Cass. pen., sez. V 21-11-2008 (06-11-2008), n. 43754 Richiesta d’archiviazione – Omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Avverso il decreto di archiviazione emesso in data 30 gennaio 2007 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento penale a carico di M.V., indagato per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commessi il (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa L.M.R. deducendo la omessa notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero.
Il ricorso è fondato.
Infatti non risulta notificato alla parte offesa l’avviso di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17, comma 2, pur avendo il L. nella querela dichiarato di volere essere informato in ordine alla eventuale richiesta di archiviazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso con riferimento alla normativa concernente il procedimento di archiviazione dinanzi al GIP ed applicabile anche al procedimento dinanzi al Giudice di pace ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, tale omissione configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione.
Si tratta, invero, della violazione del disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 5, ovvero della violazione del principio del contraddittorio e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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