merito alla liquidazione dei compensi reclamati dal custode giudiziario. Il Gip ha richiamato il principio fissato da questa Corte secondo cui "In tema di liquidazione delle spese relative alla conservazione ed alla custodia delle cose sequestrate, si devono applicare, per l’intima connessione esistente tra durata del vincolo e diritti del custode, gli stessi criteri attributivi della competenza in materia di dissequestro e restituzione; pertanto nella fase delle indagini preliminari la competenza appartiene al Pubblico Ministero, il quale provvede con decreto motivato soggetto ad opposizione (art. 263 c.p.p., commi 4 e 5); nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, la competenza appartiene al giudice che ha la disponibilità del procedimento (art. 263 c.p.p., comma 1), il quale decide con ordinanza "de plano" soggetta ad incidente di esecuzione; nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, infine, la competenza è del giudice dell’esecuzione (art. 263 c.p.p., comma 6, e art. 695 c.p.p.), il quale decide nelle forme dell’incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.)".
Sul presupposto della ricorrenza della prima ipotesi (indagini preliminari) il giudice trasmetteva gli atti al pubblico ministero.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Civitavecchia ha presentato ricorso a questa Corte .
Deduce l’abnormità della decisione e l’erronea interpretazione ed applicazione della normativa in materia (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, art. 263 c.p.p., D.P.R. n. 115 del 2002, art. 149 e ss. norme che disciplinano la restituzione dei beni sequestrati).
Sostiene che una volta definito il procedimento di merito, ciò che nella specie era avvenuto in data 7.4.2004 con sentenza di non luogo a procedere, la competenza per l’istanza di liquidazione è del giudice dell’esecuzione.
Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente osservarsi, circa l’ammissibilità dello stesso, che la restituzione degli atti al pubblico ministero – in quanto atta a determinato una stasi del procedimento in questione – costituisce provvedimento abnorme legittimamente impugnato dal magistrato requirente con ricorso a questa Corte, dovendosi considerare abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (Cass. Sez. un 24 novembre 1999, Magnani); si è aggiunto che l’abnormità dell’atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l’atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo). Nel merito, sulla questione della determinazione della competenza a provvedere sulla domanda di liquidazione del compenso, le posizioni del Pubblico Ministero e del Giudice sono solo apparentemente contrastanti. Le stesse infatti evocano uno stesso criterio, ma il Gip ritiene erroneamente che ci si debba riferire alla fase delle indagini preliminari.
Quanto al criterio applicabile può brevemente osservarsi che in ordine alla determinazione della competenza a provvedere sulla domanda di liquidazione del compenso, la norma cui occorre fare riferimento è il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, secondo la quale "la liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento dal magistrato che procede". Tale disposizione trova specificazione nel principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza adottata nell’udienza camerale del 24.4.2002 e depositata il 2.7.2002, n. 16, ric. Fabrizi rv, 221660) secondo cui "La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell’ambito di procedimento penale appartiene, appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell’esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al PM il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento il quale procede "de plano", osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell’art. 666 c.p.p.".
Il criterio posto dalle sezioni unite tiene conto della stretta connessione normalmente esistente tra dissequestro e restituzione del bene, da un lato, e liquidazione del compenso al custode, dall’altro, e fissa per quest’ultimo una regola di competenza sostanzialmente coincidente con quella legislativamente prevista per la restituzione (art. 263 c.p.p.).
Tale pronuncia, pur resa prima dell’entrata in vigore del nuovo testo unico sulle spese di giustizia, è tuttora pienamente valida dal momento che l’espressione utilizzata dall’art. 168 c.p.p., sopra ricordato è assolutamente generica e deve essere riempita degli opportuni contenuti rappresentati appunto dai risultati dell’elaborazione giurisprudenziale culminati nella pronuncia di cui sopra; nè il testo unico avrebbe potuto operare diversamente – e fissare una diversa competenza – attesa la natura dello stesso di testo unico compilativo; si ricorda infatti che i testi unici non possono avere, se non per delega legislativa, nella specie mancante, valore innovativo.
Tanto premesso sulla regola astratta di competenza, la stessa deve essere precisata nella sua utilizzazione concreta.
Deve essere tenuto presente che anche per stabilire la competenza a provvedere sulla domanda di liquidazione del compenso, si deve avere riguardo alla situazione processuale esistente al momento della presentazione della domanda stessa, secondo la regola generale per la quale la competenza si determina con riferimento al momento della presentazione della domanda oggetto del giudizio. Di conseguenza, sarà competente il pubblico ministero quando la domanda è avanzata nella fase delle indagini preliminare; sarà competente il giudice che procede(di primo o secondo grado) quando la domanda è presentata a procedimento ancora in corso mentre una volta definito il procedimento con sentenza irrevocabile la domanda va rivolta al giudice dell’esecuzione.
In base a quanto sopra osservato, nella presente situazione la richiesta di liquidazione è stata depositata il 23.2.2004, una volta chiuse le indagini preliminare ma prima del 7.4.2004 data di definizione del procedimento, competente a provvedere non era certamente il Pubblico Ministero ma il Tribunale di Civitavecchia, che nella specifica situazione considerata è stato giudice del procedimento ed è giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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