Corte cost. 28-11-2008 (05-11-2008), n. 396 (ord.) Procedimento civile – Impugnazioni – Manifesta infondatezza della questione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 17 maggio 2007 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra M.R. e la Prefettura di Reggio Emilia, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza del 17 maggio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 (rectius: art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
che il giudizio a quo ha ad oggetto l’appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di pace di Reggio Emilia, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, che ha deciso l’opposizione ad un’ordinanza-ingiunzione;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, abrogando l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso impugnabile con l’appello la citata sentenza, con conseguente rilevanza della questione;
che, secondo il Tribunale, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 80 del 2005, poiché la delega contenuta in quest’ultima disposizione non aveva ad oggetto la modifica dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, neppure prevista dal citato art. 1, comma 3, lettera a), concernente «la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio», fattispecie differente da quella disciplinata dall’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 40 del 2006;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), l’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), rendendo in tal modo impugnabile con l’appello la sentenza che decide l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione di irrogazione di una sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione;
che una questione identica, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, e sotto gli stessi profili, è stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con l’ordinanza n. 281 del 2008;
che dette pronunce hanno affermato che la corretta interpretazione dell’art. 1 della legge n. 80 del 2005, alla luce della finalità della legge delega di disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica (comma 3, lettera a) e del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, legittimavano il legislatore delegato ad adottare una norma diretta a limitare i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, anche modificando disposizioni non collocate nel codice di rito civile, con conseguente infondatezza del denunciato vizio di eccesso di delega;
che l’ordinanza non deduce profili o argomenti differenti rispetto a quelli valutati nella sentenza n. 98 del 2008 e nell’ordinanza n. 281 del 2008, con la conseguenza che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *