Cass. pen., sez. I 21-11-2008 (13-11-2008), n. 43718 Termine – Decorrenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 17/11/2007 il Tribunale monocratico di Torino, al quale B.F., nato in (OMISSIS) imputato per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, era stato presentato ai sensi dell’art. 449 c.p.p., comma 1 per la convalida e il giudizio direttissimo, non ha convalidato l’arresto per mancato rispetto del termine di quarantotto ore di cui all’art. 558 c.p.p., comma 4.
Contro tale pronuncia il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge sull’assunto che detto termine, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, doveva farsi decorrere non già dalle ore 15,20 del 14.11.2007, quando l’indagato era stato sottoposto a controllo e accompagnato in Questura per verifiche sulla sua identità personale, ma dalle ore 13,00 del giorno successivo, e cioè da quando, all’esito dell’accertamento relativo alla inottemperanza all’ordine del Questore, era stato redatto il verbale di arresto. Il P.G. in sede chiedeva, con motivate requisitorie scritte, l’accoglimento del gravame.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine di cui all’art. 558 c.p.p., comma 4 si dovesse fare decorrere dalle ore 15,20 del 14.1.1.2007, facendo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia di arresto e fermo (cfr. Sez. 4, 24/11/1999, P.M. in proc. Jovanovic, rv. 216.467) secondo cui ai fini di tale computo ciò a cui si deve avere riguardo è il momento della materiale apprensione della persona e non quello della redazione del verbale, che rappresenta solo la forma di documentazione dell’attività compiuta.
Ma il richiamo non è pertinente, poichè nel caso di specie risulta che l’indagato è stato accompagnato in Questura per accertamenti dattiloscopici comparativi ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 6 comma 4, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 7, comma 1, lett. b), disciplina quest’ultima del tutto coerente con la disciplina portata dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59, art. 11 (convertito con modificazioni nella L. 18 maggio 1978, n. 191) che consente alla polizia giudiziaria di trattenere la persona da identificare per il tempo necessario sino a ventiquattro ore. La prima privazione della libertà personale è avvenuta, pertanto, per una ragione diversa da quella di cui al giorno seguente, ragione finalizzata proprio all’accertamento della inottemperanza all’ordine di allontanamento, in relazione alla quale è stato poi operato l’arresto per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, documentato nel verbale redatto ai sensi dell’art. 386 c.p.p., che segna, di conseguenza, il momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la convalida (esattamente in termini Cass. pen., Sez. 1, 07/04/2006, n. 15533).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in quanto l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *