Cass. pen., sez. VI 28-11-2008 (13-11-2008), n. 44421 Detenzione per altra causa sopravvenuta – Legittimo impedimento a comparire

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore dell’imputato A. – citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto (dieci giorni prima dell’udienza di 2^ grado) per causa diversa da quella per la quale si procedeva-comunicava al giudice d’appello il sopravvenuto impedimento a comparire dell’appellante, chiedendo un rinvio dell’udienza.
La Corte distrettuale, rilevata l’intempestività della segnalazione, ha dichiarato la contumacia dell’imputato ritenendo l’insussistenza dell’obbligo di rinvio della trattazione del processo, al fine di disporre la chiesta traduzione dell’imputato stesso.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente prospetta sul punto violazione di legge ex art. 178 c.p.p., lett. c), sostenendo, a contrario, che era diritto inviolabile dell’imputato essere presente all’udienza, in relazione al disposto costituzionale dell’art. 24 e con riferimento all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
In particolare il difensore evidenzia come il tempo di 10 giorni prima dell’udienza debba essere considerato come "a ridosso immediato dell’udienza stessa" e che, comunque, solo il legittimo impedimento del difensore deve essere "prontamente comunicato" ai fini del rinvio dell’udienza (art. 420 ter c.p.p. e art. 486 c.p.p.), mentre tale onere non risulta a carico dell’imputato, per il quale basta l’obiettivo accertamento della condizione impediente.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione ai disposti degli artt. 62 bis e 133 c.p., avuto riguardo alla modestia sociale del fatto illecito.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento impedisce la valutazione della seconda doglianza.
Le SS.UU. risolvendo il contrasto interpretativo sul punto (Cass. Penale SS.UU. 37483/2006, 234600, Arena) hanno stabilito che la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento.
Ne consegue pertanto che, nella fattispecie odierna, la conoscenza da parte del giudice, del legittimo impedimento a comparire dell’imputato era ostativa alla dichiarazione di contumacia, posto che l’imputato stesso non aveva manifestato il consenso alla celebrazione dell’udienza in sua assenza, nè aveva rifiutato di assistervi (Cass. Penale SS.UU. 37483/2006, 234600, Arena).
La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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