Cass. pen., sez. V 21-11-2008 (06-11-2008), n. 43759 Uso di catena di ferro – Aggravante del fatto commesso con arma

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Recanati che in data 21 settembre 2007 aveva dichiarato non doversi procedere contro H.A. in ordine ai reati di minaccia semplice, ingiuria e lesioni aggravate dall’uso di una arma impropria – catena – per essere gli stessi estinti per remissione tacita della querela, per violazione di legge non essendo il delitto di lesioni perseguibile a querela di parte, ma di ufficio oltre che di competenza del Tribunale e non del giudice di pace.
Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale è fondato.
Una catena di ferro con la quale si percuota l’avversario, deve, infatti, essere considerata arma impropria, tenuto conto degli approdi giurisprudenziali in materia.
Quindi, il delitto di lesioni contestato risulta aggravato dalla circostanza di cui all’art. 585 c.p. perchè l’imputato ebbe a colpire la parte lesa R.A. con una catena cagionandogli lesioni.
Tale reato è perseguibile di ufficio ed è di competenza del Tribunale.
In verità anche il delitto di minaccia con arma sarebbe aggravato e di competenza del Tribunale, ma il reato è stato contestato nella forma semplice di competenza del giudice di pace e perseguibile a querela di parte e sul punto non vi è stata impugnazione del Procuratore Generale.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di lesioni e gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il corso ulteriore. Le statuizioni in ordine ai reati di minaccia e di ingiuria ovviamente restano ferme.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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